Decreto cautelare 7 settembre 2024
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 21/03/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00639/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01202/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2024, proposto dall’Istituto paritario IA (Gestione istituti scolastici associati – IAS s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione del merito e l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dei D.D.G nn. 1251-1252-1253, del 29 agosto 2024, comunicati con nota prot. n. 27449 di pari data (del pari impugnata), con cui l’intimato Assessorato ha revocato la parità scolastica dei tre indirizzi dell’Istituto ricorrente;
- della nota prot. n. 27448 del 29 agosto 2024, con la quale il suddetto Assessorato, oltre a comunicare i prefati DD.DD.GG., ha inibito lo svolgimento degli esami propedeutici all’a.s. 2024/2025;
- della nota prot. n. 22825 A31 PA71 PA 70 del 4 luglio 2024, pervenuta in pari data, di avvio del procedimento di revoca;
- ove occorra, della nota prot. n. 17575 del 30 aprile 2024, con cui l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha trasmesso le relazioni prot. n. 43600 del 9 ottobre 2023 e prot. n. 16879 del 23 aprile 2024 (del pari impugnate) e, per le ragioni ivi contenute, ha proposto la contestata revoca della parità scolastica;
- della nota prot. n. 36286 del 21 agosto 2024 dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Servizio Ispettivo con la quale, valutate le controdeduzioni presentate, è stata confermata la proposta di revoca della parità scolastica;
- ove occorra, del D.D.G. n. 1560 del 3 agosto 2023 dell’intimato Assessorato, di approvazione dell’Intesa sottoscritta il 2 agosto 2023 tra il medesimo Assessorato e l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, nonché dell’Intesa medesima;
- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 38734 del 2 settembre 2024, comunicato il 3 settembre 2024, con la quale l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Servizio Ispettivo ha negato la possibilità di effettuare esami di idoneità/integrativi finalizzati all’iscrizione all’A.S. 2024/2025 dei candidati per i quali era stata già stata inoltrata la documentazione in data 5 agosto 2024 per lo svolgimento previsto il 2 settembre 2024;
- della nota prot. n. 27901 del 3 settembre 2024 con la quale l’Assessorato regionale, in asserito contrasto con la propria precedente nota prot. n. 27449 del 29.08.2024 ha sostenuto che l’Istituto, per gli esami di idoneità/integrativi, avrebbe avuto la facoltà di procedere nel “ senso ritenuto più opportuno sotto la propria esclusiva responsabilità nei confronti degli studenti ”, assumendo di non avere competenza in materia e che solo il Ministero intimato avrebbe potuto adottare provvedimenti in deroga al D.M. 5/2021;
- della nota/circolare prot. n. 38742 del 2 settembre 2024 con la quale l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Servizio Ispettivo ha ribadito l’impossibilità di svolgere esami integrativi e di idoneità per gli istituti ai quali fosse stata revocata la parità per l’anno 2024/2025;
- ove occorra, della circolare dell’intimato Assessorato n. 14 del 1° luglio 2024 nelle parti indicate nel ricorso e dell’art. 5 D.M. n. 5 del 2021 nonché del D.M. n. 83 del 2008, ove intesi nel senso fatto proprio dalle amministrazioni resistenti;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’odierno ricorso sono stati impugnati i provvedimenti in epigrafe, con i quali l'amministrazione scolastica ha revocato la parità dei tre indirizzi dell'Istituto ricorrente.
1.1. I provvedimenti di revoca sono stati tutti motivati in ragione della presenza di irregolarità gravi e insanabili sotto quattordici differenti profili, di seguito compendiati.
1.1.1. " Violazione degli articoli 5 e 6 del D.M. n. 5/2021, che regolano lo svolgimento degli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado ", in quanto:
- le prove orali dell'11 settembre 2023 sono state svolte contestualmente con riguardo ad alunni che, per essere ammessi al V anno, avrebbero dovuto sostenere in modo sequenziale anche le prove per accedere agli anni precedenti. Lo svolgimento di una prova in un unico spazio temporale non potrebbe trovare giustificazione, come affermato nelle difese procedimentali di parte ricorrente, in esigenze di ottimizzazione di tempi e spazi;
- la Coordinatrice per la DA ha attestato di essere stata contemporaneamente in presenza del collegio ispettivo e dei colloqui d'esame;
- tre alunne hanno svolto esami integrativi per discipline non presenti nel loro piano di studi dei primi tre anni e poi hanno sostenuto tutte le prove riguardanti le materie della IV classe;
- le suddette tre alunne, poi, erano in possesso della qualifica professionale di operatore del benessere, conseguita presso un istituto gestito dal medesimo gestore dell'Istituto ricorrente, in violazione dell'art. 1- bis , c. 3, l. n. 27/2006.
1.1.2. " Inadeguatezza grave delle strutture laboratoriali (grave violazione del D.M. 10 marzo 1998 e dell’art.18 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del D.M. n. 83/2008) ", in quanto:
- nei laboratori vi erano delle infiltrazioni, ammesse in sede di controdeduzioni procedimentali;
- nel laboratorio di odontotecnico la porta con maniglione antipanico è stata rinvenuta chiusa con una catena e relativo lucchetto;
- vi era materiale infiammabile, quali libri, faldoni e mascherine FFP2;
- la segnaletica di sicurezza non era presente, come attestato dalle fotografie svolte nelle visite ispettive;
- l'estintore del laboratorio di odontotecnico al 30 gennaio 2024 risultava non revisionato ben oltre la scadenza dell'ultimo controllo periodico (aprile 2023).
1.1.3. " Grave inosservanza delle regole di sicurezza relative ai lavoratori (grave violazione degli artt.174, 175, 176, 177 del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.) ", in quanto mentre sul D.V.R. era stato indicato che i videoterminalisti non avrebbero raggiunto le 20 ore settimanali di utilizzo delle relative apparecchiature, nei fatti ciò sarebbe invece avvenuto, come sarebbe dimostrato dal fatto che un assistente amministrativo avrebbe svolto più di 20 ore lavorative settimanali.
