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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MODENA MARCO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TZM19000987 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede:
a) in via principale la dichiarazione di nullità dell'atto di accertamento di imposta n. TZM - 19000987 emesso dalla DIREZIONE PROVINCIALE dell'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 19 novembre 2024
e notificato presso il domicilio alla data del 28 novembre 2024 per difetto dei contenuti minimi richiesti a pena di nullità dalla legge;
b) in via subordinata l'accertamento che, iun relazione al presupposto di imposta, non sono dovute somme a titolo di sanzione e/o interessi moratori, e conseguentemente l'annullamento parziale dell'atto di accertamento notificato.
Resistente: CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) Previa dichiarazione della definitività dell'imposta, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione delle modalità di notifica e deposito degli atti introduttivi del giudizio
2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso indicato in epigrafe, depositato presso l'Agenzia delle Entrate, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento del pari ivi indicato, emesso per il pagamento della c.d. “ecotassa” prevista dall'art. 1 comma 1042 L. 145/2018 per l'acquisto di autovetture ad elevate emissioni, deducendo l'illegittimità del provvedimento, quanto alla sanzione, per intervenuta abrogazione dell'art. 13 D.Lvo
471/97 richiamato dall'Ufficio, per difetto di adeguata motivazione circa i criteri per determinare la sanzione stessa, per ignoranza inevitabile della norma tributaria da parte del contribuente, e per indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento;
impugnava altresì il provvedimento per omessa motivazione circa la quantificazione degli interessi, dipendente anche dall'incertezza sulle modalità di pagamento e sui termini per il versamento. Chiedeva pertanto dichiararsi, previa sospensione, la nullità del provvedimento impugnato, e, in subordine, l'annullamento parziale del medesimo in punto di sanzioni e interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate depositando controdeduzioni con le quali eccepiva anzitutto l'inammissibilità del ricorso poiché non notificatole in via telematica come previsto dall'art. 16-bis comma
3 D.L.vo 546/92, il che a suo avviso avrebbe comportato inesistenza della notifica, non sanabile dalla propria costituzione. Nel merito, deduceva l'irrilevanza della formale abrogazione del D.L.vo 471/97, sia perché in realtà tale testo normativo è stato sostituito dal D.L.vo 173/2024, che è testo unico di mera compilazione, riproducente le norme del decreto abrogato applicabili nella fattispecie, sia perché, comunque, quest'ultimo decreto sarebbe entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 2026. Osservava che l'atto di accertamento era adeguatamente motivato, e che era errata la doglianza del contribuente circa la propria mancanza di colpevolezza, in quanto la norma applicata era stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, il che comporta presunzione di conoscenza. Affermava inoltre che soggetto passivo dell'imposta era l'acquirente del veicolo, e che solo in via di prassi era stato autorizzato il pagamento da parte del richiedente l'immatricolazione (ad esempio il concessionario). Descriveva inoltre le modalità di pagamento che erano state illustrate nella risoluzione 31/E del 2019. Deduceva infine che la motivazione circa gli interessi moratori, secondo anche la più recente giurisprudenza (Cass. 23127/24), può essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono e della decorrenza dalla quale sono dovuti. Chiedeva pertanto dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettarsi il ricorso.
All'udienza del 15.5.25 questo giudice respingeva l'istanza di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve disattendere l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, in quanto la sua notificazione risulta nulla ma non inesistente, e quindi la costituzione della resistente ha sanato il vizio. Deve solo precisarsi che la notifica, così come avvenuta, sarebbe stata nulla anche se non fosse già entrata in vigore, al momento della sua esecuzione, la norma che aboliva la deroga all'obbligo di servirsi dei mezzi telematici in favore dei ricorrenti che, come in questo caso, possono stare in giudizio senza ministero di difensore (art. 1 comma 1, lettera g, n. 3, D.Lvo 220/23, che ha soppresso, dal 1° settembre 2024, , il comma 3-bis del citato art. 16-bis), poiché il ricorrente non ha provveduto alla notifica stessa tramite ufficiale giudiziario, come prescritto in via generale dall'art. 137 primo comma c.p.c. (anche per chi stia in giudizio senza ministero di difensore), applicabile al processo tributario ex art. 1, comma 2, D.Lvo 546/92, bensì mediante deposito del ricorso medesimo presso l'Ufficio autore dell'atto impugnato, ottenendone l'iscrizione a protocollo (n. 0016468 in data 24.1.25) come è documentato in atti. Tuttavia, nonostante la sua irritualità, tale notifica, come già enunciato, non può dirsi inesistente.
Secondo costante e uniforme giurisprudenza, “La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita e, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonché sulla competenza dell'ufficiale giudiziario, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. La notificazione è, invece, inesistente quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non via stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare” (Cass. 1084/96, conf. 621/2007, 4746/97, 2968/98, 5260/99, 14487/07, 7358/10). In applicazione di tali principi, si è ritenuta nulla, ma non inesistente, la notificazione dell'impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio, ma nelle more cancellato dall'albo (Cass. 27450/05), così come la notifica eseguita al procuratore costituito ma non nello studio, bensì in altra abitazione di sua proprietà
(Cass.11086/94, conf. SU 925/99), la notificazione a mezzo posta qualora sia stato omesso l'avviso del deposito del plico presso l'ufficio postale e la sottoscrizione dell'agente postale sul retro della busta in calce all'annotazione concernente l'assenza del destinatario (Cass. Cass. 272/96, conf. 8804/97,
2195/99, 14436/06), la notifica ex art. 140 c.p.c. in cui sia mancata la spedizione della raccomandata
(Cass. 4806/88), e, da ultimo, nel rito societario, la trasmissione di fax da un avvocato ad un altro, senza l'ausilio di un ufficiale giudiziario, dell'istanza di fissazione di udienza (Cass. 35842/21, conf. 20623/17).
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la materiale consegna all'Ufficio resistente sia avvenuta (tanto che il ricorso è stato registrato a protocollo), e tanto basta perché la notifica, benché nulla, risulti sanabile, come in effetti è stata sanata.
Nel merito, il ricorrente chiede in via principale l'annullamento totale dell'atto, ma non articola motivi se non in tema di sanzioni ed interessi. La domanda principale non può pertanto trovare accoglimento.
Circa le sanzioni, risulta fondato ed assorbente, poiché argomento più liquido, quello che invoca l'applicabilità dell'art. 5 (recte, 6) comma 4 del D.L.vo 472/97, secondo cui l'ignoranza della legge tributaria rileva sulla colpevolezza, comportando la non punibilità, qualora si tratti di ignoranza inevitabile.
Nel caso di specie, si verte infatti in tale ipotesi. Sicuramente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è sufficiente a determinare l'entrata in vigore della legge, e perciò l'imposta in questione risulta dovuta. Ma può non essere sufficiente a giustificare l'applicazione di una sanzione che richieda la colpevolezza, allorché è la legge stessa a prevedere, in via generale, particolari modalità di pubblicazione, atte a consentire la conoscenza effettiva della norma, che nel caso di specie non risultano puntualmente osservate. Ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, DPR 28.12.1985 n. 1092, “al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione stessa”.
Nel caso specifico, la legge n. 145/2018 contiene un art. 1 (intitolato “Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali”) che consta di ben 1143 commi, dal contenuto più disparato. Non è questa la sede per discutere quanto tale tecnica legislativa (ormai consueta per l'approvazione delle leggi finanziarie e di bilancio) sia conforme al disposto dell'art. 72 primo comma della Costituzione, secondo cui ogni Camera approva i disegni di legge “articolo per articolo e con votazione finale” (un'eventuale questione di legittimità costituzionale non sarebbe rilevante, potendo essere decisa la causa indipendentemente dalla soluzione della questione). Quel che preme osservare è che la legge citata, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, ha ricevuto poi, come preannunciato in tale Gazzetta (e come era, evidentemente, doveroso), la ripubblicazione ai sensi del comma 3-bis citato nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta stessa del 18.1.2019 (quindi oltre i 15 giorni previsti dalla legge, il che già costituisce una prima irregolarità). Ma, in tale supplemento, il comma
1042, ossia quello su cui si fonda l'atto di accertamento oggetto della presente impugnazione, si trova raggruppato, insieme ai commi da 1031 a 1047, sotto l'unico titoletto (la “nota a margine, stampata in modo caratteristico”, che ne dovrebbe indicare, sia pure in modo sommario, il contenuto) indicante
“disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica”. Incentivi e detrazioni, dunque, ossia norme di favore: non nuove imposte. Il cittadino (ma soprattutto l'esperto del settore, il professionista, il redattore della rivista o del sito specializzati) che avesse letto i titoletti a margine della ripubblicazione della legge, non avrebbe trovato alcun segno indicativo dell'introduzione di una nuova “ecotassa”, e non sarebbe stato quindi in grado, anche con il massimo scrupolo e la massima diligenza che si possano pretendere dai privati cittadini, di scoprire l'obbligo la cui violazione è stata contestata al ricorrente. Ci si trova, pertanto, di fatto, di fronte ad un caso (che potrebbe apparire scolastico, se non fosse vero) di effettiva “ignoranza inevitabile”.
