Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 111
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto dei contenuti minimi dell'atto di accertamento

    La domanda principale non può trovare accoglimento poiché il ricorrente non articola motivi specifici a sostegno, limitandosi a contestare sanzioni e interessi.

  • Accolto
    Inapplicabilità delle sanzioni per ignoranza inevitabile

    La Corte ha ritenuto fondato l'argomento dell'ignoranza inevitabile, poiché la legge n. 145/2018, pur pubblicata, presentava una complessità tale e una modalità di indicizzazione dei commi che non consentivano una comprensione chiara dell'introduzione di una nuova 'ecotassa'. La ripubblicazione ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, DPR 1092/1985 è avvenuta con ritardo e il comma 1042 era raggruppato sotto un titoletto generico relativo a incentivi e detrazioni, non indicando l'introduzione di una nuova imposta. Questo ha reso l'obbligo non scopribile con la dovuta diligenza.

  • Accolto
    Omessa motivazione sulla quantificazione degli interessi

    Il richiamo dell'Agenzia delle Entrate all'ordinanza Cass. 23127/24 è generico. Nell'atto impugnato manca il riferimento alla data di decorrenza degli interessi, elemento essenziale per la ricostruzione del calcolo, non potendo questa essere desunta implicitamente o identificata univocamente con la data di immatricolazione del veicolo. La formulazione generica del comma 1045 della legge citata rende difficile evincere la decorrenza degli interessi moratori.

  • Rigettato
    Notifica del ricorso non telematica

    L'eccezione di inammissibilità viene disattesa. La notificazione del ricorso, sebbene nulla per non essere avvenuta tramite ufficiale giudiziario o in via telematica, non è inesistente. La costituzione della resistente ha sanato il vizio procedurale, dato che la materiale consegna dell'atto all'Ufficio è avvenuta e il ricorso è stato registrato a protocollo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze
    Numero : 111
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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