1.1.4. " Gravi rischi relativi alla mancanza di indicazioni sul DVR rispetto ai prodotti chimici utilizzati (grave violazione dell’art. 2, Dlgs.81/08 e s.m.i.) ", in quanto non sarebbe stata affrontata la valutazione del rischio chimico, non ovviabile con i soli D.P.I.
1.1.5. " Grave violazione dei requisiti per l’accesso alla professione DPR 19/2016 – Tabella A e B relativamente ad alcuni docenti ", in quanto:
- due docenti non sarebbero abilitati, né ci sarebbe evidenza nel loro fascicolo del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale;
- una terza docente sarebbe in possesso di una laurea in Scienze naturali, che non consentirebbe l'insegnamento per la classe di concorso A015, affidatale dall'Istituto ricorrente;
- la scuola non avrebbe adeguatamente valutato i requisiti culturali necessari in possesso dei docenti contrattualizzati;
- quanto alla mancanza di docenti abilitati, la scuola - al di là di una richiesta del 26 luglio 2024 - non avrebbe adeguatamente dimostrato ulteriori tentativi per reperire docenti abilitati.
1.1.6. " Grave inosservanza degli obblighi di trasparenza e di veritiera e puntuale documentazione (grave violazione del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art.4 c. 5 del D.M. 83/08) " in quanto:
- non vi sarebbe coerenza tra le ore contrattualizzate ai docenti e quelle definite nel relativo incarico. Né all'uopo rileverebbe la trasmissione del modello UNILAV, che costituirebbe un adempimento amministrativo estraneo al contratto di docenza;
- il sistema SIDI non consentirebbe a una scuola statale di attivare una classe articolata tra istituto professionale e tecnico, in quanto anche per le materie generaliste sono previste conoscenze, abilità e competenze del tutto incongruenti.
1.1.7. " Mancato rispetto delle disposizioni del CCNL vigente per il personale docente e A.T.A. (grave violazione del CCNL - Scuole paritarie – A.s.PA – U.G.L.); Gravi violazioni nella documentazione contrattuale " in quanto:
- la scuola in sede di controdeduzioni procedimentali ha fatto riferimento al CCNL del 21 febbraio 2017 e non a quello aggiornato al triennio 2020-2023, che contiene una suddivisione dei livelli non coerente con quanto affermato nelle controdeduzioni;
- vi sarebbero diverse irregolarità in merito alle proroghe dei contratti dei docenti, perché non protocollate e tardive.
1.1.8. Gravi violazioni nella tenuta dei Registri personali dei docenti ", ovvero di atti pubblici volti a tracciare l'azione DA.
1.1.9 " Grave violazione nella tenuta del Registro di protocollo ", in quanto:
- vi sarebbero correzioni brevi manu , senza nessun elemento che indichi che si tratti di un mero errore materiale;
- il non aver sbarrato i numeri di protocollo da 193 a 200 del 2023, che sono invece rimasti in bianco, non potrebbe giustificarsi con il fatto che all'inizio del nuovo anno si sarebbe dovuta principiare una nuova numerazione in una nuova pagina.
1.1.10" Accoglimento delle richieste di iscrizione al corso diurno anche di coloro che sono fuori dall’obbligo scolastico (in grave violazione delle norme riguardanti le iscrizioni nel sistema nazionale di istruzione italiano L. 296/2006) ", in quanto l'iscrizione a corsi scolastici diurni sarebbe funzionale alla realizzazione dell'obbligo scolastico. Con la conseguenza che la scuola non avrebbe potuto accogliere l'iscrizione di due alunni.
1.1.11. " Ammissione alla frequenza delle lezioni anche a coloro che intendono svolgere presso la sede della scuola gli esami di idoneità (sia per gli “uditori” sia per i candidati esterni all’Esame di stato 2023/24 che frequentano quotidianamente le lezioni) con conseguente impossibilità da parte dei docenti interni presenti in Commissione di esame e che li avrebbero già avuti concretamente come allievi di firmare la dichiarazione preliminare dell’Esame di Stato e degli esami di idoneità (Grave violazione del Dlgs 62/2017 e del Dlgs 297/94, art. 508, c.5 e dell’O.M. 55/24) ", in quanto:
- gli alunni " uditori " avrebbero partecipato alle lezioni della scuola, seppur non regolarmente iscritti;
- i docenti della scuola non avrebbero potuto, allora, dichiarare di non aver preparato i candidati esterni abbinati alla propria commissione;
1.1.12. "Violazione della norma che vieta a candidati provenienti da “scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi” di svolgere esami di idoneità presso scuola paritaria in qualche modo ad essi legate (gravissima violazione dell’art. 1-bis, c.3, della legge 3 febbraio 2006, n. 27) ", in quanto un’alunna (già menzionata nel motivo 1) proviene da un centro di formazione professionale gestito dallo stesso gestore dell'istituto ricorrente.
1.1.13. " Durata ridotta a 50 minuti per tutte le lezioni, senza l’effettuazione di recupero del tempo scuola con grave riduzione dell’offerta formativa prevista sia all’ordinamento che dal PTOF ", in quanto:
- la riduzione a 50 minuti di tutte le lezioni non potrebbe trovare giustificazione nella tutela delle esigenze dei pendolari (circostanza che, al più, giustificherebbe la riduzione della prima e dell'ultima ora di lezione);
- la soluzione di individuare tre progetti (i primi due volti al recupero della matematica/informatica e dell'inglese; il terzo un cineforum) consentirebbero il recupero orario solamente a chi agli stessi vi abbia preso effettivamente parte.