Quanto agli interessi, il provvedimento impugnato si limita a enunciare che essi sono pari a € 246,15.
L'Agenzia resistente, nelle controdeduzioni, richiama l'ordinanza Cass. 23127/24, secondo cui l'obbligo di motivazione degli interessi può essere assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa – che può essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono – e dalla decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (conf. SU 22281/22). Tale richiamo pare tuttavia generico e tautologico, dato che neppure nelle controdeduzioni l'Agenzia fiscale spiega, in concreto, con riferimento al caso di specie, come si pervenga all'ammontare richiesto, e quali siano gli elementi contenuti nell'atto che consentano di ricostruire il calcolo. In particolare, nell'atto (in cui certamente sono contenuti l'importo richiesto e la base normativa del tributo, ma non degli interessi) manca il riferimento alla data di decorrenza, che non necessariamente deve individuarsi nella data di immatricolazione (pur citata nell'atto), ben potendo astrattamente decorrere la mora da una data successiva a quella, in base al combinato disposto con altre norme non espressamente richiamate. Il comma 1045 della citata legge stabilisce infatti che “l'imposta di cui al comma 1042 è versata … con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi”. Da una disposizione così genericamente formulata riesce difficile evincere immediatamente, sia pure per implicito, quale sia, nel caso specifico, la possibile decorrenza degli interessi moratori. Anche su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Stante la soccombenza parziale, e dato comunque che il ricorrente è stato in giudizio di persona, e non ha quindi sopportato altra spesa che il contributo unificato, vanno compensate le spese.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato quanto alle sanzioni e agli interessi. Respinge il ricorso nel resto. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MODENA MARCO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TZM19000987 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede:
a) in via principale la dichiarazione di nullità dell'atto di accertamento di imposta n. TZM - 19000987 emesso dalla DIREZIONE PROVINCIALE dell'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 19 novembre 2024
e notificato presso il domicilio alla data del 28 novembre 2024 per difetto dei contenuti minimi richiesti a pena di nullità dalla legge;
b) in via subordinata l'accertamento che, iun relazione al presupposto di imposta, non sono dovute somme a titolo di sanzione e/o interessi moratori, e conseguentemente l'annullamento parziale dell'atto di accertamento notificato.
Resistente: CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) Previa dichiarazione della definitività dell'imposta, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione delle modalità di notifica e deposito degli atti introduttivi del giudizio
2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso indicato in epigrafe, depositato presso l'Agenzia delle Entrate, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento del pari ivi indicato, emesso per il pagamento della c.d. “ecotassa” prevista dall'art. 1 comma 1042 L. 145/2018 per l'acquisto di autovetture ad elevate emissioni, deducendo l'illegittimità del provvedimento, quanto alla sanzione, per intervenuta abrogazione dell'art. 13 D.Lvo
471/97 richiamato dall'Ufficio, per difetto di adeguata motivazione circa i criteri per determinare la sanzione stessa, per ignoranza inevitabile della norma tributaria da parte del contribuente, e per indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento;
impugnava altresì il provvedimento per omessa motivazione circa la quantificazione degli interessi, dipendente anche dall'incertezza sulle modalità di pagamento e sui termini per il versamento. Chiedeva pertanto dichiararsi, previa sospensione, la nullità del provvedimento impugnato, e, in subordine, l'annullamento parziale del medesimo in punto di sanzioni e interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate depositando controdeduzioni con le quali eccepiva anzitutto l'inammissibilità del ricorso poiché non notificatole in via telematica come previsto dall'art. 16-bis comma
3 D.L.vo 546/92, il che a suo avviso avrebbe comportato inesistenza della notifica, non sanabile dalla propria costituzione. Nel merito, deduceva l'irrilevanza della formale abrogazione del D.L.vo 471/97, sia perché in realtà tale testo normativo è stato sostituito dal D.L.vo 173/2024, che è testo unico di mera compilazione, riproducente le norme del decreto abrogato applicabili nella fattispecie, sia perché, comunque, quest'ultimo decreto sarebbe entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 2026. Osservava che l'atto di accertamento era adeguatamente motivato, e che era errata la doglianza del contribuente circa la propria mancanza di colpevolezza, in quanto la norma applicata era stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, il che comporta presunzione di conoscenza. Affermava inoltre che soggetto passivo dell'imposta era l'acquirente del veicolo, e che solo in via di prassi era stato autorizzato il pagamento da parte del richiedente l'immatricolazione (ad esempio il concessionario). Descriveva inoltre le modalità di pagamento che erano state illustrate nella risoluzione 31/E del 2019. Deduceva infine che la motivazione circa gli interessi moratori, secondo anche la più recente giurisprudenza (Cass. 23127/24), può essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono e della decorrenza dalla quale sono dovuti. Chiedeva pertanto dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettarsi il ricorso.
