Articolo 1906 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1905Articolo 1907
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9 ottobre 2010
Art. 1906. Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace 1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, e' attribuito il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1886. 2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per servizio. 3. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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