1.1.14. " Mancata rispondenza del bilancio presentato ai criteri di pubblicità e trasparenza che non rende visibili i finanziamenti percepiti dallo Stato (grave violazione dell'art. 3 c. 4 lettera b) del D.M. n. 83/2008) ", in quanto il bilancio della scuola non sarebbe stato redatto in modo conforme alle regole di trasparenza e non avrebbe chiaramente riportato i finanziamenti percepiti dallo Stato.
1.2. L'Istituto ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di aver ottenuto il riconoscimento della parità scolastica giusto D.A. n. 166/8 del 16 maggio 2001 per i tre indirizzi qui revocati (odontotecnico, ottico e istituto tecnico economico);
- di essere stato sottoposto a visite ispettive nell’agosto/settembre 2023 e nella parte finale dello stesso anno;
- che, con nota n. 22825A31PA71PA70 del 4 luglio 2024, l'intimato Assessorato ha avviato il procedimento di revoca della parità scolastica per i suddetti indirizzi;
- che, all’esito del contraddittorio procedimentale, l'amministrazione scolastica ha disposto i gravati provvedimenti di revoca;
- che, con la nota n. 27448 del 29 agosto 2024, di comunicazione dei decreti di revoca, l'amministrazione regionale ha altresì precisato che l'Istituto ricorrente non avrebbe potuto svolgere gli esami di idoneità/integrativi propedeutici all'anno scolastico 2024/2025;
- che, nonostante la richiesta di parte ricorrente di sospendere i suddetti provvedimenti onde consentire quantomeno lo svolgimento dei visti esami, l'amministrazione scolastica ha ribadito l'impossibilità per l'Istituto di svolgere gli esami (nota n. 38734 del 2 settembre 2024 dell'U.S.R.).
1.3. Parte ricorrente ha quindi articolato le seguenti doglianze.
I. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato la violazione di legge (artt. 117 e 118, Cost.; artt. 13, 17 e 20, St. Reg. Sic.; artt. 1, 3, 8 e 9, d.P.R. n. 246/1985; art. 4, c. 1, l.r. n. 10/2019) e vari profili di eccesso di potere, contestando l'incompetenza dell'U.S.R. a disporre la revoca della parità scolastica e invocando all'uopo la sentenza n. 177/2004 della Corte costituzionale e le specifiche disposizioni regionali che assegnano alla Regione Siciliana la competenza in materia di parità scolastica (art. 4, c. 1, lett. k , l.r. n. 10/2019).
Ciò in quanto l'Assessorato resistente, pur avendo emanato i provvedimenti di revoca della parità scolastica, si sarebbe appiattito sulle determinazioni dell'U.S.R. per la Sicilia.
Né, a parere di parte ricorrente, avrebbe rilievo il D.D.G. n. 1560 del 3 agosto 2023, recante l'approvazione dell'Intesa tra i resistenti U.S.R. e Assessorato, nella parte in cui prevede, all'art. 7 (" esiti delle visite ispettive "), la natura vincolante del parere reso dall'U.S.R. sulle controdeduzioni rese dall'Istituto paritario nel procedimento di revoca.
II. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato la violazione di legge (art. 1, l. n. 62/2000; artt. 3, 7 e 10- bis , l. n. 241/1990; artt. 3 e 4, D.M. n. 267/2007; artt. 4 e 5, D.M. n. 83/2008; artt. 33, 41 e 97, Cost.) e ulteriori profili di eccesso di potere, in quanto l'amministrazione scolastica non gli avrebbe assegnato un termine alla ricorrente per sanare le irregolarità contestate.
Parte ricorrente ha, in particolare, evidenziato che l'amministrazione regionale, con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca (nota n. 22825 del 4 luglio 2024), da un lato, ha qualificato tutte le irregolarità riscontrate come gravi e insanabili e, dall'altro, ha assegnato un termine di trenta giorni per presentare osservazioni o dimostrare la sanabilità delle irregolarità, documentando al contempo il superamento delle cause che hanno determinato l'avvio del procedimento di revoca della parità scolastica.
III. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato la violazione di legge (art. 1, l. n. 62/2000; artt. 1, 2, 3, 7, 10 e 10- bis , l. n. 241/1990; artt. 3 e 4, D.M. n. 267/2007; artt. 4 e 5, D.M. n. 83/2008; artt. 33, 41 e 97, Cost.; artt. 1 e 4, d.P.R. n. 275/1999; l.r. n. 10/2019) e vari profili di eccesso di potere, contestando ognuna delle quattordici violazioni riscontrate dall'amministrazione scolastica, nei termini che seguono.
III.1. Quanto alla prima contestazione:
- ha richiamato le proprie difese svolte in sede procedimentale, ovvero che gli alunni che si sarebbero dovuti iscrivere alla V classe avrebbero dovuto anche sostenere le interrogazioni per una o più classi precedenti; di talché è stato consentito a ciascun candidato di sostenere in maniera continuativa tutte le prove che lo riguardavano;
- ha quindi sostenuto che una simile modalità di svolgimento dell’esame sarebbe coerente con quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, D.M. n. 5/2021, in quanto le valutazioni delle prove sarebbero state sequenziali e a valle delle stesse;
- con specifico riguardo all'attestazione da parte della coordinatrice della DA di essere stata contemporaneamente presente nei lavori ispettivi e durante lo svolgimento degli esami orali, ciò non avrebbe inficiato lo svolgimento degli esami e in ogni caso si tratterebbe di una irregolarità che potrebbe essere sanata solo pro futuro , essendo impossibile intervenire su comportamenti passati;
- con riguardo, infine, alle tre alunne in possesso della qualifica di operatore del benessere, ha sostenuto che non sarebbe possibile la lettura analogica dell'art. 1- bis , c. 3, l. n. 27/2006, affermata dai provvedimenti impugnati, atteso che si tratterebbe di una disposizione esclusivamente rivolta alle scuole non paritarie, laddove nel caso di specie si discute di un ente di formazione.
