Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Improcedibile
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00721/2026REG.PROV.COLL.
N. 04824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4824 del 2025, proposto da
Ecosistem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B35FF74B15, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ferrovie della Calabria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Albino Domanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 852 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ferrovie della Calabria S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. UR SA e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il difensore di parte appellante, con memoria depositata in data 19 novembre 2025, ha dichiarato di non aver più interesse alla definizione del presente giudizio;
Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare improcedibile l’appello, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato che, peraltro, come ha evidenziato l’amministrazione resistente, parte appellante, comunque, non ha impugnato il provvedimento prot. AU4229 del 04/08/2025 di Ferrovie della Calabria S.r.l., con cui è stata aggiudicata la gara da cui parte appellante è stata esclusa;
Considerato che, comunque, in virtù di una sommaria deliberazione del merito necessaria per decidere sulle spese del presente giudizio, l’appello non appare fondato, in quanto la società appellante è stata correttamente esclusa dalla gara, con nota prot. n. 1390 del 14 marzo 2025 di Ferrovie della Calabria S.r.l., per omessa specifica indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto il modello per l’offerta economica, pur non contenendo uno spazio dedicato ai costi della manodopera, era “editabile” come è dimostrato proprio in relazione alla posizione della appellante che ha inserito nell’offerta economica il proprio logo;
Considerato, quindi, che nessuna situazione di incertezza o di oggettiva impossibilità a inserire la voce relativa dei costi della manodopera è stata ingenerata dal modello per l’offerta economica predisposto dalla stazione appaltante, considerando che la voce dei costi della manodopera deve essere inserita, a pena di esclusione, necessariamente nell’offerta economica, come prevede il citato art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
Ritenuto, pertanto, doversi condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
Condanna Ecosistem s.r.l. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Ferrovie della Calabria s.r.l., che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA BE, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
UR SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR SA | CA BE |
IL SEGRETARIO