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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/12/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1222 del ruolo generale della volontaria giurisdizione per l'anno
2025, promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata a Oristano Parte_1 in Via Cagliari n. 238, presso lo studio dell'Avv. ANTONELLA MUGHEDDU che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso e
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato a Parte_2
Oristano in Via Cagliari n. 238, presso lo studio dell'Avv. ANTONELLA MUGHEDDU che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso.
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“Pronunciare Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Oristano (Or) in data 27.08.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_2 del Comune di Oristano, atto n. 32, Parte II, Serie A ordinando l'annotazione nei relativi registri alle seguenti condizioni:
1) Nulla le parti pretendendo l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile dichiarandosi
Pagina 1 autosufficienti economicamente. Per_ 2) I figli minori ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento anche ai fini anagrafici presso la madre alla quale, pertanto, rimarrà assegnato il domicilio coniugale in Oristano Via Ancona n. 12; i minori dovranno continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e svago, le attività sportive e ricreative;
mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
3) I coniugi concordano tempi di permanenza sostanzialmente paritari dei minori presso ciascuno di essi e, nello specifico, si accordano per la seguente turnazione: trascorreranno con ciascun genitore un fine settimana alternato, dal venerdì alla domenica, mentre trascorreranno ogni lunedì
e martedì della settimana con la madre e ogni mercoledì e giovedì della settimana con il padre.
4) I minori trascorreranno, alternativamente con ciascun genitore le principali festività dell'anno, quali Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta e trascorreranno con ciascuno di essi un periodo continuativo di 10 giorni durante le vacanze scolastiche estive, periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. Sono fatti salvi, in ogni caso, i differenti accordi tra le parti.
5) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento nonché al mantenimento diretto dei figli, senza previsione, pertanto, di alcuna contribuzione economica mensile dell'uno in favore dell'altro.
6) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli saranno sostenute da entrambi in ragione del 50% ciascuno e, salvo urgenze, dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate.
7) CESSIONI IMMOBILIARI
- cede e trasferisce a la proprietà dell'immobile sito in Parte_2 Parte_1
Comune di Oristano alla Via Ancona n. 12 e di tutto il mobilio ivi presente. Parte_1 rimane definitivamente unica obbligata a pagare le rate del mutuo che era stato contratto dal per l'acquisto del suddetto immobile, fino alla sua totale estinzione, con eventuali costi Pt_2 che dovessero rendersi necessari per formalizzare il suo accollo del mutuo con effetti liberatori del in capo alla rinuncia a qualsiasi diritto o pretesa nei Pt_2 Pt_1 Parte_2
Pagina 2 confronti della in relazione alle rate di mutuo e relativi accessori, pagate o da pagare. Pt_1
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CEDUTO: Appartamento ad uso civile abitazione in
Comune di Oristano, posto al primo e secondo piano alto del maggior fabbricato alla Via
Ancona n. 12, avente accesso dalla Via Ancona attraverso la scala di proprietà esclusiva e composto da ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno-pranzo, due camere, due bagni, ripostiglio, terrazzo e balcone al piano primo e locali sottotetto al piano secondo, confinante con altro appartamento identificato con il subalterno 8, con prospetto su parte comune e con i mappali 6872 e 923.
Immobile cosi identificato: Catasto Fabbricati del Comune di Oristano, sezione di Oristano,
Foglio 22, mappale 2845, subalterno 5, categoria A/2, classe 2, zona censuaria 1, consistenza 7 vani, superficie catastale totale mq. 150, totale escluse aree scoperte mq 138, rendita catastale euro 668,81, Via Ancona n. 12, piano 1-2, con la comproprietà del bene comune non censibile identificato al Foglio 22, mappale 2845, subalterno 16 (piazzale comune).
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: L. 52/1985 ART. 29 COMMA 1 BIS e s.m.d. Sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1- bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 e s.m.i., la parte cedente dichiara, che l'unità immobiliare urbana in oggetto è, in fatto, conforme ai dati catastali sopra indicati ed alla relativa rappresentazione contenuta nella planimetria che si allega al presente atto (doc. 6), sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
PRECISAZIONI IMMOBILIARI: Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito e acquistato a corpo e con tutti i diritti, le azioni e ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, quote comuni e condominiali, così come si possiede e si ha dalla parte venditrice diritto di possedere e godere per giusti e legittimi titoli quali l'atto pubblico di vendita a rogito Notaio in data 27.09.2018, Rep. N. 10831 racc. n. 6969 . Persona_3
La parte cedente dichiara che l'immobile oggetto del presente atto non è dichiarato bene di interesse culturale ai sensi del D. LGS 42/2004 né è stato avviato procedimento per tale dichiarazione.
POSSESSO: La parte acquirente viene immessa nel possesso giuridico del 100% dell'immobile trasferito dalla data di sottoscrizione del relativo verbale davanti al Giudice a ogni effetto utile ed oneroso;
la stessa si trova già nella materiale detenzione del suddetto bene in Parte_1 quanto ne era assegnataria in virtù del decreto di omologazione della separazione.
