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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 11330/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 03/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 11330/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...] Parte_1
CUI: 04KWON4 con il patrocinio dell'Avv. RAMACCIOTTI MARTINA RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia il Tribunale di Bologna: nel merito, riconoscere al sig. nato a Gujrat in [...] il [...] - CF. Parte_1 C.F._1
– residente Castiglione dei Pepoli (BO), in via Dante Alighieri n. 23, accertata la condizione di cui agli artt. 19 co. 1 e 1.1 TU 286/98, ordinando alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso per motivi di lavoro. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni per il resistente: “voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 04.08.2024, il ricorrente, cittadino del Pakistan, nato il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatogli in data 11.07.2024. CP_1
2. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, in cui si legge: “…rilevato che nel caso di specie l'istante risulta giunto in Italia nel 2012 e aver presentato una domanda di protezione internazionale rigettata nel 2013 dalla competente Commissione territoriale;
ha poi presentato una domanda di protezione internazionale reiterata nel 2014, dichiarata inammissibile nel 2015; risulta ospite di un connazionale, presunto fratello (non allega documentazione comprovante la parentela), è rimasto per anni in Italia privo di regolare titolo di soggiorno e non ha legami stabili in Italia o elementi attestanti integrazione sul territorio italiano;
dal 2024 lavora come stiratore di tintoria a tempo parziale;
ritenuto che
la mancata produzione di elementi, stanti i 12 anni di soggiorno sul territorio, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile con il rimpatrio. Per quanto riguarda i legami familiari, il richiedente non risulta aere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio, e anche la situazione lavorativa non risulta caratterizzata da una stabilità tale da configurare integrazione sul territorio italiano. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
3. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata per come esercitata in Italia negli oltre quindici anni di assenza dal Paese di origine e oltre dodici anni di permanenza sul territorio italiano, in condizioni di regolarità dall'anno 2014 senza soluzione di continuità e caratterizzata dallo svolgimento di attività lavorativa dall'anno 2015.
4. In data 06.08.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
5. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. La causa è stata quindi istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 3/12/2024, ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 12 anni 4 mesi. Vengo da CP_2 in Pakistan. Là è rimasta mia moglie, tre figlie, un figlio. Da 15 anni non vedo la mia famiglia. Perché prima sono stato in Grecia. L'ultimo figlio aveva tre mesi quando sono partito. Riesco a mandare soldi a casa. Adesso sto lavorando”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto, previa conferma del provvedimento di sospensiva, l'accoglimento del ricorso. Il Giudice, confermato il provvedimento di sospensiva emesso inaudita altera parte, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
8. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
9. In diritto, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.l. n. 130/2020 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso, dal quale risulta l'invito formulato al ricorrente in data 6 marzo 2023 a presentarsi in Questura il 17 ottobre 2023 per la formalizzazione dell'istanza di protezione speciale). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
9.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
9.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della su avita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, si a nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza 16.12.1999, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data Per_ collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Unito). Il domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (sentenza 02.11.2006, c. Italia). E' infatti nel corso Per_2 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
9.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'esistenza di una vita privata e di un serio percorso di integrazione sul territorio italiano. Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (né la CT né la Questura hanno segnalato alcunché), si trova in Italia da oltre dodici anni, in condizioni di regolarità, avendo del resto beneficiato dei permessi di soggiorno temporanei per richiesta asilo dal 2012 e quantomeno sino all'ottobre 2015. Deve inoltre ritenersi che la condizione di regolarità si sia ragionevolmente protratta anche negli anni seguenti. Difatti, sebbene controparte abbia evidenziato una presunta irregolarità nel soggiorno dello straniero dall'ottobre 2015 al novembre 2023, dagli allegati al ricorso emerge la presentazione da parte del richiedente di svariate domande di asilo (la prima nel gennaio 2013 e la seconda reiterata, ritenuta ammissibile, nel luglio 2014), e dello svolgimento di un'audizione dinanzi alla Commissione territoriale nel novembre 2019 (cfr. doc. 7). Tale procedimento, tuttavia, si è concluso con un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza adottato nel gennaio 2020 e notificato all'istante nel novembre 2023. Inoltre, nell'agosto 2020, risulta che il richiedente avesse tentato di regolarizzare la sua posizione lavorativa mediante una procedura di emersione da lavoro irregolare (cfr. doc. 8). Non può, dunque, ritenersi che l'istante abbia soggiornato irregolarmente sul territorio italiano dal 2015 ad oggi, né tantomeno che egli si sia disinteressato della propria condizione giuridica nel territorio dello Stato, poiché per la gran parte della sua permanenza in Italia egli si trovava in attesa di determinazioni amministrative in merito al suo status e, dunque, ragionevolmente legittimato medio tempore al soggiorno. Tale assunto è, del resto, confortato dalla documentazione lavorativa prodotta in questa sede (cfr. doc. 11), dalla quale risulta lo svolgimento di attività dal marzo 2015 all'aprile 2019 senza soluzione di continuità, alle dipendenze di svariate società, con la percezione di guadagni sufficienti al suo sostentamento: € 13.939 nel 2015, € 19.242 nel 2016, € 14.136 nel 2017, € 24.105 nel 2018, € 8.448 nel 2019. Successivamente, come risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente, l'istante ha dichiarato di aver avuto difficoltà a reperire un'occupazione in regola in parte a causa della perdita di un permesso di soggiorno e in parte a causa della pandemia da Covid-19 che ha interessato anche l'Italia. Del resto, all'agosto 2020 risale il tentativo di emersione da lavoro irregolare. Nondimeno, il ricorrente non ha perso la propria autonomia abitativa, venendo ospitato da un connazionale (cfr. doc. 16). Dal febbraio 2024, egli ha reperito un nuovo impiego con contratto a tempo determinato part-time presso un'impresa sita in Prato, da ultimo rinnovato sino al dicembre 2024 (cfr. proroga del 31/7/2024). Ciò gli garantisce guadagni stabili per un ammontare netto mensile di circa € 780 (cfr. buste paga marzo-ottobre 2024). Inoltre, quanto all'integrazione linguistica, egli ha dimostrato una conoscenza sufficiente della lingua italiana, avendo reso dichiarazioni in udienza senza l'ausilio di interprete.
Dunque, ad oggi, il ricorrente si trova sul territorio italiano da oltre 12 anni e appare indubbiamente aver qui radicato una propria identità sociale, vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Inoltre, manca dal suo Paese da oltre 15 anni, circostanza che ha comportato un affievolimento dei legami con la zona di provenienza benché in Pakistan si trovino moglie e figli. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u.
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_3 Per_4 stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un serio percorso di inserimento lavorativo e sociale, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato oramai anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
10. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
11. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata anche sulla valutazione ex nunc di elementi - reperimento attività lavorativa nel 2024 e conoscenza della lingua italiana - formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, il 03/12/2024
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi
Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 03/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 11330/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...] Parte_1
CUI: 04KWON4 con il patrocinio dell'Avv. RAMACCIOTTI MARTINA RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia il Tribunale di Bologna: nel merito, riconoscere al sig. nato a Gujrat in [...] il [...] - CF. Parte_1 C.F._1
– residente Castiglione dei Pepoli (BO), in via Dante Alighieri n. 23, accertata la condizione di cui agli artt. 19 co. 1 e 1.1 TU 286/98, ordinando alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso per motivi di lavoro. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni per il resistente: “voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 04.08.2024, il ricorrente, cittadino del Pakistan, nato il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatogli in data 11.07.2024. CP_1
2. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, in cui si legge: “…rilevato che nel caso di specie l'istante risulta giunto in Italia nel 2012 e aver presentato una domanda di protezione internazionale rigettata nel 2013 dalla competente Commissione territoriale;
ha poi presentato una domanda di protezione internazionale reiterata nel 2014, dichiarata inammissibile nel 2015; risulta ospite di un connazionale, presunto fratello (non allega documentazione comprovante la parentela), è rimasto per anni in Italia privo di regolare titolo di soggiorno e non ha legami stabili in Italia o elementi attestanti integrazione sul territorio italiano;
dal 2024 lavora come stiratore di tintoria a tempo parziale;
ritenuto che
la mancata produzione di elementi, stanti i 12 anni di soggiorno sul territorio, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile con il rimpatrio. Per quanto riguarda i legami familiari, il richiedente non risulta aere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio, e anche la situazione lavorativa non risulta caratterizzata da una stabilità tale da configurare integrazione sul territorio italiano. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
3. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata per come esercitata in Italia negli oltre quindici anni di assenza dal Paese di origine e oltre dodici anni di permanenza sul territorio italiano, in condizioni di regolarità dall'anno 2014 senza soluzione di continuità e caratterizzata dallo svolgimento di attività lavorativa dall'anno 2015.
4. In data 06.08.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
5. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. La causa è stata quindi istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 3/12/2024, ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 12 anni 4 mesi. Vengo da CP_2 in Pakistan. Là è rimasta mia moglie, tre figlie, un figlio. Da 15 anni non vedo la mia famiglia. Perché prima sono stato in Grecia. L'ultimo figlio aveva tre mesi quando sono partito. Riesco a mandare soldi a casa. Adesso sto lavorando”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto, previa conferma del provvedimento di sospensiva, l'accoglimento del ricorso. Il Giudice, confermato il provvedimento di sospensiva emesso inaudita altera parte, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
8. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
9. In diritto, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.l. n. 130/2020 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso, dal quale risulta l'invito formulato al ricorrente in data 6 marzo 2023 a presentarsi in Questura il 17 ottobre 2023 per la formalizzazione dell'istanza di protezione speciale). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
9.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
9.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della su avita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, si a nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza 16.12.1999, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data Per_ collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Unito). Il domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (sentenza 02.11.2006, c. Italia). E' infatti nel corso Per_2 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
9.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'esistenza di una vita privata e di un serio percorso di integrazione sul territorio italiano. Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (né la CT né la Questura hanno segnalato alcunché), si trova in Italia da oltre dodici anni, in condizioni di regolarità, avendo del resto beneficiato dei permessi di soggiorno temporanei per richiesta asilo dal 2012 e quantomeno sino all'ottobre 2015. Deve inoltre ritenersi che la condizione di regolarità si sia ragionevolmente protratta anche negli anni seguenti. Difatti, sebbene controparte abbia evidenziato una presunta irregolarità nel soggiorno dello straniero dall'ottobre 2015 al novembre 2023, dagli allegati al ricorso emerge la presentazione da parte del richiedente di svariate domande di asilo (la prima nel gennaio 2013 e la seconda reiterata, ritenuta ammissibile, nel luglio 2014), e dello svolgimento di un'audizione dinanzi alla Commissione territoriale nel novembre 2019 (cfr. doc. 7). Tale procedimento, tuttavia, si è concluso con un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza adottato nel gennaio 2020 e notificato all'istante nel novembre 2023. Inoltre, nell'agosto 2020, risulta che il richiedente avesse tentato di regolarizzare la sua posizione lavorativa mediante una procedura di emersione da lavoro irregolare (cfr. doc. 8). Non può, dunque, ritenersi che l'istante abbia soggiornato irregolarmente sul territorio italiano dal 2015 ad oggi, né tantomeno che egli si sia disinteressato della propria condizione giuridica nel territorio dello Stato, poiché per la gran parte della sua permanenza in Italia egli si trovava in attesa di determinazioni amministrative in merito al suo status e, dunque, ragionevolmente legittimato medio tempore al soggiorno. Tale assunto è, del resto, confortato dalla documentazione lavorativa prodotta in questa sede (cfr. doc. 11), dalla quale risulta lo svolgimento di attività dal marzo 2015 all'aprile 2019 senza soluzione di continuità, alle dipendenze di svariate società, con la percezione di guadagni sufficienti al suo sostentamento: € 13.939 nel 2015, € 19.242 nel 2016, € 14.136 nel 2017, € 24.105 nel 2018, € 8.448 nel 2019. Successivamente, come risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente, l'istante ha dichiarato di aver avuto difficoltà a reperire un'occupazione in regola in parte a causa della perdita di un permesso di soggiorno e in parte a causa della pandemia da Covid-19 che ha interessato anche l'Italia. Del resto, all'agosto 2020 risale il tentativo di emersione da lavoro irregolare. Nondimeno, il ricorrente non ha perso la propria autonomia abitativa, venendo ospitato da un connazionale (cfr. doc. 16). Dal febbraio 2024, egli ha reperito un nuovo impiego con contratto a tempo determinato part-time presso un'impresa sita in Prato, da ultimo rinnovato sino al dicembre 2024 (cfr. proroga del 31/7/2024). Ciò gli garantisce guadagni stabili per un ammontare netto mensile di circa € 780 (cfr. buste paga marzo-ottobre 2024). Inoltre, quanto all'integrazione linguistica, egli ha dimostrato una conoscenza sufficiente della lingua italiana, avendo reso dichiarazioni in udienza senza l'ausilio di interprete.
Dunque, ad oggi, il ricorrente si trova sul territorio italiano da oltre 12 anni e appare indubbiamente aver qui radicato una propria identità sociale, vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Inoltre, manca dal suo Paese da oltre 15 anni, circostanza che ha comportato un affievolimento dei legami con la zona di provenienza benché in Pakistan si trovino moglie e figli. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u.
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_3 Per_4 stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un serio percorso di inserimento lavorativo e sociale, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato oramai anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
10. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
11. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata anche sulla valutazione ex nunc di elementi - reperimento attività lavorativa nel 2024 e conoscenza della lingua italiana - formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, il 03/12/2024
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi
Il Presidente Dott. Luca Minniti