Articolo 29 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 26Articolo 27 bis
Versione
18 dicembre 1942
Art. 29.

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici culturali nonche' agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, e' di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e' stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata e' ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilita' dei suoi scritti.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente