Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 26/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice Rel. Est.
Caterina Romiti Giudice
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2292/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGETTI SABINA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FAGETTI SABINA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito provvedere ad emettere sentenza con la quale disponga lo scioglimento del matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Chiavenna, anno
2015, Parte I, serie 5 alle seguenti condizioni:
Per_ 1) Le figlie e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso l'abitazione della madre, in Novate Mezzola (SO) via al Castello n. 65/D.
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3) Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con la possibilità del padre di vederle e tenerle con sé quando vorrà, ma nel rispetto dei desiderata delle figlie e dei loro impegni scolastici. In caso di disaccordo tra i coniugi, sin da ora si stabilisce che il padre potrà tenerle con sé un fine settimana alternato dal venerdì alle ore 17,30 e sino alla domenica sera alle ore 21:30, nonché un giorno alla settimana dalle ore 18:30 sino alle ore 21:00. Il padre, compatibilmente con la volontà delle figlie e d'accordo con la madre, avrà facoltà di tenere con sé le figlie per un periodo di almeno due settimane durante le vacanze estive, periodo che dovrà comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto a Natale e Pasqua le figlie trascorreranno le vacanze con padree madre in egual misura con il giorno di Natale di Pasqua che cadranno alternativamente con l'uno e l'altro genitore di anno in anno. Tutto quanto pattuito al presente punto, fatti comunque salvi eventuali accordi fra i coniugi per maggiori e/o diversi periodi nonché il rispetto della volontà delle figlie.
4) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'eduzione ed alla salute delle medesimi, tenendo conto dei loro bisogni, delle capacità, dell'inclinazioni naturali, come anche delle aspirazioni delle stesse, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione e di loro bisogni.
5) È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alle figlie.
6) I genitori dovranno essere privilegiati nel caso in cui il genitore temporalmente collocatario avesse impegni.
7) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento delle figlie. A tale titolo il signor CP_1
verserà alla signora entro il 15 del mese, la somma mensile di 500 € (vale a dire 250 per Parte_1
ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sul conto corrente intestato alla medesima ed alla stessa comunicato. Il sig. corrisponderà altresì il 50% delle spese CP_1
straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate tra i due genitori, come definite nel
Protocollo in uso presso il Tribunale di Sondrio.
pagina 2 di 4 CP_ 8) I ricorrenti concordano che l'assegno unico verrà chiesto all' dalla signora Parte_1
nella misura del 100% per entrambe le figlie e il predetto importo verrà versato sul conto corrente della medesima presso Unicredit [...] 000106491689.
9) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere ulteriori pretese economiche da rivolgersi reciprocamente a tale titolo e dichiarano inoltre di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento. Dichiarano altresì di non aver pretese economiche scaturite dalle condizioni di separazione e di aver definito ogni pendenza economica.
10) I ricorrenti danno atto di aver regolato i loro rapporti con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non a quelle di seguito meglio indicate.
11) Oneri e debiti, di qualsiasi natura, contratti dai coniugi in costanza di matrimonio e precedentemente la separazione, rimarranno ad esclusivo carico della parte che li ha contratti.
12) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei passaporti o documenti personali validi per l'espatrio anche nell'interesse della figlia minore.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 11.12.2024, Parte_1
e proponevano domanda di scioglimento del matrimonio celebrato
[...] Controparte_1
Per_ in Chiavenna il 05.09.2015, da cui erano nate le figlie il 7.4.2013 e il 10.11.2014, Per_1
premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 13.12.2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 05.03.2025.
Con note scritte del 05.03.2025 le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in Chiavenna (SO) il 05.09.2015, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, parte I, serie n.5;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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