III.2. Quanto alla seconda contestazione:
- ha sostenuto che le infiltrazioni menzionate nei provvedimenti impugnati non sarebbero state tali da rendere insalubri i locali e che, in ogni caso, la situazione sarebbe stata già rimediata;
- l'episodio riguardante il maniglione antipanico sarebbe stato isolato, in quanto il lucchetto costituirebbe un presidio mobile antintrusione, normalmente rimosso durante le ore di attività;
- non potrebbe ritenersi allarmante la presenza di libri in una scuola;
- alcun accertamento sarebbe stato fatto sulla rimozione del materiale infiammabile;
- gli estintori sarebbero stati controllati prima della comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
- il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione avrebbe asseverato la presenza di segnaletica di sicurezza.
III.3. Quanto alla terza contestazione, ha escluso ogni violazione sulla normativa in materia di videoterminalisti, posto che vi sarebbe stata un'errata sovrapposizione dell'orario di lavoro con quello di utilizzo dei videoterminali.
III.4. Quanto alla quarta contestazione:
- ha sostenuto che il rischio chimico sarebbe stato valutato nel D.V.R. aziendale e che, comunque, la scuola avrebbe attivato un'ulteriore valutazione del rischio chimico;
- si tratterebbe comunque di irregolarità sanabile, tenuto conto che i provvedimenti impugnati non avrebbero fatto menzione di prodotti chimici di rischio alto.
III.5. Quanto alla quinta contestazione ha affermato quanto segue:
- i docenti sarebbero in possesso dei titoli per l'accesso alla professione, come del resto comunicato alla stessa amministrazione scolastica. In particolare, i due docenti indicati come privi del diploma di qualifica sarebbero in possesso del suddetto diploma (ha citato, al riguardo, l’all. 26 alla memoria procedimentale). Quanto alla docente priva del titolo di accesso alla classe di concorso A015, che le era stata comunque affidata, ha affermato che ella sarebbe comunque in possesso della laurea in Scienze naturali;
- l'amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto le difficoltà riscontrate dagli istituti paritari a reclutare docenti abilitati. Difficoltà ben nota, posto che il D.L. n. 75/2023 ha consentito in via straordinaria, fino all'a.s. 2025/2026 il reclutamento di docenti privi dell'abilitazione.
III.6. Quanto alla sesta contestazione ha sostenuto che:
- il contenuto della stessa sarebbe cambiato, posto che, mentre con l'atto di contestazione si sarebbero lamentate mere discordanze formali tra l'orario di lavoro e quello riportato nell'atto di conferimento di incarico, nel provvedimento di revoca si sarebbe affermato che non sarebbe possibile attivare una classe articolata tra istituti professionali e tecnici;
- in ogni caso la scuola avrebbe svolto la stessa ora di lezione per la stessa materia a distinte e diverse classi;
- ciò sarebbe consentito alla luce delle norme in materia di autonomia organizzativa (art. 21, c. 8, l. n. 59/1997; art. 5, d.P.R. n. 275/1999) e DA (art, 21, c. 9, l. n. 59/1997; art. 4, d.P.R. n. 275/1999);
III.7. Quanto alla settima contestazione ha dichiarato che:
- il CCNL 2017/2020 sarebbe quello in vigore;
- i docenti sarebbero stati comunque retribuiti con un trattamento migliore rispetto ai minimi contrattuali.
III.8. Quanto all'ottava contestazione, ha sostenuto che il registro dei docenti avrebbe una valenza inferiore del registro di classe, che costituirebbe il principale riferimento per la tracciabilità dell'azione DA.
III.9 Quanto alla nona contestazione, sulla tenuta del registro di protocollo, ha richiamato le argomentazioni già svolte in sede procedimentale, ovvero che si tratterebbe di piccole discrepanze, comunque non gravi; così come non grave sarebbe la presenza dei numeri vuoti dal 193 al 200 dell’anno 2023, in tesi dipendente dal fatto che, con il nuovo anno, è stata principiata una nuova numerazione.
III.10. Quanto alla decima contestazione, ha sostenuto che nessuna norma imporrebbe di non far svolgere un corso diurno a soggetti non più sottoposti all'obbligo scolastico.
III.11. Quanto all'undicesima contestazione, ha affermato che gli uditori non potrebbero essere ricondotti a coloro che abbiano seguito lezioni private o che abbiano avuto rapporti personali qualificati con il singolo docente (art. 508, d.lgs. n. 297/1994; O.M. n. 55/2024, art. 16, c. 6);
III.12. Quanto alla dodicesima contestazione, ha sostenuto l'inapplicabilità agli enti di formazione delle preclusioni previste per le scuole non paritarie gestite dal medesimo gestore.
III.13. Quanto alla tredicesima contestazione, in merito alla riduzione oraria:
- da un lato, ha affermato che non sarebbe stato il PTOF considerato dall'amministrazione scolastica;
- dall'altro, ha sostenuto la correttezza di quanto affermato nella delibera del Collegio dei docenti del 12 settembre 2023.
III.14. Quanto alla quattordicesima contestazione, ha sostenuto di aver dato puntualmente conto in bilancio dei contributi statali ricevuti, come del resto evidenziato in sede di controdeduzioni, sostenendo in ogni caso che non si tratterebbe di una violazione grave e insanabile.
IV. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente ha lamentato la violazione di legge (art. 97, Cost.) e ulteriori profili di eccesso di potere, dolendosi della sproporzione tra la misura adottata e le irregolarità contestate all'istituto.
V. Con il quinto motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente ha lamentato l'invalidità derivata e la violazione dell'art. 5, D.M. n. 83/2008, in quanto la pretesa illegittimità della revoca della parità scolastica avrebbe reso illegittimi anche i provvedimenti con i quali l'amministrazione scolastica ha inibito lo svolgimento degli esami di idoneità/integrativi, fermo restando che la suddetta revoca avrebbe comunque consentito il completamento delle attività concernenti l'annualità 2023/2024, ivi incluso lo svolgimento degli esami de quibus .
