CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2050/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noto - Piazza Municipio N. 1 96017 Noto SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3201 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso Indicato in epigrafe il contribuente ha impugnato il sollecito di pagamento notificato in data
7 luglio 2024, relativo all'accertamento esecutivo n. 3201 del 05.01.2022, con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di euro 320,68, da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica, a titolo di TARI 2016, deducendo le seguenti censure: a) Illegittimità per intervenuta prescrizione;
b) illegittimità per difetto di motivazione.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 2 settembre 2025 si è costituito il Comune di Noto il quale ha diffusamente contestato il ricorso introduttivo, concludendo per il suo rigetto con condanna alle spese di lite.
3.- Con ordinanza n. 1628/2025 del 09.12.2025 la Sezione ha in via istruttoria stabilito quanti segue: «… il
Comune di Noto va onerato di depositare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, copia della autorizzazione al Sindaco da parte della Giunta a stare in giudizio, nonché della conseguente delega rilasciata dal Sindaco in favore del funzionario, entrambe riferite al singolo, specifico, giudizio».
Nei termini è stata depositata la delibera G.M. 188 del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1.- E' infondata la prima censura in quanto per stessa ammissione del ricorrente l'avviso di accertamento
è stato notificato in data 05.01.2022 (v. pag. 2 del ricorso), ma non è stato impugnato, con la conseguenza che tale atto siccome divenuto inoppugnabile ha avuto l'effetto - ai sensi dell'art. 2943 c.c. - di interrompere la prescrizione quinquennale e di avviare un nuovo ciclo prescrizionale di uguale durata (cinque anni).
Pertanto, la prima censura è palesemente infondata e va respinta.
4.2.- La seconda censura è inammissibile perché la motivazione doveva essere contenuta nell'atto di accertamento presupposto, pervenuto al ricorrente in data 05.01.2022, che essendo rimasto inoppugnato, non consente oggi di proporre la censura del difetto di motivazione nei confronti del sollecito di pagamento notificato in data 7 luglio 2024, oggetto d'impugnazione, che è censurabile solo per vizi propri.
4.3.- In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e va respinto.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente nella misura di euro 222,40 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026. Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2050/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noto - Piazza Municipio N. 1 96017 Noto SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3201 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso Indicato in epigrafe il contribuente ha impugnato il sollecito di pagamento notificato in data
7 luglio 2024, relativo all'accertamento esecutivo n. 3201 del 05.01.2022, con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di euro 320,68, da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica, a titolo di TARI 2016, deducendo le seguenti censure: a) Illegittimità per intervenuta prescrizione;
b) illegittimità per difetto di motivazione.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 2 settembre 2025 si è costituito il Comune di Noto il quale ha diffusamente contestato il ricorso introduttivo, concludendo per il suo rigetto con condanna alle spese di lite.
3.- Con ordinanza n. 1628/2025 del 09.12.2025 la Sezione ha in via istruttoria stabilito quanti segue: «… il
Comune di Noto va onerato di depositare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, copia della autorizzazione al Sindaco da parte della Giunta a stare in giudizio, nonché della conseguente delega rilasciata dal Sindaco in favore del funzionario, entrambe riferite al singolo, specifico, giudizio».
Nei termini è stata depositata la delibera G.M. 188 del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1.- E' infondata la prima censura in quanto per stessa ammissione del ricorrente l'avviso di accertamento
è stato notificato in data 05.01.2022 (v. pag. 2 del ricorso), ma non è stato impugnato, con la conseguenza che tale atto siccome divenuto inoppugnabile ha avuto l'effetto - ai sensi dell'art. 2943 c.c. - di interrompere la prescrizione quinquennale e di avviare un nuovo ciclo prescrizionale di uguale durata (cinque anni).
Pertanto, la prima censura è palesemente infondata e va respinta.
4.2.- La seconda censura è inammissibile perché la motivazione doveva essere contenuta nell'atto di accertamento presupposto, pervenuto al ricorrente in data 05.01.2022, che essendo rimasto inoppugnato, non consente oggi di proporre la censura del difetto di motivazione nei confronti del sollecito di pagamento notificato in data 7 luglio 2024, oggetto d'impugnazione, che è censurabile solo per vizi propri.
4.3.- In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e va respinto.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente nella misura di euro 222,40 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026. Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì