TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai senti dell'art. 127 ter c.p.c., in data 13/03/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 595/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv.ti RINALDI GIOVANNI, Parte_1 C.F._1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. Controparte_1
, ass. ex art. 417 bis c.p.c. dott.sse e P.IVA_1 CP_2 Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: compenso individuale accessorio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. nell'a.s. 2021/2022 ha prestato servizio alle dipendenze del Parte_1 CP_1 convenuto in forza di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di ATA senza percepire il compenso individuale accessorio.
2. In questa sede lamenta che, nonostante ella fosse tenuta a svolgere le medesime attività dei colleghi di ruolo ovvero dei colleghi precari con supplenze in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non ha percepito il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 CCNL 2006/2009 e ciò in violazione del principio di parità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine. Chiede, pertanto, che il giudice accerti il proprio diritto a percepire il compenso individuale accessorio in misura proporzionale ai giorni di lavoro effettivamente prestati nell'a.s. 2021/2022 con conseguente condanna del a pagarle l'importo di € 304,77 a tale titolo. CP_1
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 595/2024
3. Il resiste in giudizio osservando come, ai sensi dell'art. 82 del CCNL Controparte_1 comparto scuola 2006/2009, il compenso individuale accessorio spetti a tutto il personale ATA assunto con contratto a tempo indeterminato nonché agli assunti con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno e al 30 agosto. Pertanto, considerato che la ricorrente non può vantare né una supplenza annuale né una supplenza sino al termine delle attività scolastiche, correttamente è esclusa dal beneficio. Osserva poi come non vi sia alcuna violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul contratto a termine atteso che l'emolumento in questione è riconosciuto anche ai precari e l'esclusione riguarda solo i titolari di supplenze brevi e saltuarie. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
4. Deve premettersi che l'art. 82 CCNL 006-2009 comparto scuola dispone che: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. (…)
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
• a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
• b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Parte ricorrente lamenta la natura discriminatoria di detta previsione laddove non include tra i destinatari del beneficio economico in questione i titolari di supplenze breve e saltuarie.
4.1 La tesi proposta dalla ricorrente si è ormai affermata nella giurisprudenza dominante, anche alla luce di quanto statuito dalla Cassazione in tema di retribuzione professionale docenti. Secondo la corte, infatti, “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999” (Cass. 20015/2018). Ora, considerato che la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio hanno analoga natura e sono assoggettate alla medesima disciplina (invero in origine l'emolumento era unico e spettava sia al personale docente che a quello ATA), non vi è motivo per discostarsi nel caso di specie dalle conclusioni raggiunte dalla corte di cassazione in materia di retribuzione professionale docenti. Non vi è dubbio, infatti, che il compenso individuale accessorio debba rientrare nelle “condizioni di
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 595/2024
impiego” di cui il datore di lavoro è obbligato a garantire la parità tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato tra loro comparabili, salva la sussistenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità; ciò in quanto si tratta di un emolumento che ha carattere fisso e continuativo e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione. È consolidato, poi, il principio secondo il quale non è sufficiente ad integrare la ragione oggettiva che giustifica la disparità di trattamento la mera esistenza di una norma generale ed astratta che la prevede, né rileva la natura pubblica del datore di lavoro. È, invece, necessario che il diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
5. Applicando tali principi al caso di specie non può che concludersi che a deve Parte_1 essere riconosciuto il diritto di percepire il compenso individuale accessorio in proporzione all'attività di lavoro effettivamente prestata. Il , infatti, non ha allegato la sussistenza di CP_1 alcun elemento oggettivo dal quale desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dal collaboratore scolastico supplente e quella resa dal collaboratore scolastico sostituito.
6. In virtù di quanto sopra esposto, il deve essere condannato Controparte_1
a pagare a l'importo di € 304,77 atteso che la correttezza del conteggio della Parte_1 ricorrente è stata riconosciuta dalla stessa parte convenuta. Dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 13/08/2022 n. 147, scaglione inferiore a € 1.100, valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 258,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, l'Iva e la
C.p.a. Deve, infine, essere disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari avv.ti Rinaldi, e Pt_3 Pt_2 Pt_4
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accerta e dichiara il diritto di di percepire il compenso individuale Parte_1 accessorio per l'a.s. 2021/2022 e per l'effetto
- Condanna il a pagare a l'importo Controparte_1 Parte_1 lordo di € 304,77 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 595/2024
differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria della maturazione delle singole mensilità al saldo;
- Condanna il a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, liquidate in € 258,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Rinaldi, e Pt_2 Pt_3
Pt_4
Ivrea, 13 marzo 2025
Il giudice
Magda D'Amelio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai senti dell'art. 127 ter c.p.c., in data 13/03/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 595/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv.ti RINALDI GIOVANNI, Parte_1 C.F._1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. Controparte_1
, ass. ex art. 417 bis c.p.c. dott.sse e P.IVA_1 CP_2 Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: compenso individuale accessorio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. nell'a.s. 2021/2022 ha prestato servizio alle dipendenze del Parte_1 CP_1 convenuto in forza di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di ATA senza percepire il compenso individuale accessorio.