GARANZIE: Il cedente dichiara e garantisce, la piena proprietà di quanto è oggetto del presente trasferimento e le parti danno atto che lo stesso immobile si trova già nell'assoluta disponibilità
Pagina 3 e nel pacifico possesso dell'acquirente, essendone come detto già assegnataria in virtù del decreto di omologazione della separazione dichiara l'assoluta libertà Parte_2 dell'immobile oggetto del presente atto da ipoteche, servitù passive, privilegi anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere, salvo per quanto attiene al diritto d'ipoteca simultanea a favore della banca erogatrice del mutuo descritto in premessa.
ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLE PARTI: Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una cessione di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
SICUREZZA IMPIANTI: La parte cedente dichiara di prestare garanzia in ordine alla conformità degli impianti di riscaldamento e fotovoltaico e la parte acquirente dichiara di avere già ricevuto dal cedente le relative certificazioni;
nel mentre in relazione agli altri impianti la parte acquirente, preso atto dello stato di fatto degli stessi, dispensa la parte alienante dal rilasciare la relativa garanzia di conformità.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - come modificato dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del D.L. 4 giugno 2013 N. 63 - di attuazione della direttiva 2013/31/UE, dichiara di avere Parte_1 ricevuto le informazioni e la documentazione relativa al rendimento energetico degli edifici e
l'attestato di prestazione energetica che si allega al presente atto (doc. 7).
Le parti, a norma del paragrafo 5 dell'Allegato A delle Linee Guida Nazionali per la
Certificazione Energetica approvate con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico
26/06/2009, così come modificato dal comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministero dello Sviluppo
Economico 22 novembre 2012, dichiarano che l'immobile ceduto è escluso dall'applicazione delle suddette Linee guida perché trattasi di immobile in cui non è necessario garantire un confort abitativo.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE: Ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile della
Legge 47/1985 e succ., la parte alienante, edotta delle sanzioni previste dalla legge per le dichiarazioni false, reticenti e non rispondenti al vero, a norma del DPR 445/2000, dichiara che
i lavori di costruzione del fabbricato di cui è parte l'immobile oggetto del trasferimento sono stati eseguiti in virtù di licenza di costruzione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di
Oristano in data 20 settembre 1976, numero 2688; – in data 11 maggio 2018 è stata presentata allo sportello Unico per l'Attività Produttiva del Comune di Oristano la sanatoria edilizia in autocertificazione per l'accertamento di conformità per opere realizzate in assenza di SCIA
Pagina 4 (divisione in unità immobiliari, frazionamento e modifica della disposizione interna), numero protocollo 26505, codice univoco SUAP 8929, codice univoco nazionale CodiceFiscale_1
11052018- 1228,SUAP; – in data 21.08.2018 è stata inoltrata allo Sportello Unico per le Attività
Produttive del Comune di Oristano, la dichiarazione di agibilità (Protocollo SUAP del 22 agosto del 2018 n. 45515, codice univoco SUAP 9507); – che non sono state apportate variazioni necessitanti di autorizzazioni, concessioni o permessi comunali e che non sono state presentate denunzie di inizio attività, né sono stati realizzati interventi subordinati a denuncia di inizio attività, ad eccezione di interventi di riqualificazione energetica autorizzati con Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILA-S) presentata al SUAPE del Comune di Oristano in data 19/10/2021, protocollo n. 63512, codice univoco CodiceFiscale_2
1059.381547, ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del D.L. 34/2020, per la realizzazione dei seguenti specifici interventi: Isolamento termico superfici opache orizzontali e verticali
(intervento trainante); Sostituzione impianto climatizzazione (intervento trainante); sostituzione infissi (intervento trainato); Installazione impianto fotovoltaico (intervento trainato);
Installazione batterie di accumulo (intervento trainato). Comunque, successivamente non sono state eseguite opere per le quali si dovesse richiedere licenza o concessione edilizia e che non sono stati adottati provvedimento sanzionatori ai sensi dell'art. 41 della citata legge 47/1985; - che l'immobile medesimo non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi, ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
- che comunque non sono state eseguite opere abusive.
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO: il trasferimento della proprietà dell'immobile in questione, a tutti gli effetti utili e onerosi, avverrà il giorno della sottoscrizione del verbale all'udienza di comparizione delle parti in Tribunale in sede al presente procedimento.
MUTUO: si accolla il pagamento del mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto Parte_1 dell'immobile sito in Oristano Via Ancona n. 12, oggetto del presente trasferimento, erogato da
Intesa San Paolo S.p.a., atto del 27.09.2018, Rep. n. 10832 racc. 6970 Racc. n. 6970, in atti del
Notaio liberando di conseguenza da ogni e qualsiasi Persona_3 Parte_2 obbligazione relativa al mutuo stesso, nei confronti della Banca erogatrice e/o di ogni e qualsiasi altro soggetto che dovesse subentrarle nonché nei confronti della stessa Parte_1
e suoi successori. In particolare, rimane definitivamente unica obbligata a
[...] Parte_1 pagare le rate del suddetto mutuo, sia per quanto concerne le rate scadute che per quelle future
e fino alla sua totale estinzione, con costi e spese esclusivamente a suo carico, comprese quelle che dovessero rendersi necessarie per formalizzare il suo accollo del mutuo con effetti liberatori del RI SA. rinuncia a qualsiasi diritto o pretesa nei confronti di Parte_1
Pagina 5 in relazione alle rate di mutuo e relativi accessori, pagate o da pagare. Parte_2
rinuncia nei confronti di a qualsiasi pretesa di restituzione Parte_2 Parte_1 dei ratei di mutuo e collegato prestito già corrisposti sino ad oggi.
- cede e trasferisce a la piena proprietà dell'immobile sito in Parte_1 Parte_2
Comune di Oristano, Frazione di Silì, alla Via Mal di Ventre n. 10, facente parte del complesso
Edilizio sito in Località “Pardu Bingias”.
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CEDUTO: appartamento ad uso civile abitazione posto al secondo piano alto, servito dalla scala D, contraddistinto con il numero interno 6, della consistenza di 4,5 vani catastali e composto da pranzo-soggiorno, bagno, disimpegno, due camere, cucina e due verande, confinante con , con il vano scala e Persona_4 CP_1
con annesso posto auto scoperto al piano terra contraddistinto con il numero 37,
[...] confinante con spazio di manovra, proprietà e proprietà . Parte_3 Persona_4
Immobile cosi identificato: Catasto Fabbricati del Comune di Oristano, sezione di Silì, Foglio 2, mappale 2052, subalterno 37, categoria A/2, classe 5, zona censuaria 3, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale mq. 72, totale escluse aree scoperte mq 69, rendita catastale euro
395,09, Via Mal di Ventre n. 10 piano 2, interno 6, scala D, a seguito di variazione per ampliamento del 24.01.2018, protocollo n. OR0003769 (n. 420.1/2018), con la comproprietà dei beni comuni non censibili identificati allo stesso foglio e mappale subalterno 4 (vano scala) e subalterno 6 (passo carraio), esattamente intestata a conformemente alle Parte_1 risultanze dei registri immobiliari.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: L. 52/1985 ART. 29 COMMA 1 BIS e s.m.d. Sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1- bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 e s.m.i., la parte cedente dichiara, che l'unità immobiliare urbana in oggetto è, in fatto, conforme ai dati catastali sopra indicati ed alla relativa rappresentazione contenuta nella planimetria che si allega al presente atto (doc. 9), sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
PRECISAZIONI IMMOBILIARI: Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito e acquistato a corpo e con tutti i diritti, le azioni e ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, quote comuni e condominiali ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del codice civile, così come si possiede e si ha dalla parte venditrice diritto di possedere e godere per giusti e legittimi titoli quali l'atto pubblico di vendita a rogito Notaio in data 19.06.2006 Rep. Persona_3
N. 5156 racc. n. 2429 e l'atto pubblico di vendita a rogito Notaio in data 21 Persona_3 settembre 2018, Rep. n. 10824 e Racc. 6964.
La parte cedente dichiara che l'immobile oggetto del presente atto non è dichiarato bene di
Pagina 6 interesse culturale ai sensi del D. LGS 42/2004 né è stato avviato procedimento per tale dichiarazione.
POSSESSO: La parte acquirente viene immessa nel possesso giuridico del 100% dell'immobile trasferito dalla data di sottoscrizione del relativo verbale davanti al Giudice a ogni effetto utile ed oneroso;
lo stesso si trova già nella materiale detenzione in quanto ne era Parte_2 assegnatario in virtù degli accordi intercorsi tra i coniugi in sede di separazione e ratificati dal decreto di omologazione della separazione.
GARANZIE: La cedente dichiara e garantisce, la piena proprietà di quanto è oggetto del presente trasferimento e le parti danno atto che lo stesso immobile si trova già nell'assoluta disponibilità
e nel pacifico possesso dell'acquirente, essendone come detto già assegnatario in virtù degli accordi di separazione;
dichiara l'assoluta libertà dell'immobile oggetto del Parte_1 presente atto da ipoteche, servitù passive, privilegi anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per i vincoli e gli obblighi derivanti dalla convenzione con il Comune di
Oristano stipulata con atto a rogito Dr.ssa , vicesegretario generale del Persona_5
Comune , in data 22 dicembre 1999, rep. n. 484 registrato a Oristano il giorno Parte_4
11.01.2000 al n. 56.
ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLE PARTI: Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una cessione di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
SICUREZZA IMPIANTI: La parte cedente dichiara di prestare garanzia in ordine alla conformità dell'impianto elettrico e di riscaldamento e la parte acquirente dichiara di avere ricevuto le relative certificazioni;
in relazione agli altri impianti la parte acquirente, preso atto dello stato di fatto degli stessi, dispensa la parte alienante dal rilasciare la relativa garanzia di conformità. La parte alienante garantisce inoltre la parte acquirente che l'impianto di illuminazione delle zone comuni è conforme alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca di realizzazione, come attestato nelle apposite dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte installatrici e che la parte alienante ha già consegnato alla parte acquirente che ne dà atto.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – come modificato dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del D.L.
