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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 574/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente e Relatore
BELLANTONI ELVIRA, Giudice
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4615/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Eugenio Abbro 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000384846 TARSU/TIA 2011
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Eugenio Abbro 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 295590 TARSU/TIA 2011
- INGIUNZIONE n. 295590 TARSU/TIA 2012
- INGIUNZIONE n. 136342 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso atto n.ro 2025/0000384846 del 20/05/2025 notificato con raccomandata a.r. N. 78717076179-0 il
12 giugno 2025, Preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/1973) sull'autovettura Modello Auto_1 con targa Targa_1, con il quale si contesta il presunto mancato pagamento di euro 15.338,23, emesso dal competente concessionario, propone formale e rituale ricorso
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
La parte ricorrente premette che assume la Soget s.p.a. di aver notificato, nei modi e termini di legge, per conto del Comune di Cava dei Tirreni, ingiunzioni di pagamento e precisamente: l'ingiunzione n.ro 295590 del 10/12/2018 notificata il 18/10/2019 per il pagamento della somma di euro 9.649,24 per smaltimento rifiuti solidi urbani e tributo provinciale (TARSU) anno 2011 e 2012 con sanzioni ed interessi;
l'ingiunzione n.ro
107518 del 12/8/2019 notificata il 18/10/2019 per il pagamento della somma di euro 548,43 per canone acqua 2013 con sanzioni ed interessi;
l'ingiunzione n.ro 136342 del 23/09/2019 notificata il 27/12/2019 per il pagamento della somma di euro 4.930,94 per TARI-TARES 2013 con sanzioni ed interessi.
Eccepisce il difetto di legittimazione passiva in proprio e la nullità del preavviso di fermo amministrativo, nullità della notificazione, inesistenza, in quanto destinataria della notifica, avrebbe dovuto essere la società
“Società_1 S.a.s.” e tanto perché i presunti crediti vantati dal Comune di Cava dei Tirreni ed intimati dalla società di riscossione, sono riferiti tutti alla prefata società. Rileva che l'autovettura Opel Astra con targa Targa_1 è intestata al ricorrente persona fisica. Destinataria dell'atto di preavviso di fermo amministrativo, dei tributi che si assumono non pagati ed oggetto della pretesa riscossione, non può che essere, pertanto, la prefata società “Società_1 S.a.s.” e, pertanto, la notificazione dell'atto è viziata ab origine atteso che gli atti propedeutici e sottesi alle relative ingiunzioni risultano intestati alla società “Società_1 S.a.s.”.
Rappresenta che il Comune di Cava dei Tirreni e la Soget S.p.A. presunti creditori, avrebbero potuto rivolgersi al sig. Ricorrente_1, sempre specificandone la qualità, e notificare presso la sede sociale, unicamente dopo aver escusso il patrimonio della società ed esaurito i beni della medesima. L'art. 2313 c.c., sancisce, infatti, il principio secondo cui, nella società in accomandita semplice, la responsabilità del socio accomandatario è personale e diretta, ma in virtù del principio del beneficium excussionis ha carattere sussidiario. Ciò comporta che i creditori devono escutere preventivamente il patrimonio sociale (artt. 2304
e 2318 c.c.).
Evidenzia che la Tarsu, considerata obbligazione periodica o di durata, è soggetta alla prescrizione quinquennale disciplinata dall'art. 2498 n.ro 4 del codice civile e poiché gli anni di riferimento risultano essere il 2011 e il 2012, tutte le attività prodromiche che si assumono e asseriscono effettuate, sono prescritte.
Eccepisce la nullità delle ingiunzioni fiscali per inesistenza ed omessa notificazione dell'avviso di accertamento, atto propedeutico ed essenziale, invocando la nullità derivata.
Il Comune di Cava de' Tirreni, a sua volta, ritualmente costituito in giudizio, nel ribadire il difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse ad agire, rappresenta in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione per i crediti non aventi natura tributaria e l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto impugnato
è stato preceduto da atti prodromici notificati e non impugnati. Conclude per il rigetto del ricorso.
La SOGET SpA, a sua volta, ritualmente costituita in giudizio, nel ribadire la legittimità del proprio operato, in via preliminare rileva il parziale difetto di giurisdizione. Conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine all'ingiunzione n. 107518 relativa al pagamento del canone acqua 2013 del 12.08.2019, notificata il 18.10.2019.
L'art. 12 della legge finanziaria 2002 nel riformulare l'art. 2 del D.lgvo n. 546/92, attribuisce alla giurisdizione delle Corti Tributarie, oltre alle controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie anche le questioni riguardanti sovraimposte, addizionali, sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Le Corti Tributarie sono organi speciali di giurisdizione e la giurisdizione esclusiva delle stesse è limitata alle controversie nelle quali venga in considerazione un tributo di ogni genere e specie, non potendosi estendere a materie diverse da quella tributaria.
