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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/12/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1716 2022
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. , con l'avv. CORALLO LIDIA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. OI-000221962 per € 22.500 a titolo di sanzione per
Pagina 1 di 3 omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti dell'anno 2011 oltre spese di notifica sulla base dell'atto di accertamento prot. n. .6500.09/08/2017.0115578 del 16/08/2017. CP_1
L' , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
specificando che la sanzione è stata rideterminata in € 497,86 ai sensi del d.l. 48/2023 oltre spese di notifica.
Il ricorrente ha pacificamente versato l'importo della sanzione come rideterminata. L ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere, mentre il ricorrente ha solo evidenziato l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
***
Il pagamento della sanzione, con conseguente estinzione per adempimento della pretesa sanzionatoria vantata dall' , determina la CP_1
cessazione della materia del contendere.
Tale pagamento è avvenuto spontaneamente, in quanto l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione era stata sospesa col decreto ex art. 415 c.p.c. confermato all'esito della prima udienza;
e definitivamente, non avendo il ricorrente dedotto di averlo effettuato con animo di rivalsa
(nel qual caso il pagamento non avrebbe nemmeno avuto alcuna giustificazione, essendo appunto l'ordinanza sospesa).
Ne consegue che tale pagamento comporta il riconoscimento della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell' , il che impedisce di CP_1
ravvisare la soccombenza virtuale in capo all' . CP_2
Pertanto le spese vanno compensate come da questo richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
04/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Pagina 2 di 3 (Dott. Alessandro La Vecchia)
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