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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2969/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2969/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 29-9-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Orta di TE alla via Giovanni Falcone n. 17, presso lo studio dell'avv. Aldo Patrizio
Di Letto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Orta di CP_1 C.F._2
TE alla via G. Falcone n. 17, presso lo studio dell'avv. Aldo Patrizio Di Letto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29-9-2025, tenutasi in presenza, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti agli accordi raggiunti e, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 21-7-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Cercola (NA) il 29-12-2007, dal quale sono nate due figlie (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] il [...]), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 29-9-2025 i ricorrenti i ricorrenti i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo alle condizioni concordate nel ricorso, come di seguito si riportano:
1) I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale;
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 3) Le figlieMaria , Per_1 Per_2 saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati presso la residenza della madre in Orta di TE(CE) alla via Fanzago Cosimo n.14, mentre il padre lascerà l'immobile trovando poi altro domicilio;
4) Il padre avrà il diritto di vedere e tenere con se le figlie minori , tutti i giorni previo accordo con la madre;
5) In occasione delle feste natalizie, per il periodo che va dal 23 dicembre al 26 dicembre( compreso), e per il periodo che va dal 28 dicembre al 1° gennaio (compreso), le minori saranno, alternativamente, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, con uno dei due genitori. In occasione delle feste pasquali, dal sabato santo alla domenica pasquale, le minori saranno, alternativamente, con uno dei due genitori;
6) I minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, con pernottamento, in periodo da concordare con la madre, tenendo conto delle esigenze delle minori;
7) Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, alla cura, istruzione ed educazione delle minori, nonché alle spese di vitto, alloggio ed abbigliamento. Le spese scolastiche, le spese per attività didattico- sportive, le spese mediche straordinarie, le altre spese straordinarie e, comunque, le spese non previste saranno divise al 50 % tra i genitori;
8) I genitori si impegnano ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentono di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita delle figlie;
9) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento per i minori, la somma di
€500,00 ( euro 250,00 per ciascuna figlia ) , entro il giorno cinque di ogni mese, che dovrà essere aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
10) la signora rinuncia al proprio mantenimento in quanto è CP_1 economicamente autosufficiente, occupata da una attività; 11) entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con lettera raccomandata, entro venti giorni, l'avvenuto cambio di residenza o domicilio;
12) I coniugi provvederanno a dividere in parti uguali e per valore l'intero mobilio dell'appartamento sito in Orta di
TE (CE) alla Via Fanzago Cosimo n. 14; 13) i coniugi ricorrenti prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento dei figlie minori.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e conformi all'interesse delle minori, il cui ascolto non si ritiene necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f. Parte_1
e , c.f. , ai sensi C.F._1 CP_1 C.F._2 dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cercola (atto n.14,
Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 20.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2969/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 29-9-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Orta di TE alla via Giovanni Falcone n. 17, presso lo studio dell'avv. Aldo Patrizio
Di Letto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Orta di CP_1 C.F._2
TE alla via G. Falcone n. 17, presso lo studio dell'avv. Aldo Patrizio Di Letto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29-9-2025, tenutasi in presenza, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti agli accordi raggiunti e, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 21-7-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Cercola (NA) il 29-12-2007, dal quale sono nate due figlie (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] il [...]), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 29-9-2025 i ricorrenti i ricorrenti i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo alle condizioni concordate nel ricorso, come di seguito si riportano:
1) I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale;
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 3) Le figlieMaria , Per_1 Per_2 saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati presso la residenza della madre in Orta di TE(CE) alla via Fanzago Cosimo n.14, mentre il padre lascerà l'immobile trovando poi altro domicilio;
4) Il padre avrà il diritto di vedere e tenere con se le figlie minori , tutti i giorni previo accordo con la madre;
5) In occasione delle feste natalizie, per il periodo che va dal 23 dicembre al 26 dicembre( compreso), e per il periodo che va dal 28 dicembre al 1° gennaio (compreso), le minori saranno, alternativamente, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, con uno dei due genitori. In occasione delle feste pasquali, dal sabato santo alla domenica pasquale, le minori saranno, alternativamente, con uno dei due genitori;
6) I minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, con pernottamento, in periodo da concordare con la madre, tenendo conto delle esigenze delle minori;
7) Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, alla cura, istruzione ed educazione delle minori, nonché alle spese di vitto, alloggio ed abbigliamento. Le spese scolastiche, le spese per attività didattico- sportive, le spese mediche straordinarie, le altre spese straordinarie e, comunque, le spese non previste saranno divise al 50 % tra i genitori;
8) I genitori si impegnano ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentono di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita delle figlie;
9) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento per i minori, la somma di
€500,00 ( euro 250,00 per ciascuna figlia ) , entro il giorno cinque di ogni mese, che dovrà essere aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
10) la signora rinuncia al proprio mantenimento in quanto è CP_1 economicamente autosufficiente, occupata da una attività; 11) entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con lettera raccomandata, entro venti giorni, l'avvenuto cambio di residenza o domicilio;
12) I coniugi provvederanno a dividere in parti uguali e per valore l'intero mobilio dell'appartamento sito in Orta di
TE (CE) alla Via Fanzago Cosimo n. 14; 13) i coniugi ricorrenti prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento dei figlie minori.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e conformi all'interesse delle minori, il cui ascolto non si ritiene necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f. Parte_1
e , c.f. , ai sensi C.F._1 CP_1 C.F._2 dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cercola (atto n.14,
Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 20.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro