Sentenza breve 25 marzo 2026
Decreto collegiale 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 25/03/2026, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DIa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 117 - 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Spadaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Gardone, 8
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento della Prefettura UTG di -OMISSIS- in ordine alla diffida ad adempiere del 30/10/2025 trasmessa a mezzo PEC;
nonché per l’annullamento di ogni altro atto comunque preordinato e/o connesso e/o conseguenziale al silenzio sopra impugnato, se e in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente, sebbene non conosciuto alla data odierna, previa adozione delle misure cautelari ritenute più opportune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. RO DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che il ricorrente, cittadino albanese, ha chiesto in via principale, previa concessione di idonee misure cautelari, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sulla diffida ad adempiere del 30 ottobre 2025, relativa a sua volta all’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata in suo favore dal datore di lavoro in data 8 agosto 2020;
che, nel merito, parte ricorrente ha evidenziato di non avere mai ricevuto convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, e di avere nelle more sollecitato invano la Prefettura competente a definire il procedimento;
Considerato:
che, a seguito di istanza di rinvio rispetto alla trattazione della domanda cautelare, sono maturati i termini per la decisione della domanda ex art. 117 c.p.a., la cui pronuncia ha carattere preliminare e assorbente rispetto all’esame dell’ulteriore istanza di adozione di misure urgenti;
Ritenuto:
che il ricorso avverso il silenzio è inammissibile, dal momento che è decorso più di un anno dalla scadenza del termine originario del procedimento – individuabile in 180 giorni, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in materia -, posto che il procedimento in questione è stato avviato dal datore di lavoro del cittadino straniero in data 8 agosto 2020;
che, pertanto, è carente uno dei presupposti essenziali per l’attivazione della tutela ex art. 31, commi 1 e 2, e 117 del codice del processo amministrativo, anche in relazione all’inidoneità ex se della intervenuta diffida a “provocare” un ulteriore decorso dei termini del procedimento;
che, d’altra parte, le informazioni dovute al cittadino straniero sullo stato della procedura di suo interesse possono essere senz’altra acquisite tramite formale richiesta di accesso agli atti, non risultando peraltro, dalla documentazione acquisita al fascicolo di causa, l’adozione nelle more di un provvedimento sull’istanza del ricorrente, con conseguente radicale inammissibilità anche della ulteriore domanda volta al generico annullamento di ogni ulteriore atto non conosciuto;
che la peculiarità della questione esaminata implica la compensazione delle spese di lite tra le parti, anche in ragione dell’ammissione del ricorrente del patrocinio a spese dello Stato, che il Collegio ritiene di dovere confermare, qualora ne continuino a sussistere le condizioni, non risultando manifestamente infondate le ragioni dell’interessato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la DIa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’inammissibilità.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR DA SS, Presidente
RO DI, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO DI | AR DA SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.