4 giugno 2013 N. 63 – di attuazione della direttiva 2013/31/UE, dichiara di Parte_2
Pagina 7 avere ricevuto le informazioni e la documentazione relativa al rendimento energetico degli edifici e l'attestato di prestazione energetica che si allega al presente atto (doc. 9).
Le parti, a norma del paragrafo 5 dell'Allegato A delle Linee Guida Nazionali per la
Certificazione Energetica approvate con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico
6/06/2009, così come modificato dal comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministero dello Sviluppo
Economico 22 novembre 2012, dichiarano - che l'immobile ceduto è escluso dall'applicazione delle suddette Linee guida perché trattasi di immobile in cui non è necessario garantire un confort abitativo.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE: Ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile della
Legge 47/1985 e succ., la parte alienante, edotta delle sanzioni previste dalla legge per le dichiarazioni false , reticenti e non rispondenti al vero, a norma del DPR 445/2000, dichiara che il complesso edilizio di cui è parte l'unità in oggetto è stato edificato in base alla concessione edilizia rilasciata dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Oristano in data 26 settembre
2001 n. 204/2001, pratica edilizia n. 95/2000, successiva in data 23 dicembre 2004 n. 306/2004, prot. n. 24075 Gen./5303 UT, successiva in variante in data 14 febbraio 2005 n. 22/05, pratica edilizia n. 11 217/04, protocollo n. 2982 UT-14830 Gen., e successiva in data 6 ottobre 2005 n.
175/05, prot. n. 12.680, GEN. / 2989 UT;
- che in data 30 giugno 2006 è stata presentata al
Dirigente dell'area tecnica del Comune di Oristano la denuncia di inizio attività ai sensi della
L.R. n. 5 del 16 maggio 2003 al fine di dare inizio ai lavori di modifica interna e che il progettista abilitato arch. iscritto al n. 5 dell'ordine degli architetti della provincia di Per_6
Oristano, ha certificato la conformità dei suddetti lavori agli strumenti urbanistici ed ai progetti approvati;
- che in data 27 settembre 2011 è stata rilasciata l'abitabilità (pratica 21/2011); - che in data 28 novembre 2014 è stata depositata al Comune di Oristano, Settore Urbanistica,
Edilizia Privata, Ambiente e SUAP, la denuncia di inizio attività, ai sensi della L. R. 23.10.2009
n. 4, per i lavori di ampliamento della superficie interna dell'abitazione e ristrutturazione della stessa;
- successivamente non sono state eseguite opere per le quali si dovesse richiedere licenza
o concessione edilizia e che non sono stati adottati provvedimento sanzionatori ai sensi dell'art.
41 della citata legge 47/1985; - che l'immobile medesimo non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi, ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
- che comunque non sono state eseguite opere abusive.
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO: il trasferimento della proprietà dell'immobile in questione, a tutti gli effetti utili e onerosi, avverrà il giorno della sottoscrizione del verbale all'udienza di comparizione delle parti in Tribunale in sede al presente procedimento.
Pagina 8 - i trasferimenti immobiliari di cui al presente atto trovano la loro causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla separazione e pertanto, godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale,
IN.V.IM e ogni altra imposta e tassa dovuta, ex art. 19 della L. 74/1987.
Le parti acquirenti, ai sensi dell'art. 12 D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella L. 13 maggio
1988 n. 154, dichiarano di volersi avvalere delle disposizioni del suddetto articolo.
- si obbliga a curare - sempre a proprie spese esclusive - l'intestazione a suo Parte_1 nome delle utenze domestiche (idriche, elettriche, ecc.) dell'abitazione sita in Oristano, Via
Ancona n. 12, ancora intestate al ed a pagare i relativi consumi, costi e spese, maturati Pt_2 fin d'ora e maturandi. Viceversa, si obbliga a curare - sempre a proprie spese Parte_2 esclusive - l'intestazione a suo nome delle utenze domestiche (idriche, elettriche, ecc.) dell'abitazione sita in Oristano, Via Mal di Ventre n. 10, ancora intestate alla ed a Pt_1 pagare i relativi consumi, costi e spese, maturati fin d'ora e maturandi.
- La parte acquirente dichiara espressamente di assumere a proprio carico, senza riserva o eccezione alcuna, tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile ceduto, ivi incluse quelle deliberate e non ancora esigibili, nonché quelle già deliberate ma non ancora integralmente corrisposte dalla parte venditrice alla data odierna, anche se riferite a periodi anteriori alla presente cessione. In particolare, la parte acquirente: - subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti alla gestione condominiale dell'immobile; - si obbliga a corrispondere all'amministrazione del condominio tutte le quote condominiali arretrate eventualmente dovute dalla parte cedente;
- assume a proprio carico ogni onere relativo a lavori, riparazioni o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria già deliberati dall'assemblea condominiale alla data odierna, anche se non ancora iniziati o ultimati;
- si impegna a manlevare e tenere indenne la parte cedente da ogni pretesa, richiesta o azione che dovesse essere avanzata dall'amministrazione condominiale o da terzi in relazione alle suddette spese.
La parte acquirente dichiara di aver preso visione del regolamento di condominio, dei verbali delle assemblee condominiali degli ultimi due anni, nonché di essere stata informata dalla parte cedente circa l'ammontare delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'ultimo anno e di quelle già deliberate per l'anno in corso.
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente clausola costituisce patto espresso in deroga a quanto previsto dall'art. 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice civile, con conseguente accollo da parte dell'acquirente di tutte le spese condominiali, anche pregresse, senza limitazioni temporali.
Pagina 9 La parte venditrice consegna alla parte acquirente dichiarazione rilasciata dall'amministratore di condominio attestante la propria posizione debitoria/creditoria nei confronti del condominio alla data odierna.
- Ogni eventuale costo, anche per utenze, spese, imposte o tasse, eventualmente dovute, anche in relazione al periodo pregresso al presente atto, saranno ad esclusivo carico di ciascun rispettivo intestatario degli immobili sopra descritti come conseguente ai trasferimenti immobiliari odiernamente disposti;
- i trasferimenti immobiliari di cui sopra rappresentano il frutto di una complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, funzionale alla definizione di ogni pendenza economica derivante dal matrimonio;
sono volti a riequilibrare le rispettive posizioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto dei contributi diretti e indiretti che ciascuno ha apportato durante la vita matrimoniale all'acquisto e alla valorizzazione dei beni immobili;
- costituiscono una modalità di regolamentazione definitiva dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti, evitando future controversie e contenziosi;
- sono espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità nella definizione degli assetti patrimoniali conseguenti alla crisi coniugale;
- realizzano un assetto patrimoniale equilibrato e satisfattivo degli interessi di entrambe le parti, consentendo a ciascun coniuge di conservare la piena proprietà dell'immobile presso il quale ha stabilito la propria residenza abituale;
- sono funzionalmente collegati alla sistemazione complessiva dei rapporti tra i coniugi, includendo anche gli accordi relativi all'accollo del mutuo e alla rinuncia a pretese restitutorie, in un'ottica di definitiva composizione di ogni questione patrimoniale. Tale sistemazione patrimoniale risulta meritevole di tutela in quanto rispondente all'interesse delle parti di definire in modo completo e definitivo ogni aspetto economico conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale, prevenendo future controversie e garantendo stabilità al nuovo assetto patrimoniale concordato. Ciò conformemente all'orientamento costante della giurisprudenza, ulteriormente rafforzato dalla recentissima ordinanza n. 2546 del 2025 della Cassazione, che ha espressamente riconosciuto la piena validità delle clausole dell'accordo di separazione che, nell'ambito del complessivo riassetto degli interessi economico-patrimoniali della coppia, prevedano una ripartizione non paritaria dei beni in comunione legale.
Spese del giudizio interamente compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1
, alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro Parte_2
Pagina 10 proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18.04.2025, e Parte_1 Parte_2 anno instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
[...]
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Oristano il 27.08.2006 (atto n. 32, Parte II, serie A, anno 2006). Il regime patrimoniale scelto è stato quello della comunione dei beni e, successivamente, della separazione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati due figli: , il 4.07.2008 ed il 24.12.2013. Per_1 Per_2
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 16.10.2025, le quali hanno confermato il contenuto dell'accordo e hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto. Nella medesima udienza le parti hanno proceduto alla sottoscrizione dell'accordo contenente anche il trasferimento immobiliare (sottoscritto anche dal Giudice e dal Cancelliere) alle condizioni riportate in epigrafe.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473 bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data dell'omologa in sede di separazione
(13.09.2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (18.04.2025), sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Pagina 11 Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, garantisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche la ripartizione dei tempi di permanenza è pienamente condivisibile, in quanto le parti hanno di fatto stabilito una eguale ripartizione degli stessi, così consentendo la piena estrinsecazione del proprio ruolo genitoriale e garantendo ai minori la possibilità di coltivare in maniera paritaria il rapporto con entrambi i genitori.
La necessità di stabilire formalmente un collocamento, anche a fini anagrafici, rende condivisibile la scelta di indicare quello materno, trattandosi della casa familiare in cui gli stessi minori sono cresciuti.
Conseguentemente, anche l'assegnazione della casa familiare così come prevista è adeguata, in quanto volta a garantire (al di là del tempo paritario trascorso dai minori con ciascun genitore) che essi, continuando ad individuare nell'ex casa coniugale la loro principale residenza possano dare continuità alla vita familiare e all'ambiente domestico cui sono abituati.
Sotto il profilo economico, infatti, si ritiene conforme alla predetta scelta di una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza la soluzione per cui ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli quando li ha con sé.
Quanto alla reciproca rinuncia a un assegno divorzile, la stessa attiene a diritti relativamente disponibili tra le parti e deve pertanto essere accolta con favore, specialmente se si tiene anche conto della regolamentazione di ogni ulteriore pendente tra le parti in virtù della sottoscrizione dell'accordo contenente il trasferimento immobiliare, alle condizioni sopra riportate.
I coniugi, infatti, come appena anticipato, hanno previsto che dai loro accordi, nella prospettiva della composizione della crisi coniugale, discendessero effetti direttamente traslativi di diritti reali
Pagina 12 su immobili: al riguardo sono stati eseguiti, con esito positivo, i controlli da espletarsi per la validità dei trasferimenti immobiliari.
La convenzione, sottoscritta dalle parti e ricevuta nel verbale dell'udienza del 16.10.2025, contiene, in particolare, le dichiarazioni concernenti gli atti di provenienza degli immobili l'identificazione catastale degli stessi, la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositata in catasto e la prestazione energetica dell'edificio, con i relativi allegati.
Il verbale d'udienza, contenente l'accordo, come atto pubblico, costituisce titolo idoneo per la trascrizione (art. 2657 cod. civ.), in margine alla quale, peraltro, va annotato la presente sentenza, in quanto con essa si accerta la sussistenza della condizione di efficacia della convenzione, per assenza di motivi ostativi, nei limiti del controllo giudiziale richiesto e rimesso in questa sede (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 21761/2021).
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con decreto di omologa n. 3386/2022 del
13.09.2022, è stata omologata la separazione tra i coniugi, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Oristano il 27.08.2006 tra nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
CAGLIARI (CA) il 14.09.1972, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 32, Parte II, Serie A, Anno 2006 - Comune di
Oristano).
Sull'accordo tra le parti:
1) Prende atto che nulla le parti pretendendo l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile dichiarandosi autosufficienti economicamente.
2) Dispone che i figli minori ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento anche ai fini anagrafici presso la madre alla quale, pertanto, rimarrà assegnato il domicilio coniugale in Oristano Via Ancona n. 12; i minori dovranno continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale
Pagina 13 indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e svago, le attività sportive e ricreative;
mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
I tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore saranno sostanzialmente paritari e, nello specifico, sarà seguita la seguente turnazione: i figli trascorreranno con ciascun genitore un fine settimana alternato, dal venerdì alla domenica, mentre trascorreranno ogni lunedì e martedì della settimana con la madre e ogni mercoledì e giovedì della settimana con il padre.
I minori trascorreranno, alternativamente con ciascun genitore le principali festività dell'anno, quali
Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta e trascorreranno con ciascuno di essi un periodo continuativo di 10 giorni durante le vacanze scolastiche estive, periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. Sono fatti salvi, in ogni caso, i differenti accordi tra le parti.
3) Dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento nonché al mantenimento diretto dei figli, senza previsione, pertanto, di alcuna contribuzione economica mensile dell'uno in favore dell'altro.
4) Dispone che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli saranno sostenute da entrambi in ragione del 50% ciascuno e, salvo urgenze, dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate.
5) in merito alle ulteriori disposizioni patrimoniali, prende atto che i coniugi intendono procedere, come con le reciproche obbligazioni assunte con il presente atto di fatto procedono, alla definitiva e complessiva regolamentazione dell'assetto economico dei loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza della irreversibile crisi coniugale. In particolare, prende atto che:
- cede e trasferisce a la proprietà dell'immobile sito in Parte_2 Parte_1
Comune di Oristano alla Via Ancona n. 12 e di tutto il mobilio ivi presente. Parte_1 rimane definitivamente unica obbligata a pagare le rate del mutuo che era stato contratto dal per l'acquisto del suddetto immobile, fino alla sua totale estinzione, con eventuali costi Pt_2 che dovessero rendersi necessari per formalizzare il suo accollo del mutuo con effetti liberatori del in capo alla rinuncia a qualsiasi diritto o pretesa nei Pt_2 Pt_1 Parte_2 confronti della in relazione alle rate di mutuo e relativi accessori, pagate o da pagare. Pt_1
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CEDUTO: Appartamento ad uso civile abitazione in
Comune di Oristano, posto al primo e secondo piano alto del maggior fabbricato alla Via Ancona
n. 12, avente accesso dalla Via Ancona attraverso la scala di proprietà esclusiva e composto da ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno-pranzo, due camere, due bagni, ripostiglio, terrazzo e balcone al piano primo e locali sottotetto al piano secondo, confinante con altro appartamento identificato con il subalterno 8, con prospetto su parte comune e con i mappali 6872 e 923.
Pagina 14 Immobile cosi identificato: Catasto Fabbricati del Comune di Oristano, sezione di Oristano,
Foglio 22, mappale 2845, subalterno 5, categoria A/2, classe 2, zona censuaria 1, consistenza 7 vani, superficie catastale totale mq. 150, totale escluse aree scoperte mq 138, rendita catastale euro 668,81, Via Ancona n. 12, piano 1-2, con la comproprietà del bene comune non censibile identificato al Foglio 22, mappale 2845, subalterno 16 (piazzale comune).
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: L. 52/1985 ART. 29 COMMA 1 BIS e s.m.d. Sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1- bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 e s.m.i., la parte cedente dichiara, che l'unità immobiliare urbana in oggetto è, in fatto, conforme ai dati catastali sopra indicati ed alla relativa rappresentazione contenuta nella planimetria che si allega al presente atto (doc. 6), sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
PRECISAZIONI IMMOBILIARI: Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito e acquistato a corpo e con tutti i diritti, le azioni e ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, quote comuni e condominiali, così come si possiede e si ha dalla parte venditrice diritto di possedere e godere per giusti e legittimi titoli quali l'atto pubblico di vendita a rogito Notaio in data 27.09.2018, Rep. N. 10831 racc. n. 6969 . Persona_3
La parte cedente dichiara che l'immobile oggetto del presente atto non è dichiarato bene di interesse culturale ai sensi del D. LGS 42/2004 né è stato avviato procedimento per tale dichiarazione.
POSSESSO: La parte acquirente viene immessa nel possesso giuridico del 100% dell'immobile trasferito dalla data di sottoscrizione del relativo verbale davanti al Giudice a ogni effetto utile ed oneroso;
la stessa si trova già nella materiale detenzione del suddetto bene in Parte_1 quanto ne era assegnataria in virtù del decreto di omologazione della separazione.
GARANZIE: Il cedente dichiara e garantisce, la piena proprietà di quanto è oggetto del presente trasferimento e le parti danno atto che lo stesso immobile si trova già nell'assoluta disponibilità e nel pacifico possesso dell'acquirente, essendone come detto già assegnataria in virtù del decreto di omologazione della separazione dichiara l'assoluta libertà dell'immobile Parte_2 oggetto del presente atto da ipoteche, servitù passive, privilegi anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere, salvo per quanto attiene al diritto d'ipoteca simultanea a favore della banca erogatrice del mutuo descritto in premessa.
ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLE PARTI: Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una cessione di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri
Pagina 15 di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
SICUREZZA IMPIANTI: La parte cedente dichiara di prestare garanzia in ordine alla conformità degli impianti di riscaldamento e fotovoltaico e la parte acquirente dichiara di avere già ricevuto dal cedente le relative certificazioni;
nel mentre in relazione agli altri impianti la parte acquirente, preso atto dello stato di fatto degli stessi, dispensa la parte alienante dal rilasciare la relativa garanzia di conformità.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - come modificato dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del D.L. 4 giugno 2013 N. 63 - di attuazione della direttiva 2013/31/UE, dichiara di avere Parte_1 ricevuto le informazioni e la documentazione relativa al rendimento energetico degli edifici e l'attestato di prestazione energetica che si allega al presente atto (doc. 7).
Le parti, a norma del paragrafo 5 dell'Allegato A delle Linee Guida Nazionali per la
Certificazione Energetica approvate con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico
26/06/2009, così come modificato dal comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministero dello Sviluppo
Economico 22 novembre 2012, dichiarano che l'immobile ceduto è escluso dall'applicazione delle suddette Linee guida perché trattasi di immobile in cui non è necessario garantire un confort abitativo.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE: Ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile della
Legge 47/1985 e succ., la parte alienante, edotta delle sanzioni previste dalla legge per le dichiarazioni false, reticenti e non rispondenti al vero, a norma del DPR 445/2000, dichiara che i lavori di costruzione del fabbricato di cui è parte l'immobile oggetto del trasferimento sono stati eseguiti in virtù di licenza di costruzione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Oristano in data 20 settembre 1976, numero 2688; – in data 11 maggio 2018 è stata presentata allo sportello Unico per l'Attività Produttiva del Comune di Oristano la sanatoria edilizia in autocertificazione per l'accertamento di conformità per opere realizzate in assenza di SCIA
(divisione in unità immobiliari, frazionamento e modifica della disposizione interna), numero protocollo 26505, codice univoco SUAP 8929, codice univoco nazionale
1228,SUAP; – in data 21.08.2018 è stata inoltrata allo CodiceFiscale_3
Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Oristano, la dichiarazione di agibilità
(Protocollo SUAP del 22 agosto del 2018 n. 45515, codice univoco SUAP 9507); – che non sono state apportate variazioni necessitanti di autorizzazioni, concessioni o permessi comunali e che non sono state presentate denunzie di inizio attività, né sono stati realizzati interventi subordinati a denuncia di inizio attività, ad eccezione di interventi di riqualificazione energetica autorizzati con Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILA-S) presentata al SUAPE del
Pagina 16 Comune di Oristano in data 19/10/2021, protocollo n. 63512, codice univoco ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del D.L. CodiceFiscale_4
34/2020, per la realizzazione dei seguenti specifici interventi: Isolamento termico superfici opache orizzontali e verticali (intervento trainante); Sostituzione impianto climatizzazione
(intervento trainante); sostituzione infissi (intervento trainato); Installazione impianto fotovoltaico (intervento trainato); Installazione batterie di accumulo (intervento trainato).
Comunque, successivamente non sono state eseguite opere per le quali si dovesse richiedere licenza o concessione edilizia e che non sono stati adottati provvedimento sanzionatori ai sensi dell'art. 41 della citata legge 47/1985; - che l'immobile medesimo non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi, ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
- che comunque non sono state eseguite opere abusive.