Ciò posto non può dunque che essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte in ordine alla ingiunzione di pagamento avente ad oggetto il canone acqua. Con ulteriori censure parte ricorrente lamentava la propria carenza di legittimazione passiva, la mancata notificazione degli atti presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione.
I giudici di legittimità, con argomentazioni pienamente condivisibili, hanno affermato che “ In tema di società di capitali, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano “ex lege” i soci, sicchè il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell'Ente collettivo siano state definitivamente accertate (ad esempio per mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale) può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci (“pro quota”, in relazione ai relativi titoli di partecipazione), e ciò ai sensi dell'art. 12, comma
3, e 14, lett. b), DPR n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, DPR cit., relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 28, comma 5, del d.lgs.n.175 del 2014), di natura civilistica e sussidiaria. Ne discende che con l'impugnazione dell'atto conseguentemente loro notificato, i soci ferma la definitività dell'accertamento nei confronti della società e la sua incontestabilità nel merito possono lamentare l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione” (cfr.
Cass. civ. n. 31904/2021). Nelle società in nome collettivo come in tutte le società di persone lo schermo societario è pressochè inesistente, stante la insussistenza di un patrimonio separato della società e l'osmosi tra socio e società, tanto che tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali
(art. 2291 c.c.). Ciò nonostante il ricorso merita accoglimento.
L' ingiunzione n. 295590 relativa alla Tarsu anno 2011 e 2012 e l'ingiunzione n. 136342 relativa alla TARI –
Tares 2013 risultano notificate per compiuta giacenza. A riguardo corre l'obbligo di rilevare che in tema di notifica di un atto tributario non è sufficiente la compiuta giacenza per ritenere valida la notifica dello stesso.
Infatti, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto. Sul punto Corte di Cass. ord. n. 2621 del 28.01.2022. La Suprema Corte rileva che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Nel caso che ci occupa nel procedimento notificatorio non appaiono rispettate le formalità richieste ai fini del perfezionamento della notifica dei relativi atti tributari.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Ricorrono giusti motivi collegabili alla peculiarità della questione trattata e alla parziale reciproca soccombenza per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine all'ingiunzione n. 107518 relativa al pagamento del canone acqua;
accoglie nel resto il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno li 19 gennaio 2026 Il Presidente relatore:
Dott.ssa LO GI RV
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente e Relatore
BELLANTONI ELVIRA, Giudice
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4615/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Eugenio Abbro 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000384846 TARSU/TIA 2011
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Eugenio Abbro 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 295590 TARSU/TIA 2011
- INGIUNZIONE n. 295590 TARSU/TIA 2012
- INGIUNZIONE n. 136342 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso atto n.ro 2025/0000384846 del 20/05/2025 notificato con raccomandata a.r. N. 78717076179-0 il
12 giugno 2025, Preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/1973) sull'autovettura Modello Auto_1 con targa Targa_1, con il quale si contesta il presunto mancato pagamento di euro 15.338,23, emesso dal competente concessionario, propone formale e rituale ricorso
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
La parte ricorrente premette che assume la Soget s.p.a. di aver notificato, nei modi e termini di legge, per conto del Comune di Cava dei Tirreni, ingiunzioni di pagamento e precisamente: l'ingiunzione n.ro 295590 del 10/12/2018 notificata il 18/10/2019 per il pagamento della somma di euro 9.649,24 per smaltimento rifiuti solidi urbani e tributo provinciale (TARSU) anno 2011 e 2012 con sanzioni ed interessi;
l'ingiunzione n.ro
107518 del 12/8/2019 notificata il 18/10/2019 per il pagamento della somma di euro 548,43 per canone acqua 2013 con sanzioni ed interessi;
l'ingiunzione n.ro 136342 del 23/09/2019 notificata il 27/12/2019 per il pagamento della somma di euro 4.930,94 per TARI-TARES 2013 con sanzioni ed interessi.
Eccepisce il difetto di legittimazione passiva in proprio e la nullità del preavviso di fermo amministrativo, nullità della notificazione, inesistenza, in quanto destinataria della notifica, avrebbe dovuto essere la società
“Società_1 S.a.s.” e tanto perché i presunti crediti vantati dal Comune di Cava dei Tirreni ed intimati dalla società di riscossione, sono riferiti tutti alla prefata società. Rileva che l'autovettura Opel Astra con targa Targa_1 è intestata al ricorrente persona fisica. Destinataria dell'atto di preavviso di fermo amministrativo, dei tributi che si assumono non pagati ed oggetto della pretesa riscossione, non può che essere, pertanto, la prefata società “Società_1 S.a.s.” e, pertanto, la notificazione dell'atto è viziata ab origine atteso che gli atti propedeutici e sottesi alle relative ingiunzioni risultano intestati alla società “Società_1 S.a.s.”.
Rappresenta che il Comune di Cava dei Tirreni e la Soget S.p.A. presunti creditori, avrebbero potuto rivolgersi al sig. Ricorrente_1, sempre specificandone la qualità, e notificare presso la sede sociale, unicamente dopo aver escusso il patrimonio della società ed esaurito i beni della medesima. L'art. 2313 c.c., sancisce, infatti, il principio secondo cui, nella società in accomandita semplice, la responsabilità del socio accomandatario è personale e diretta, ma in virtù del principio del beneficium excussionis ha carattere sussidiario. Ciò comporta che i creditori devono escutere preventivamente il patrimonio sociale (artt. 2304
e 2318 c.c.).
Evidenzia che la Tarsu, considerata obbligazione periodica o di durata, è soggetta alla prescrizione quinquennale disciplinata dall'art. 2498 n.ro 4 del codice civile e poiché gli anni di riferimento risultano essere il 2011 e il 2012, tutte le attività prodromiche che si assumono e asseriscono effettuate, sono prescritte.
Eccepisce la nullità delle ingiunzioni fiscali per inesistenza ed omessa notificazione dell'avviso di accertamento, atto propedeutico ed essenziale, invocando la nullità derivata.
Il Comune di Cava de' Tirreni, a sua volta, ritualmente costituito in giudizio, nel ribadire il difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse ad agire, rappresenta in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione per i crediti non aventi natura tributaria e l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto impugnato
è stato preceduto da atti prodromici notificati e non impugnati. Conclude per il rigetto del ricorso.
La SOGET SpA, a sua volta, ritualmente costituita in giudizio, nel ribadire la legittimità del proprio operato, in via preliminare rileva il parziale difetto di giurisdizione. Conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine all'ingiunzione n. 107518 relativa al pagamento del canone acqua 2013 del 12.08.2019, notificata il 18.10.2019.
L'art. 12 della legge finanziaria 2002 nel riformulare l'art. 2 del D.lgvo n. 546/92, attribuisce alla giurisdizione delle Corti Tributarie, oltre alle controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie anche le questioni riguardanti sovraimposte, addizionali, sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Le Corti Tributarie sono organi speciali di giurisdizione e la giurisdizione esclusiva delle stesse è limitata alle controversie nelle quali venga in considerazione un tributo di ogni genere e specie, non potendosi estendere a materie diverse da quella tributaria.
Ciò posto non può dunque che essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte in ordine alla ingiunzione di pagamento avente ad oggetto il canone acqua. Con ulteriori censure parte ricorrente lamentava la propria carenza di legittimazione passiva, la mancata notificazione degli atti presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione.
I giudici di legittimità, con argomentazioni pienamente condivisibili, hanno affermato che “ In tema di società di capitali, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano “ex lege” i soci, sicchè il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell'Ente collettivo siano state definitivamente accertate (ad esempio per mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale) può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci (“pro quota”, in relazione ai relativi titoli di partecipazione), e ciò ai sensi dell'art. 12, comma
3, e 14, lett. b), DPR n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, DPR cit., relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 28, comma 5, del d.lgs.n.175 del 2014), di natura civilistica e sussidiaria. Ne discende che con l'impugnazione dell'atto conseguentemente loro notificato, i soci ferma la definitività dell'accertamento nei confronti della società e la sua incontestabilità nel merito possono lamentare l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione” (cfr.
Cass. civ. n. 31904/2021). Nelle società in nome collettivo come in tutte le società di persone lo schermo societario è pressochè inesistente, stante la insussistenza di un patrimonio separato della società e l'osmosi tra socio e società, tanto che tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali
(art. 2291 c.c.). Ciò nonostante il ricorso merita accoglimento.
L' ingiunzione n. 295590 relativa alla Tarsu anno 2011 e 2012 e l'ingiunzione n. 136342 relativa alla TARI –
Tares 2013 risultano notificate per compiuta giacenza. A riguardo corre l'obbligo di rilevare che in tema di notifica di un atto tributario non è sufficiente la compiuta giacenza per ritenere valida la notifica dello stesso.
Infatti, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto. Sul punto Corte di Cass. ord. n. 2621 del 28.01.2022. La Suprema Corte rileva che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Nel caso che ci occupa nel procedimento notificatorio non appaiono rispettate le formalità richieste ai fini del perfezionamento della notifica dei relativi atti tributari.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Ricorrono giusti motivi collegabili alla peculiarità della questione trattata e alla parziale reciproca soccombenza per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine all'ingiunzione n. 107518 relativa al pagamento del canone acqua;
accoglie nel resto il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno li 19 gennaio 2026 Il Presidente relatore:
Dott.ssa LO GI RV