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18 dicembre 1942
18 dicembre 1942
Art. 29.
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici culturali nonche' agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, e' di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e' stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata e' ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilita' dei suoi scritti.
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici culturali nonche' agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, e' di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e' stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata e' ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilita' dei suoi scritti.
Commentario • 1
- 1. Lo schema di decreto.Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 20 agosto 2002 · 0.65255785
SEGRETARIATO GENERALE Servizio XI Diritto d'Autore e Vigilanza sulla SIAE Decreto legislativo “Attuazione della direttiva 2001/29 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione” IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2001/29/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; Vista la legge 1 marzo 2002 n.39 -e, in particolare, gli articoli 1,2, 30 e l'allegato B- che detta …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2024, n. 1792Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA I Sezione Civile R.G. 162/2020 La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. US De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa RI DO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), assistito e difeso dall'Avv. CAVANI GIOVANNI e C.F._1dall'avv. CRETA PAOLO ( ), PIAZZA DI PORTA Parte_2RAVEGNANA N. 1, 40126 BOLOGNA, e C.F._2( ) C/O AVV. P.CRETA, P.ZZA DI PORTA RAVEGNANA 1, BOLOGNA; con domicilio eletto in VIA MODONELLA 3, 41121 MODENA, appellante e …Leggi di più...
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