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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 599/2025 depositato il 21/05/2025, relativo alla sentenza n.
258/2025 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 602/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti, chiede che venga dichiarata cessata del contendere per corenze di interesse da parte di entrambe le parti, con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso:
che questa Corte Tributaria Provinciale emetteva sentenza n. 258/2025, pronunciata il 07/02/2025 e depositata in segreteria il 10/02/2025, con cui si accoglieva il ricorso proposto dal sig. Nominativo_1, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna alle spese di lite.
che come da ricorso in ottemperanza non risultava essersi data esecuzione nonostante l'atto di messa in mora con cui si chiedeva che fossero adottati i provvedimenti necessari all'ottemperanza del giudicato in relazione alle spese di giudizio liquidate con refusione delle stesse al difensore antistario.
Instaurato il contraddittorio con parte soccombente il giudizio di ottemperanza dev'essere deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice deve rilevare come nel corso dell'udienza l'Agenzia delle Entrate ha depositato nota di accoglimento della istanza di pagamento come da relativo mandato allegato, per cui questo giudice deve limitarsi a ritenere cessata la materia del contendere.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Foggia, 12/09/2025
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 599/2025 depositato il 21/05/2025, relativo alla sentenza n.
258/2025 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 602/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti, chiede che venga dichiarata cessata del contendere per corenze di interesse da parte di entrambe le parti, con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso:
che questa Corte Tributaria Provinciale emetteva sentenza n. 258/2025, pronunciata il 07/02/2025 e depositata in segreteria il 10/02/2025, con cui si accoglieva il ricorso proposto dal sig. Nominativo_1, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna alle spese di lite.
che come da ricorso in ottemperanza non risultava essersi data esecuzione nonostante l'atto di messa in mora con cui si chiedeva che fossero adottati i provvedimenti necessari all'ottemperanza del giudicato in relazione alle spese di giudizio liquidate con refusione delle stesse al difensore antistario.
Instaurato il contraddittorio con parte soccombente il giudizio di ottemperanza dev'essere deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice deve rilevare come nel corso dell'udienza l'Agenzia delle Entrate ha depositato nota di accoglimento della istanza di pagamento come da relativo mandato allegato, per cui questo giudice deve limitarsi a ritenere cessata la materia del contendere.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Foggia, 12/09/2025