All'udienza del 15.5.25 questo giudice respingeva l'istanza di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve disattendere l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, in quanto la sua notificazione risulta nulla ma non inesistente, e quindi la costituzione della resistente ha sanato il vizio. Deve solo precisarsi che la notifica, così come avvenuta, sarebbe stata nulla anche se non fosse già entrata in vigore, al momento della sua esecuzione, la norma che aboliva la deroga all'obbligo di servirsi dei mezzi telematici in favore dei ricorrenti che, come in questo caso, possono stare in giudizio senza ministero di difensore (art. 1 comma 1, lettera g, n. 3, D.Lvo 220/23, che ha soppresso, dal 1° settembre 2024, , il comma 3-bis del citato art. 16-bis), poiché il ricorrente non ha provveduto alla notifica stessa tramite ufficiale giudiziario, come prescritto in via generale dall'art. 137 primo comma c.p.c. (anche per chi stia in giudizio senza ministero di difensore), applicabile al processo tributario ex art. 1, comma 2, D.Lvo 546/92, bensì mediante deposito del ricorso medesimo presso l'Ufficio autore dell'atto impugnato, ottenendone l'iscrizione a protocollo (n. 0016468 in data 24.1.25) come è documentato in atti. Tuttavia, nonostante la sua irritualità, tale notifica, come già enunciato, non può dirsi inesistente.
Secondo costante e uniforme giurisprudenza, “La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita e, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonché sulla competenza dell'ufficiale giudiziario, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. La notificazione è, invece, inesistente quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non via stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare” (Cass. 1084/96, conf. 621/2007, 4746/97, 2968/98, 5260/99, 14487/07, 7358/10). In applicazione di tali principi, si è ritenuta nulla, ma non inesistente, la notificazione dell'impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio, ma nelle more cancellato dall'albo (Cass. 27450/05), così come la notifica eseguita al procuratore costituito ma non nello studio, bensì in altra abitazione di sua proprietà
(Cass.11086/94, conf. SU 925/99), la notificazione a mezzo posta qualora sia stato omesso l'avviso del deposito del plico presso l'ufficio postale e la sottoscrizione dell'agente postale sul retro della busta in calce all'annotazione concernente l'assenza del destinatario (Cass. Cass. 272/96, conf. 8804/97,
2195/99, 14436/06), la notifica ex art. 140 c.p.c. in cui sia mancata la spedizione della raccomandata
(Cass. 4806/88), e, da ultimo, nel rito societario, la trasmissione di fax da un avvocato ad un altro, senza l'ausilio di un ufficiale giudiziario, dell'istanza di fissazione di udienza (Cass. 35842/21, conf. 20623/17).
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la materiale consegna all'Ufficio resistente sia avvenuta (tanto che il ricorso è stato registrato a protocollo), e tanto basta perché la notifica, benché nulla, risulti sanabile, come in effetti è stata sanata.
Nel merito, il ricorrente chiede in via principale l'annullamento totale dell'atto, ma non articola motivi se non in tema di sanzioni ed interessi. La domanda principale non può pertanto trovare accoglimento.
Circa le sanzioni, risulta fondato ed assorbente, poiché argomento più liquido, quello che invoca l'applicabilità dell'art. 5 (recte, 6) comma 4 del D.L.vo 472/97, secondo cui l'ignoranza della legge tributaria rileva sulla colpevolezza, comportando la non punibilità, qualora si tratti di ignoranza inevitabile.
Nel caso di specie, si verte infatti in tale ipotesi. Sicuramente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è sufficiente a determinare l'entrata in vigore della legge, e perciò l'imposta in questione risulta dovuta. Ma può non essere sufficiente a giustificare l'applicazione di una sanzione che richieda la colpevolezza, allorché è la legge stessa a prevedere, in via generale, particolari modalità di pubblicazione, atte a consentire la conoscenza effettiva della norma, che nel caso di specie non risultano puntualmente osservate. Ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, DPR 28.12.1985 n. 1092, “al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione stessa”.
Nel caso specifico, la legge n. 145/2018 contiene un art. 1 (intitolato “Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali”) che consta di ben 1143 commi, dal contenuto più disparato. Non è questa la sede per discutere quanto tale tecnica legislativa (ormai consueta per l'approvazione delle leggi finanziarie e di bilancio) sia conforme al disposto dell'art. 72 primo comma della Costituzione, secondo cui ogni Camera approva i disegni di legge “articolo per articolo e con votazione finale” (un'eventuale questione di legittimità costituzionale non sarebbe rilevante, potendo essere decisa la causa indipendentemente dalla soluzione della questione). Quel che preme osservare è che la legge citata, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, ha ricevuto poi, come preannunciato in tale Gazzetta (e come era, evidentemente, doveroso), la ripubblicazione ai sensi del comma 3-bis citato nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta stessa del 18.1.2019 (quindi oltre i 15 giorni previsti dalla legge, il che già costituisce una prima irregolarità). Ma, in tale supplemento, il comma
1042, ossia quello su cui si fonda l'atto di accertamento oggetto della presente impugnazione, si trova raggruppato, insieme ai commi da 1031 a 1047, sotto l'unico titoletto (la “nota a margine, stampata in modo caratteristico”, che ne dovrebbe indicare, sia pure in modo sommario, il contenuto) indicante
“disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica”. Incentivi e detrazioni, dunque, ossia norme di favore: non nuove imposte. Il cittadino (ma soprattutto l'esperto del settore, il professionista, il redattore della rivista o del sito specializzati) che avesse letto i titoletti a margine della ripubblicazione della legge, non avrebbe trovato alcun segno indicativo dell'introduzione di una nuova “ecotassa”, e non sarebbe stato quindi in grado, anche con il massimo scrupolo e la massima diligenza che si possano pretendere dai privati cittadini, di scoprire l'obbligo la cui violazione è stata contestata al ricorrente. Ci si trova, pertanto, di fatto, di fronte ad un caso (che potrebbe apparire scolastico, se non fosse vero) di effettiva “ignoranza inevitabile”.
Quanto agli interessi, il provvedimento impugnato si limita a enunciare che essi sono pari a € 246,15.
L'Agenzia resistente, nelle controdeduzioni, richiama l'ordinanza Cass. 23127/24, secondo cui l'obbligo di motivazione degli interessi può essere assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa – che può essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono – e dalla decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (conf. SU 22281/22). Tale richiamo pare tuttavia generico e tautologico, dato che neppure nelle controdeduzioni l'Agenzia fiscale spiega, in concreto, con riferimento al caso di specie, come si pervenga all'ammontare richiesto, e quali siano gli elementi contenuti nell'atto che consentano di ricostruire il calcolo. In particolare, nell'atto (in cui certamente sono contenuti l'importo richiesto e la base normativa del tributo, ma non degli interessi) manca il riferimento alla data di decorrenza, che non necessariamente deve individuarsi nella data di immatricolazione (pur citata nell'atto), ben potendo astrattamente decorrere la mora da una data successiva a quella, in base al combinato disposto con altre norme non espressamente richiamate. Il comma 1045 della citata legge stabilisce infatti che “l'imposta di cui al comma 1042 è versata … con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi”. Da una disposizione così genericamente formulata riesce difficile evincere immediatamente, sia pure per implicito, quale sia, nel caso specifico, la possibile decorrenza degli interessi moratori. Anche su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Stante la soccombenza parziale, e dato comunque che il ricorrente è stato in giudizio di persona, e non ha quindi sopportato altra spesa che il contributo unificato, vanno compensate le spese.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato quanto alle sanzioni e agli interessi. Respinge il ricorso nel resto. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.