2. In questa sede lamenta che, nonostante ella fosse tenuta a svolgere le medesime attività dei colleghi di ruolo ovvero dei colleghi precari con supplenze in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non ha percepito il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 CCNL 2006/2009 e ciò in violazione del principio di parità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine. Chiede, pertanto, che il giudice accerti il proprio diritto a percepire il compenso individuale accessorio in misura proporzionale ai giorni di lavoro effettivamente prestati nell'a.s. 2021/2022 con conseguente condanna del a pagarle l'importo di € 304,77 a tale titolo. CP_1
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 595/2024
3. Il resiste in giudizio osservando come, ai sensi dell'art. 82 del CCNL Controparte_1 comparto scuola 2006/2009, il compenso individuale accessorio spetti a tutto il personale ATA assunto con contratto a tempo indeterminato nonché agli assunti con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno e al 30 agosto. Pertanto, considerato che la ricorrente non può vantare né una supplenza annuale né una supplenza sino al termine delle attività scolastiche, correttamente è esclusa dal beneficio. Osserva poi come non vi sia alcuna violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul contratto a termine atteso che l'emolumento in questione è riconosciuto anche ai precari e l'esclusione riguarda solo i titolari di supplenze brevi e saltuarie. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
4. Deve premettersi che l'art. 82 CCNL 006-2009 comparto scuola dispone che: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. (…)
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
• a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
• b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Parte ricorrente lamenta la natura discriminatoria di detta previsione laddove non include tra i destinatari del beneficio economico in questione i titolari di supplenze breve e saltuarie.
4.1 La tesi proposta dalla ricorrente si è ormai affermata nella giurisprudenza dominante, anche alla luce di quanto statuito dalla Cassazione in tema di retribuzione professionale docenti. Secondo la corte, infatti, “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999” (Cass. 20015/2018). Ora, considerato che la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio hanno analoga natura e sono assoggettate alla medesima disciplina (invero in origine l'emolumento era unico e spettava sia al personale docente che a quello ATA), non vi è motivo per discostarsi nel caso di specie dalle conclusioni raggiunte dalla corte di cassazione in materia di retribuzione professionale docenti. Non vi è dubbio, infatti, che il compenso individuale accessorio debba rientrare nelle “condizioni di
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 595/2024
impiego” di cui il datore di lavoro è obbligato a garantire la parità tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato tra loro comparabili, salva la sussistenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità; ciò in quanto si tratta di un emolumento che ha carattere fisso e continuativo e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione. È consolidato, poi, il principio secondo il quale non è sufficiente ad integrare la ragione oggettiva che giustifica la disparità di trattamento la mera esistenza di una norma generale ed astratta che la prevede, né rileva la natura pubblica del datore di lavoro. È, invece, necessario che il diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
5. Applicando tali principi al caso di specie non può che concludersi che a deve Parte_1 essere riconosciuto il diritto di percepire il compenso individuale accessorio in proporzione all'attività di lavoro effettivamente prestata. Il , infatti, non ha allegato la sussistenza di CP_1 alcun elemento oggettivo dal quale desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dal collaboratore scolastico supplente e quella resa dal collaboratore scolastico sostituito.
6. In virtù di quanto sopra esposto, il deve essere condannato Controparte_1
a pagare a l'importo di € 304,77 atteso che la correttezza del conteggio della Parte_1 ricorrente è stata riconosciuta dalla stessa parte convenuta. Dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 13/08/2022 n. 147, scaglione inferiore a € 1.100, valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 258,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, l'Iva e la
C.p.a. Deve, infine, essere disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari avv.ti Rinaldi, e Pt_3 Pt_2 Pt_4
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accerta e dichiara il diritto di di percepire il compenso individuale Parte_1 accessorio per l'a.s. 2021/2022 e per l'effetto
- Condanna il a pagare a l'importo Controparte_1 Parte_1 lordo di € 304,77 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 595/2024
differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria della maturazione delle singole mensilità al saldo;
- Condanna il a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, liquidate in € 258,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Rinaldi, e Pt_2 Pt_3
Pt_4
Ivrea, 13 marzo 2025
Il giudice
Magda D'Amelio
4