Art. 1906. Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace 1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, e' attribuito il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1886. 2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per servizio. 3. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito.
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9 ottobre 2010
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Commentario • 1
- 1. Invalidità civile 67%: si può fare ricorso per il 100%?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 dicembre 2025
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 27/11/2015, n. 630Provvedimento: Giudizio 36629 Repubblica italiana in nome del popolo italiano la Corte dei conti terza sezione giurisdizionale centrale d'appello composta dai magistrati: Enzo Rotolo Presidente Marta Tonolo Consigliere Bruno Domenico Tridico Consigliere Eugenio Musumeci Consigliere relatore Maria Nicoletta Quarato Consigliere ha pronunciato la seguente sentenza Sent. 630/15nel giudizio pensionistico iscritto al n° 39733 del registro di segreteria, proposto da XXX, nato a [...] il XXX ed ivi residente in via XXX n° X (XXX), codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Perari (del foro di Perugia) e dell'avv. Francesca Rossetti (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
- art. 1886 D.Lgs. 66/2010·
- presunzione di dipendenza da fatto di guerra·
- art. 8 D.P.R. 915/1978·
- pensione di guerra·
- spese di lite·
- art. 1 legge 437/1991·
- ordigno bellico·
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- art. 1 D.P.R. 834/1981·
- art. 25 legge 585/1971