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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 13208/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to NICOLA TIRELLI
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to CIRO PALLADINO resistente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia;
CP_2 P.IVA_2 resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239031296235/000 notificata in data 19.09.2023 relativa all'avviso di addebito n. 37120120015767657000 notificato il 31.01.2013, relativo a contributi
I.V.S coltivatori diretti per le annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, CP_2
2010. Eccepiva parte ricorrente la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 e la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo quindi l'annullamento della intimazione con vittoria di spese.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' chiedendo la CP_2 Controparte_1
reiezione della domanda.
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 16/09/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
Pag. 2 di 8 conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sulla prescrizione del debito contributivo.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Ciò posto, si rileva che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine
Pag. 3 di 8 perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v.
Corte di Cassazione, Ordinanza 02 settembre 2020, n. 18256).
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Pag. 4 di 8 Tanto premesso, si rileva che l' ha depositato la regolare notifica dell'avviso di CP_2
addebito n. 37120120015767657000 notificato il 31.01.2013.
Detto atto presupposto di quello oggi impugnato risulta dunque notificato e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa CP_2
alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità del predetto atto in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010).
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e/o avviso di addebito e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero,
premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati, tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito.
Pag. 5 di 8 L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è
sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, la notifica della successiva intimazione di pagamento n. 07120179046938844000 è stata effettuata ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, comma 2, DPR n. 602/1973 e 60 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui nei casi in cui l'indirizzo PEC non risulti valido e attivo, o quando la casella sia satura, l'ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto presso gli uffici
Pag. 6 di 8 della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento (Sentenza Comm. Trib. Prov. di Milano n. 6464/15 del 21/11/2017).
Tuttavia, l' non ha depositato la prova dell'invio della Controparte_1
raccomandata informativa dell'avvenuta notifica al ricorrente.
Inoltre, dal piano di rateizzo depositato dalla resistente si desume che lo stesso sarebbe stato accordato sulla scorta dell'istanza del 23/01/2013, documento che comunque non è
stato prodotto. Al contempo, non è stata depositata documentazione relativa agli eventuali pagamenti. Sicchè, l'istanza di rateizzo, sebbene non prodotta, non sarebbe stata comunque proposta nel quinquennio prescrizionale e non può essere considerata ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Per cui non vi è prova della valida interruzione del termine di prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, in quanto, in mancanza di prova di altri atti interruttivi validamente notificati, risulta che l'atto opposto con il presente giudizio è stato notificato il 19/09/2023 e pertanto successivamente al compimento del quinquennio prescrizionale.
Ciò posto il ricorso va quindi accolto.
In considerazione del contegno processuale delle parti, si compensano le spese.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 13208/2023, così provvede:
Pag. 7 di 8 - accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
07120239031296235/000 notificata in data 19.09.2023 ed il relativo avviso di addebito n. 37120120015767657000 notificato il 31.01.2013;
- compensa le spese.
Aversa, 16.09.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 8 di 8
LAVORO
N.R.G. 13208/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to NICOLA TIRELLI
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to CIRO PALLADINO resistente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia;
CP_2 P.IVA_2 resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239031296235/000 notificata in data 19.09.2023 relativa all'avviso di addebito n. 37120120015767657000 notificato il 31.01.2013, relativo a contributi
I.V.S coltivatori diretti per le annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, CP_2
2010. Eccepiva parte ricorrente la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 e la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo quindi l'annullamento della intimazione con vittoria di spese.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' chiedendo la CP_2 Controparte_1
reiezione della domanda.
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 16/09/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
Pag. 2 di 8 conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sulla prescrizione del debito contributivo.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento opposta, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Ciò posto, si rileva che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine
Pag. 3 di 8 perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v.
Corte di Cassazione, Ordinanza 02 settembre 2020, n. 18256).
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Pag. 4 di 8 Tanto premesso, si rileva che l' ha depositato la regolare notifica dell'avviso di CP_2
addebito n. 37120120015767657000 notificato il 31.01.2013.
Detto atto presupposto di quello oggi impugnato risulta dunque notificato e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa CP_2
alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità del predetto atto in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010).
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e/o avviso di addebito e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero,
premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati, tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito.
Pag. 5 di 8 L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è
sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, la notifica della successiva intimazione di pagamento n. 07120179046938844000 è stata effettuata ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, comma 2, DPR n. 602/1973 e 60 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui nei casi in cui l'indirizzo PEC non risulti valido e attivo, o quando la casella sia satura, l'ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto presso gli uffici
Pag. 6 di 8 della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento (Sentenza Comm. Trib. Prov. di Milano n. 6464/15 del 21/11/2017).
Tuttavia, l' non ha depositato la prova dell'invio della Controparte_1
raccomandata informativa dell'avvenuta notifica al ricorrente.
Inoltre, dal piano di rateizzo depositato dalla resistente si desume che lo stesso sarebbe stato accordato sulla scorta dell'istanza del 23/01/2013, documento che comunque non è
stato prodotto. Al contempo, non è stata depositata documentazione relativa agli eventuali pagamenti. Sicchè, l'istanza di rateizzo, sebbene non prodotta, non sarebbe stata comunque proposta nel quinquennio prescrizionale e non può essere considerata ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Per cui non vi è prova della valida interruzione del termine di prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, in quanto, in mancanza di prova di altri atti interruttivi validamente notificati, risulta che l'atto opposto con il presente giudizio è stato notificato il 19/09/2023 e pertanto successivamente al compimento del quinquennio prescrizionale.
Ciò posto il ricorso va quindi accolto.
In considerazione del contegno processuale delle parti, si compensano le spese.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 13208/2023, così provvede:
Pag. 7 di 8 - accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
07120239031296235/000 notificata in data 19.09.2023 ed il relativo avviso di addebito n. 37120120015767657000 notificato il 31.01.2013;
- compensa le spese.
Aversa, 16.09.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
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