Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 379
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per intervenuta prescrizione

    Il giudice rileva che l'avviso di accertamento presupposto, notificato in data 05.01.2022 e non impugnato, ha interrotto la prescrizione quinquennale, avviando un nuovo ciclo prescrizionale. Pertanto, la prescrizione non è intervenuta.

  • Inammissibile
    Illegittimità per difetto di motivazione

    Il giudice dichiara inammissibile la censura poiché la motivazione doveva essere contenuta nell'atto di accertamento presupposto, rimasto inoppugnato. L'invito al pagamento è censurabile solo per vizi propri, non per vizi dell'atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 379
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 379
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo