Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2025, n. 7251
CASS
Sentenza 18 marzo 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 11 dicembre 2024 e pubblicata il 18 marzo 2025. La controversia riguarda la richiesta di rimborso IVA da parte di una società, che contestava il diniego dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che il termine di prescrizione per la richiesta di rimborso fosse stato interrotto da provvedimenti di fermo amministrativo. La società sosteneva che tali provvedimenti avessero impedito l'esercizio del diritto al rimborso, mentre l'Agenzia delle Entrate sosteneva la maturazione della prescrizione.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che i provvedimenti di fermo amministrativo hanno un effetto interruttivo sulla prescrizione del diritto al rimborso IVA. La Corte ha argomentato che il fermo amministrativo, pur essendo una misura cautelare, impedisce giuridicamente l'esercizio del diritto di credito, e pertanto la prescrizione non decorre durante la sua vigenza. La sentenza ha stabilito un principio di diritto secondo cui il fermo amministrativo costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto di credito, con conseguente interruzione della prescrizione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e accolto l'originario ricorso, compensando le spese di merito e condannando l'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità.

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Massime1

In tema di rimborso IVA, il cd. fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, imposto in via cautelare dall'Amministrazione debitrice, costituendo impedimento giuridico all'esercizio del diritto di credito del contribuente, ha efficacia interruttiva della prescrizione, che ricomincia a decorrere solo dal momento della cessazione della causa impeditiva.

Commentari4

  • 1Giurisprudenza
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    Con l'ordinanza n. 3728 del 2026 la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti relativi all'interposizione nel rapporto tributario e all'applicazione dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. Con risposta AE n. 276/2025, si è chiarito il momento rilevante ai fini dell'emissione della nota di variazione IVA durante l'esperimento delle procedure concorsuali. La Cassazione, con ordinanza n. 31530/20256, ha stabilito che la comunicazione dell'esito del controllo ex art. 60-bis D.P.R. 633/1972 non costituisce un atto autonomamente impugnabile. La Corte di Giustizia, con sentenza resa nella causa C-796/23, ha chiarito che è contraria alla Direttiva IVA, una normativa nazionale …

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  • 2Approfondimenti e novità
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    Con la Risposta n. 288/2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i requisiti per l'esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito IVA nell'ambito della liquidazione dell'IVA di gruppo. Con risposta n. 246/2025, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento di debiti tributari altrui mediante compensazione con crediti propri configura un accollo vietato, anche se posto in essere tra imprese aderenti a una Rete d'imprese dotata di soggettività Con la sentenza n. 7251/2025, la Corte di cassazione si pronuncia in materia di rimborso di crediti IVA, stabilendo che il fermo amministrativo costituisce impedimento giuridico alla possibilità di esercitare il diritto …

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  • 3Il fermo del rimborso interrompe la prescrizione del creditoAccesso limitato
    Francesco De Rosa · https://www.eutekne.info/

  • 4il fermo amministrativo sulla prescrizione
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 17 aprile 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2025, n. 7251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7251
Data del deposito : 18 marzo 2025

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