1.4. Il ricorrente istituto ha quindi chiesto:
- di adottare, anche in sede monocratica, ogni opportuna misura cautelare;
- in via istruttoria, di essere autorizzato al superamento dei limiti dimensionali degli atti;
- nel merito, di annullare i provvedimenti impugnati.
2. Con decreto n. 462 del 7 settembre 2024 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche di parte ricorrente.
3. Si è costituita l'amministrazione scolastica che, con successiva memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. All'udienza camerale dell'11 ottobre 2024 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare. È stata quindi disposta la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 24 febbraio 2025.
5. Con memoria del 24 gennaio 2025 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
6. All'udienza pubblica del 24 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sui provvedimenti con i quali è stata revocata la parità scolastica dei tre indirizzi dell’Istituto ricorrente.
2. Prima di entrare nel merito del ricorso, può accogliersi l’istanza di superamento dei limiti dimensionali di parte ricorrente (art. 7, d.P.C.S. del 22 dicembre 2016), tenuto conto:
(i) della complessità della fattispecie e della necessità, per l’Istituto ricorrente, di approntare adeguate difese su ognuna delle quattordici irregolarità contestate dall’amministrazione scolastica;
(ii) della presentazione di un’istanza di misure cautelari monocratiche, che ha ulteriormente contingentato i tempi di proposizione del ricorso, rendendo vieppiù complessa la presentazione di un’istanza di autorizzazione preventiva al superamento dei predetti limiti dimensionali.
3. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni.
3.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Al riguardo, può anzitutto richiamarsi quanto statuito dalla Corte costituzionale sulla ripartizione delle attribuzioni in materia di istruzione tra la Regione Siciliana e lo Stato: “ Gli articoli 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana assegnano alla Regione competenza legislativa primaria in materia di istruzione elementare e competenza legislativa concorrente in materia di istruzione media e universitaria. L'art. 20 dello stesso statuto attribuisce, poi, alla Regione le funzioni esecutive ed amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale. Inoltre, le norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione assegnano, genericamente, alla Regione "le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione" (art. 1) e, specificamente, "le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella Regione attività nelle materie trasferite a norma del presente decreto" (art. 3). L'art. 8 delle medesime norme di attuazione tiene ferma la competenza dello Stato in ordine alla disciplina della natura giuridica e del riconoscimento legale degli istituti scolastici non statali e assegna valore legale in tutto il territorio nazionale ai titoli di studio conseguiti negli istituti scolastici non statali "parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti dalla Regione in conformità dell'ordinamento statale". Ed è da precisare che dal combinato disposto dei richiamati articoli 1 e 8 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione risulta, da un lato, che spetta allo Stato la disciplina del riconoscimento legale degli istituti scolastici non statali e, dall'altro, che spetta alla Regione Siciliana l'emanazione dell'atto di riconoscimento legale, di parificazione o pareggiamento degli stessi. Questo assetto normativo è stato confermato dagli articoli 77 e 620 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), i quali hanno riaffermato l'autonomia regionale in materia, e non è stato contraddetto, né dalle successive riforme dell'organizzazione amministrativa dello Stato (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"), né dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), stante il disposto dell'art. 10 della stessa, per il quale la "nuova disciplina" si applica alle Regioni a statuto speciale solo nella parte in cui prevede forme di autonomia più ampia rispetto a quella già attribuita. Per completezza va, infine, aggiunto che l'art. 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione prevede che l'amministrazione della Regione Siciliana, sino a diversa previsione, si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni in materia di istruzione, degli organi dello Stato presenti nel proprio territorio, i quali sono soggetti alle direttive della Regione ” (Corte Cost., sentenza n. 144/2007).
Con la medesima pronuncia la Consulta ha altresì chiarito che “ In relazione alle scuole paritarie esistenti nel territorio regionale siciliano deve, pertanto, riconoscersi alla Regione la competenza amministrativa e, per quanto qui interessa, la funzione di ispezione e di vigilanza, ferma la competenza legislativa dello Stato a disciplinare le norme generali sull'istruzione e i principi dell'assetto ordinamentale del sistema nazionale di istruzione ”.
In tale quadro va collocata l’intesa dell’agosto 2023 tra la Regione Siciliana e il Ministero dell’istruzione e del merito, contestata da parte ricorrente (cfr. all. 6 al ricorso), con la quale – premesso che “ l’Amministrazione Regionale non dispone di un proprio corpo ispettivo che possa svolgere, presso le scuole, le funzioni di verifica ispettiva e che, a tal fine ha istituito un capitolo di spesa destinato alle spese per l’utilizzo del personale dello Stato, di cui si avvale, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 246/1985 e s.m.i. ” – è stato concordato un piano triennale di visite ispettive, tese all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore per il mantenimento o la revoca della parità (art. 1, intesa cit.), con l’individuazione, peraltro, di specifiche ipotesi di revoca tramite l’esemplificazione di irregolarità insanabili (art. 7, intesa cit.).
L’istituto ricorrente ha, in particolare, stigmatizzato il carattere vincolante che la predetta intesa ha conferito al parere espresso dal direttore generale dell’U.S.R. sulle controdeduzioni degli Istituti nel procedimento di revoca della parità scolastica (art. 7, intesa, cit.), sostenendo che ciò avrebbe comportato una delega di funzioni illegittima, in quanto disposta in assenza di un idoneo fondamento normativo.
Tale assunto non può essere condiviso nel caso di specie, per la dirimente considerazione che gli impugnati provvedimenti non si sono limitati a menzionare tale parere, dando atto della sua natura vincolante alla luce della suddetta intesa e assumendo conseguentemente di dovergli dare seguito, ma hanno invero svolto un’autonoma valutazione delle controdeduzioni di parte ricorrente. Tanto che si legge negli impugnati provvedimenti che l’amministrazione regionale ha “ ritenuto di condividere il parere espresso dall’Ufficio scolastico regionale […] atteso che le controdeduzioni non appaiono idonee a superare le gravi irregolarità di funzionamento, che pertanto permangono “non sanabili” per le ragioni di seguito esposte ”.
Di talché, nel caso concreto, è fuori fuoco la contestazione sulla presenza di un’illegittima delega di funzioni, posto che dalla lettura dei provvedimenti impugnati emerge piuttosto la piena e autonoma condivisione, da parte dell’amministrazione regionale, delle conclusioni a cui è motivatamente giunto l’Ufficio scolastico regionale.
Dunque, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
3.2. Può passarsi alle ragioni che militano per l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, inerente alla comunicazione di avvio del procedimento.
Tale comunicazione ha indicato le diverse irregolarità contestate dall’amministrazione, qualificandole come gravi e insanabili ed ha quindi assegnato un termine di trenta giorni per presentare osservazioni o controdedurre sull’eventuale natura sanabile delle predette irregolarità, fornendo prova del superamento delle relative cause (cfr. all. 5 di parte ricorrente, in particolare pp. 12-13).
La Sezione ha recentemente avuto modo di vagliare una comunicazione siffatta, escludendone l’illegittimità sulla scorta delle seguenti ragioni, integralmente condivise dal Collegio: “ non solo sono stati rispettati tutti i passaggi procedimentali previsti dalla legge, ma, nella sostanza, è stato garantito il contraddittorio endoprocedimentale che la disciplina in materia di revoca della parità scolastica prevede come presupposto di validità del provvedimento finale. Il termine di 30 giorni è stato disposto non solo per presentare osservazioni scritte, ma anche per contestare il carattere di insanabilità delle irregolarità contestate dimostrandone il superamento. Per la natura delle condotte contestate all’Istituto ricorrente, le irregolarità che si sono consumate nel corso dell’anno scolastico hanno portato all’insanabile perdita dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica ” (TAR Sicilia, sez. II, 14 febbraio 2025, n. 368).
Nel caso di specie è indubbio che:
(i) la ricorrente ha potuto presentare controdeduzioni;
(ii) dette controdeduzioni, come si è visto, sono state vagliate sia dall’Ufficio scolastico regionale che dal resistente Assessorato;
(iii) il provvedimento finale ha dato atto di ognuna delle controdeduzioni, motivando puntualmente sulle ragioni ostative al loro accoglimento.
Può quindi ben dirsi realizzato, nel caso di specie, quel “ procedimento a contraddittorio rafforzato ” su cui si è ampiamente soffermato l’Istituto ricorrente con la memoria del 24 gennaio 2025.
Dunque, non vi sono ragioni per accogliere il secondo motivo di ricorso.
3.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha puntualmente contestato le quattordici violazioni alla base dell’impugnato provvedimento, si rileva quanto segue.
3.3.1. Preliminarmente, non è dato dubitare del carattere plurimotivato del provvedimento.
Da ciò discende, com’è noto, che la legittimità di una sola delle giustificazioni alla base dello stesso impone il rigetto complessivo del predetto motivo di ricorso (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1529; Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 1200; Cons. St., Sez. V, 8 febbraio 2022n, n. 899; Cons. St., Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 436; Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200).
3.3.2. A ben vedere, nel caso di specie, vi sono almeno quattro motivi di revoca che risultano ictu oculi in grado di resistere alle censure di parte ricorrente Il riferimento è, in particolare:
(i) alla verbalizzazione del fatto che la coordinatrice DA sarebbe stata sempre presente durante lo svolgimento degli esami orali, laddove la stessa era impegnata nei colloqui ispettivi (cfr. il primo motivo di contestazione);
(ii) alla presenza di una docente che insegnava in una classe per la quale non era in possesso (oltre che dell’abilitazione) del titolo di accesso per l’insegnamento (cfr. il quinto motivo di contestazione);
(iii) alla non corretta tenuta del registro dei docenti (cfr. l’ottavo motivo di contestazione) e del registro del protocollo (cfr. il nono motivo di contestazione);
(iv) alla riduzione dell’orario delle lezioni (cfr. il tredicesimo motivo di contestazione).
3.3.2.1. Si parta da quanto verbalizzato in merito alla presenza dalla coordinatrice DA agli esami orali.
Al riguardo, si legge nella comunicazione di avvio del procedimento che ella “ presiedeva ogni commissione di prova orale e contestualmente si trovava anche in audizione con il collegio ispettivo. Parimenti tutti i docenti delle commissioni dell’indirizzo ottico partecipavano contemporaneamente alle singole diverse commissioni di prove orali con la [suddetta coordinatrice] . Quindi le verbalizzazioni, pur mostrando una apparente correttezza della redazione di ogni singolo verbale di prova orale per classe, mostrano l’impossibilità di essere in commissioni diverse nello stesso momento, come invece viene verbalizzato ”.
Nelle difese procedimentali è stato affermato che la coordinatrice DA “ ha partecipato ai lavori durante i quali è stata convocata dalle ispettrici, presenti presso la stessa sede, proprio durante lo svolgimento degli esami orali, avendo avuto rassicurazioni in merito alla possibilità che “nel frattempo” potesse essere proseguito lo svolgimento della sessione di esami ” (cfr. all. 13 di parte ricorrente, p. 3).
Dalla relazione ispettiva (cfr. all. 1 della difesa erariale, pp. 8-9) si è dato conto del fatto che:
- la coordinatrice DA (presidente delle commissioni) è stata sentita l’11 settembre 2023, tra le ore 8:42 e le ore 10:04;
- in pari data: (i) tra le 8:37 e le 10:57 si sono tenute le prove orali rinnovate della classe II ottico; (ii) tra le ore 8:39 e le ore 11:00 si sono tenute le prove orali della classe III ottico; (iii) tra le ore 8:40 e le 11:02 si sono tenute le prove orali del IV ottico; (iv) tra le ore 9:00 e le ore 11:07 si sono tenute le prove orali relative al V ottico.
Dunque, risulta per tabulas il fatto che la coordinatrice DA non abbia presenziato a buona parte degli esami di cui sopra, essendo stata ella, nello stesso tempo, impegnata con gli ispettori. Cionondimeno, è stata verbalizzata la presenza di tutti i professori (ivi compresa quest’ultima, peraltro Presidente di commissione) durante lo svolgimento dei predetti esami, senza che fosse stato dato atto della sua assenza (si anticipa che la non corretta tenuta di verbali e di registri è un elemento su cui si avrà modo di tornare).
E ciò a senza considerare il fatto che gli esami in questione sono stati svolti sostanzialmente in contemporanea per le suddette classi.
Una simile irregolarità si palesa non solo come grave, ma altresì come insanabile, posto che non vi è modo di ovviare né alla non corretta verbalizzazione né, tantomeno, allo svolgimento di esami tenutisi (per buona parte) in assenza del Presidente della commissione.
3.3.2.2. Può quindi passarsi alla posizione della docente che ha insegnato nella classe A015 (discipline sanitarie) pur avendo una laurea in scienze naturali e in assenza della relativa abilitazione.
Al riguardo, le difese procedimentali si sono limitate a sostenere che la docente in questione avrebbe avuto “ una peculiare competenza nella disciplina della classe di concorso A015 in relazione alla quale sussistono oggettive difficoltà a reperire docenti dotati di analoghe competenze nella materia di anatomia e fisiopatologia oculare. Tuttavia in relazione al servizio prestato la stessa docente non ha mai rivendicato il punteggio nella predetta classe di concorso ” (cfr. all. 12 di parte ricorrente, p. 13).
Premesso che non è stato né specificato né documentato quale sarebbe la dichiarata “ peculiare competenza ” della docente, resta il fatto che la laurea in Scienze naturali non è titolo di accesso alla classe di concorso A015, uno degli insegnamenti che le sono stati affidati. A ciò si aggiunga che nelle difese procedimentali, a differenza di quanto avvenuto con riguardo ad altri docenti, l’Istituto ricorrente non ha neppure menzionato la presenza dell’abilitazione all’insegnamento di tale docente.
La stessa parte ricorrente, a p. 8 della memoria procedimentale, ha richiamato la sentenza n. 180/2021 della Corte costituzionale e, in particolare, il par. 5.3.2. della parte in diritto di suddetta pronuncia per sostenere che sarebbe ben possibile per le scuole paritarie ricorrere a personale non abilitato.
Nel ricorso ha poi invocato l’art. 1, c. 4- ter , l. n. 62/2000, introdotto dal d.l. n. 75/2023, conv. con modif. dalla l. n. 112/2023, a mente del quale “ In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis, l'avere prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124” .
Ma, si evidenzia:
(i) con la menzionata sentenza n. 180/2021 la Consulta si è limitata a dare atto della circostanza che “ in più occasioni il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (oggi Ministero dell’istruzione) ha consentito ai gestori delle scuole paritarie di conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio (si vedano le circolari del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 luglio 2012, prot. n. 4420/R.U./U, del 29 ottobre 2001, prot. n. 2668, e del 15 giugno 2000, n. 163, prot. 63/VD) ”;
(ii) nel caso di specie manca proprio il “ prescritto titolo di studio ” per accedere alla classe di concorso in questione;
(iii) non è stata fornita alcuna prova della sussistenza delle condizioni di cui al menzionato art. 1, c. 4- ter , l. n. 62/2000, con specifico riguardo alla suddetta docente;
(iv) il titolo di abilitazione è espressamente richiesto, quale requisito per ottenere (e, ovviamente, mantenere) la parità scolastica dall’art. 1, c. 4, lett. g), l. n. 62/2000;
(v) la vista intesa di agosto 2023 ha espressamente individuato, tra le irregolarità insanabili, anche la “ inadeguatezza del corpo docenti, per consistenza e tipologia, a garantire il funzionamento di tutte le classi autorizzate ” (cfr. all. 6 di parte ricorrente).
Dunque, il provvedimento impugnato, laddove ha individuato tale irregolarità come grave e insanabile, dimostra di resistere alle censure di parte ricorrente.
3.3.2.3. Quanto alla non corretta tenuta del registro dei docenti e al registro di protocollo, si rileva quanto segue.
3.3.2.3.1. In merito al registro dei docenti la comunicazione di avvio del procedimento ha dato atto di una serie di irregolarità evidenti, quali in particolare:
(i) l’inserimento dei voti solo in alcune date, talora a matita;
(ii) l’inserimento tra una visita ispettiva e l’altra di valutazioni prima non registrate.
Parte ricorrente si è limitata, nelle memorie procedimentali, a svolgere considerazioni pro futuro , senza tuttavia spiegare perché simili violazioni, che si traducono nell’inaffidabilità di siffatti registri, non sarebbero gravi e insanabili, al di là di una pretesa valenza “ inferiore ” del registro personale dei docenti rispetto al registro di classe.
A tale ultimo riguardo resta tuttavia oscuro come possa un docente, in sede di consiglio di classe, esprimere una compiuta valutazione complessiva sui propri allievi in assenza di un affidabile supporto dato dal proprio registro personale.
3.3.2.3.2. Con riguardo invece al registro del protocollo sono state rilevate:
(i) correzioni brevi manu , senza elementi che indicassero un mero errore materiale;
(ii) la presenza di otto numeri (dal 193 al 200 del 2023) lasciati in bianco e non sbarrati.
Al riguardo, non risultano convincenti le difese di parte ricorrente, soprattutto sul secondo degli elementi sopra individuati che, in buona sostanza, è stato giustificato con il riferimento all’inizio di una nuova numerazione in un nuovo foglio per il nuovo anno.
Ciò, si osserva, in un contesto in cui tanto la verbalizzazione degli esami quanto la tenuta dei registri dei docenti è già risultata connotata da gravi criticità, tali da far dubitare seriamente anche sull’affidabilità di un registro di protocollo con numeri lasciati in bianco e non barrati.
3.3.2.3.3. Dunque, tenuto conto del fatto che l’intesa dell’agosto 2023 (cfr. all. 6 di parte ricorrente) è chiara nel qualificare come grave e insanabile “ l’inidonea gestione e conservazione documentale, in ordine a registri strategici ed essenziali ”, indicando in particolare proprio il registro di protocollo e i registri dei docenti, ove siano tali da non consentire di accertare la validità dell’anno scolastico per i singoli alunni, ben si comprende come anche le suddette contestazioni resistono alle censure di parte ricorrente.
3.3.2.4. Passando, infine, alla riduzione dell’orario di lezione, si rileva che la comunicazione di avvio del procedimento ha dato atto dell’insufficiente numero di ore settimanali indicate dal PTOF (sempre inferiore alle n. 32 ore previste dall’ordinamento).
Parte ricorrente, sul punto, ha argomentato sull’erroneità del PTOF considerato dall’amministrazione scolastica.
Tuttavia, anche a considerare le ore menzionate nella memoria procedimentale di parte ricorrente (cfr. all. 13 di parte ricorrente, p. 19), resta il fatto che in molti casi non sono state raggiunte le n. 32 ore settimanali indicate dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Più nel dettaglio:
- con riguardo all’indirizzo “ ottico ” la suddetta memoria procedimentale ha dato conto di n. 32 ore settimanali solo per la prima e la seconda classe; risultano invece n. 31 le ore settimanali per la terza, la quarta e la quinta classe;
- con riguardo all’indirizzo “ odontotecnico ” la suddetta memoria procedimentale ha dato conto di n. 32 ore settimanali per la prima, la seconda e la terza classe; risultano invece n. 31 ore settimanali per la quarta e la quinta classe;
- con riguardo all’indirizzo “ tecnico-economico ” la suddetta memoria procedimentale ha dato conto di n. 31 ore settimanali per tutte le classi.
Ciò chiarito, la riduzione a n. 50 minuti delle lezioni, senza recupero del tempo scuola, peraltro incomprensibilmente motivata dall’Istituto ricorrente con le esigenze degli studenti pendolari (che, al più, come affermato negli impugnati provvedimenti, consentirebbe una riduzione delle ore di ingresso e di uscita, non certo anche di quelle intermedie), effettivamente dimostra di connotarsi quale violazione grave e insanabile, posto che ciò “ riduce significativamente e pesantemente il tempo scuola in difformità agli ordinamenti ” (cfr. gli impugnati provvedimenti).
3.3.3. Dalle superiori considerazioni discende pertanto il rigetto del terzo motivo di ricorso.
3.4. Il quarto motivo di ricorso ben può essere rigettato, tenuto conto che – alla luce delle predette irregolarità che già ictu oculi si dimostrano gravi e insanabili – non può certamente ritenersi sproporzionata (risultando, piuttosto, dovuta) la misura della revoca della parità scolastica.
3.5. Il quinto motivo di ricorso è infine da rigettare in quanto:
- da un lato, l’infondatezza delle precedenti censure ha fatto venir meno ogni fondatezza delle agitate contestazioni di invalidità derivata;
- dall’altro, se è vero che la revoca della parità ha effetto dall’inizio dell’anno successivo, come previsto dall’art. 5, D.M. n. 83/2008, è altresì vero che gli esami di integrativi e di idoneità sono propedeutici all’anno scolastico successivo, tanto che gli artt. 4 e 5 del D.M. n. 5/2021 prevedono che essi sono svolti “ presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza ”.
Di talché non può contestarsi alcuna illegittimità del diniego allo svolgimento di tali esami da parte dell’amministrazione scolastica, posto che sarebbe – di contro – incomprensibile un’eventuale autorizzazione allo svolgimento di siffatti esami presso un istituto del tutto incapace di accogliere “ per la successiva frequenza ” lo studente.
In merito ai suddetti decreti ministeriali va precisato, per completezza, che sebbene parte ricorrente li abbia formalmente indicati tra gli atti impugnati (il che avrebbe radicato astrattamente la competenza a decidere presso il TAR Lazio ex art. 13, c. 4- bis , c.p.a.), tale indicazione formale non si è tradotta nell’effettiva contestazione della legittimità degli stessi ma, piuttosto, della loro interpretazione.
Ciò si evince:
(i) dall’epigrafe del ricorso, in cui è stato esplicitato che tale impugnazione è stata proposta “ ove occorra ” e “ ove [i suddetti decreti fossero] intesi nel senso fatto proprio dalle amministrazioni resistenti ”;
(ii) dalla rubrica del quinto motivo di ricorso (“ invalidità derivata – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 DM 83/2008 ”), da cui risulta che il DM 83/2008 è stato richiamato quale parametro di legittimità dell’atto applicativo contestato;
(iii) dalla lettura del quinto motivo di ricorso, che – coerentemente con le menzionate epigrafe e rubrica – non ha contestato alcuno specifico profilo illegittimità dei decreti ministeriali formalmente impugnati.
Di talché la domanda di “ annullamento ” dei suddetti decreti va correttamente qualificata (art. 32, c. 2, c.p.a.), come una domanda volta a contestare l’interpretazione del loro combinato disposto operata a mezzo dell’atto applicativo che ha concretamente denegato la possibilità dello svolgimento degli esami di idoneità/integrativi (atto applicativo di cui è stata, per tale ragione, contestata l’illegittimità), senza che essa possa di per sé determinare alcuno spostamento della competenza di questo Tribunale a decidere la presente controversia.
4. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore delle resistenti amministrazioni nella complessiva misura di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO