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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2219/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. NUCCIO Parte_1
ANTONELLA);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. NUCCIO Controparte_1
ANTONELLA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 25/05/2021;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 27-31/05/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito richiamate integralmente:
1. “Assegnare la casa coniugale, sita in Palermo alla via Maltese n. 92 con tutto ciò che la arreda e correla, alla sig.r che la abiterà con i figli , Parte_1 Persona_1 maggiorenne non economicamente indipendente , minorenne;
Persona_2
2. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne con domicilio prevalente presso la madre, in Palermo alla via Maltese n. Persona_2
92;
3. Disporre che il sig. , durante la settimana, potrà vedere e Controparte_1 frequentare la minor due volte a settimana, il martedì e il venerdì all'uscita da la- Per_2 voro dello stesso, fino a dopo cena, e che potrà trascorrere con il padre anche due Per_2 fine settimana al mese alternati con la madre;
4. trascorrerà, altresì, alternativamente con il padre e con la madre, le feste re- Per_2 ligiose e civili, di modo che un anno trascorreranno il Natale e Santo EF con la madre,
Capodanno ed Epifania con il padre, e viceversa l'anno successivo;
5. trascorrerà con il padre, durante il periodo delle vacanze estive, un periodo Per_2 di 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto;
6. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante la Controparte_1 corresponsione di un assegno mensile di € 495,31, già rivalutato rispetto all'importo origi- nario di € 450,00 e soggetto ad ulteriore rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese.
7. Il sig. provvederà a pagare inoltre il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie per i figli, come da protocollo del CNF che quivi deve intendersi interamente ripetuto e trascritto.
8. La sig.ra ed il sig rinunciano reciproca- Parte_1 Controparte_1 mente al diritto di assegno di mantenimento, in stato rispettiva indipendenza economica;
9. Il Sig si obbliga, con la presente, a procedere al cambio di residenza entro CP_1 il termine di dieci giorni dalla data della prima udienza di comparizione delle parti, con conseguente regolarizzazione della propria situazione anagrafica.
10. Le parti si impegnano a comunicarsi il luogo di eventuali future residenze.
11. I coniugi si rilasciano l'autorizzazione reciproca per il rinnovo e /o rilascio del pas- saporto da parte delle competenti Autorità”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 23/05/1998, da , nata a Parte_1
PALERMO, in data 04/04/1971 e da , nato a [...], in Controparte_1 data 30/01/1965, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.48, parte II, serie A, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2219/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. NUCCIO Parte_1
ANTONELLA);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. NUCCIO Controparte_1
ANTONELLA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 25/05/2021;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 27-31/05/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito richiamate integralmente:
1. “Assegnare la casa coniugale, sita in Palermo alla via Maltese n. 92 con tutto ciò che la arreda e correla, alla sig.r che la abiterà con i figli , Parte_1 Persona_1 maggiorenne non economicamente indipendente , minorenne;
Persona_2
2. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne con domicilio prevalente presso la madre, in Palermo alla via Maltese n. Persona_2
92;
3. Disporre che il sig. , durante la settimana, potrà vedere e Controparte_1 frequentare la minor due volte a settimana, il martedì e il venerdì all'uscita da la- Per_2 voro dello stesso, fino a dopo cena, e che potrà trascorrere con il padre anche due Per_2 fine settimana al mese alternati con la madre;
4. trascorrerà, altresì, alternativamente con il padre e con la madre, le feste re- Per_2 ligiose e civili, di modo che un anno trascorreranno il Natale e Santo EF con la madre,
Capodanno ed Epifania con il padre, e viceversa l'anno successivo;
5. trascorrerà con il padre, durante il periodo delle vacanze estive, un periodo Per_2 di 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto;
6. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante la Controparte_1 corresponsione di un assegno mensile di € 495,31, già rivalutato rispetto all'importo origi- nario di € 450,00 e soggetto ad ulteriore rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese.
7. Il sig. provvederà a pagare inoltre il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie per i figli, come da protocollo del CNF che quivi deve intendersi interamente ripetuto e trascritto.
8. La sig.ra ed il sig rinunciano reciproca- Parte_1 Controparte_1 mente al diritto di assegno di mantenimento, in stato rispettiva indipendenza economica;
9. Il Sig si obbliga, con la presente, a procedere al cambio di residenza entro CP_1 il termine di dieci giorni dalla data della prima udienza di comparizione delle parti, con conseguente regolarizzazione della propria situazione anagrafica.
10. Le parti si impegnano a comunicarsi il luogo di eventuali future residenze.
11. I coniugi si rilasciano l'autorizzazione reciproca per il rinnovo e /o rilascio del pas- saporto da parte delle competenti Autorità”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 23/05/1998, da , nata a Parte_1
PALERMO, in data 04/04/1971 e da , nato a [...], in Controparte_1 data 30/01/1965, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.48, parte II, serie A, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.