Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2025, proposto dal sig. AB LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Bertoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Questura di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Campobasso in ordine alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno inoltrata dal ricorrente in data 30.11.2023 dal ricorrente, mediante assicurata postale n. 05598048899-5 la Questura di Campobasso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. IO IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. LL AB, cittadino extracomunitario, ha agito in giudizio avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Campobasso sulla sua istanza diretta al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale.
2. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi così rubricati:
Violazione falsa applicazione art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Eccesso di potere sotto diversi profili
3. L’Amministrazione intimata si è costituita per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e ha eccepito: a) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la giurisdizione al giudice ordinario; b) l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che “ la Questura di Campobasso ha immediatamente provveduto a concludere l’iter procedimentale volto al rinnovo del titolo di soggiorno richiesto da controparte ”, aggiungendo, sul punto, che “ alcun contegno illegittimamente omissivo risulta prospettabile nei confronti dell’Amministrazione resistente, la quale, anzi, ha puntualmente e correttamente applicato la normativa che regolamenta l’emissione titolo di soggiorno richiesto da controparte ”.
4. In vista dell’udienza di trattazione del ricorso l’interessato ha depositato una memoria di replica.
5. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Deve invero trovare accoglimento l’eccezione di difetto di giurisdizione articolata dalla difesa erariale, per le ragioni addotte da Cass., sez. un., 18.1.2022, n. 1390, citata dall’Avvocatura dello Stato, che ha risolto un conflitto negativo di giurisdizione sorto tra il Tribunale ordinario e quello amministrativo di Ancona, e la cui motivazione è sufficiente qui riportare:
“ Le controversie aventi ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost., e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore (così Cass., Sez. Un., 9 settembre 2009 n. 19393; Cass., Sez. Un., 16 settembre 2010 n. 19577).
È chiaro, dunque, che la posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio dal A.M.W., che chiede il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha la consistenza di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
La circostanza che il ricorrente abbia chiesto l'accertamento del silenzio inadempimento della P.A. con condanna della Questura al rilascio del provvedimento di rinnovo, e non anche il riconoscimento del diritto sottostante, non incide sulla giurisdizione, valendo a radicare quest'ultima non la prospettazione contenuta nella domanda, ma la causa petendi, ossia la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Si osserva, peraltro, che l'azione avverso il silenzio di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 31 e 117 (cod. proc. amm.), volta a chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, presuppone, oltre alla sussistenza del detto obbligo in capo alla P.A. e al decorso dei termini di conclusione del procedimento, la configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla pretesa sottostante, che nel caso di specie difetta proprio in considerazione della consistenza di diritto soggettivo.
Ancora, nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, depongono Cass. Sez. Un. 30658 del 2018, sia pure con riferimento ad un caso di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari ("Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario i giudizi aventi ad oggetto il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari deciso dal questore, ancorché a seguito di istanza direttamente rivoltagli dal richiedente e senza che la commissione territoriale abbia espresso il parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica"), e Cass. Sez. Un. 5059 del 2017 ("Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato, in quanto, nel quadro delineato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, mentre al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari; ciò in coerenza con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dall'art. 2 Cost. e art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore").
Né può essere condiviso l'orientamento ormai risalente di Cass. Sez. Un. 11725 del 2002, che ha ritenuto sussistere, in un'ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, la giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di un provvedimento discrezionale e non vincolato, una volta acclarata la consistenza di diritto soggettivo della posizione dedotta, la quale non muta in ragione del tipo di provvedimento né della natura dell'attività.
Nella fattispecie in esame va, dunque, sulla base delle superiori considerazioni, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario ” (cfr. nei medesimi termini, TAR Lombardia – Brescia, sentenze n. 89/2026 e 606/2024).
8. Per le ragioni esposte il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti della domanda, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, così come previsto dall’art. 11 cod. proc. amm..
9. Le spese di lite possono essere tuttavia compensate, avuto riguardo alle peculiarità fattuali della vicenda, considerata nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza con salvezza degli effetti della domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio IL, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
IO IO, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IO IO | Orazio IL |
IL SEGRETARIO