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO: il trasferimento della proprietà dell'immobile in questione,
a tutti gli effetti utili e onerosi, avverrà il giorno della sottoscrizione del verbale all'udienza di comparizione delle parti in Tribunale in sede al presente procedimento.
MUTUO: si accolla il pagamento del mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto Parte_1 dell'immobile sito in Oristano Via Ancona n. 12, oggetto del presente trasferimento, erogato da
Intesa San Paolo S.p.a., atto del 27.09.2018, Rep. n. 10832 racc. 6970 Racc. n. 6970, in atti del
Notaio liberando di conseguenza da ogni e qualsiasi Persona_3 Parte_2 obbligazione relativa al mutuo stesso, nei confronti della Banca erogatrice e/o di ogni e qualsiasi altro soggetto che dovesse subentrarle nonché nei confronti della stessa e suoi Parte_1 successori. In particolare, rimane definitivamente unica obbligata a pagare le Parte_1 rate del suddetto mutuo, sia per quanto concerne le rate scadute che per quelle future e fino alla sua totale estinzione, con costi e spese esclusivamente a suo carico, comprese quelle che dovessero rendersi necessarie per formalizzare il suo accollo del mutuo con effetti liberatori del
RI SA. rinuncia a qualsiasi diritto o pretesa nei confronti di Parte_1 [...]
in relazione alle rate di mutuo e relativi accessori, pagate o da pagare. Parte_2
rinuncia nei confronti di a qualsiasi pretesa di restituzione dei Parte_2 Parte_1 ratei di mutuo e collegato prestito già corrisposti sino ad oggi.
- cede e trasferisce a la piena proprietà dell'immobile sito in Parte_1 Parte_2
Comune di Oristano, Frazione di Silì, alla Via Mal di Ventre n. 10, facente parte del complesso
Edilizio sito in Località “Pardu Bingias”.
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CEDUTO: appartamento ad uso civile abitazione posto al secondo piano alto, servito dalla scala D, contraddistinto con il numero interno 6, della
Pagina 17 consistenza di 4,5 vani catastali e composto da pranzo-soggiorno, bagno, disimpegno, due camere, cucina e due verande, confinante con , con il vano scala e Persona_4 CP_1
con annesso posto auto scoperto al piano terra contraddistinto con il numero 37,
[...] confinante con spazio di manovra, proprietà e proprietà . Parte_3 Persona_4
Immobile cosi identificato: Catasto Fabbricati del Comune di Oristano, sezione di Silì, Foglio 2, mappale 2052, subalterno 37, categoria A/2, classe 5, zona censuaria 3, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale mq. 72, totale escluse aree scoperte mq 69, rendita catastale euro
395,09, Via Mal di Ventre n. 10 piano 2, interno 6, scala D, a seguito di variazione per ampliamento del 24.01.2018, protocollo n. OR0003769 (n. 420.1/2018), con la comproprietà dei beni comuni non censibili identificati allo stesso foglio e mappale subalterno 4 (vano scala) e subalterno 6 (passo carraio), esattamente intestata a conformemente alle Parte_1 risultanze dei registri immobiliari.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: L. 52/1985 ART. 29 COMMA 1 BIS e s.m.d. Sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1- bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 e s.m.i., la parte cedente dichiara, che l'unità immobiliare urbana in oggetto è, in fatto, conforme ai dati catastali sopra indicati ed alla relativa rappresentazione contenuta nella planimetria che si allega al presente atto (doc. 9), sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
PRECISAZIONI IMMOBILIARI: Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito e acquistato a corpo e con tutti i diritti, le azioni e ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, quote comuni e condominiali ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del codice civile, così come si possiede e si ha dalla parte venditrice diritto di possedere e godere per giusti e legittimi titoli quali l'atto pubblico di vendita a rogito Notaio in data 19.06.2006 Rep. Persona_3
N. 5156 racc. n. 2429 e l'atto pubblico di vendita a rogito Notaio in data 21 Persona_3 settembre 2018, Rep. n. 10824 e Racc. 6964.
La parte cedente dichiara che l'immobile oggetto del presente atto non è dichiarato bene di interesse culturale ai sensi del D. LGS 42/2004 né è stato avviato procedimento per tale dichiarazione.
POSSESSO: La parte acquirente viene immessa nel possesso giuridico del 100% dell'immobile trasferito dalla data di sottoscrizione del relativo verbale davanti al Giudice a ogni effetto utile ed oneroso;
lo stesso si trova già nella materiale detenzione in quanto ne era Parte_2 assegnatario in virtù degli accordi intercorsi tra i coniugi in sede di separazione e ratificati dal decreto di omologazione della separazione.
GARANZIE: La cedente dichiara e garantisce, la piena proprietà di quanto è oggetto del presente
Pagina 18 trasferimento e le parti danno atto che lo stesso immobile si trova già nell'assoluta disponibilità e nel pacifico possesso dell'acquirente, essendone come detto già assegnatario in virtù degli accordi di separazione;
dichiara l'assoluta libertà dell'immobile oggetto del Parte_1 presente atto da ipoteche, servitù passive, privilegi anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per i vincoli e gli obblighi derivanti dalla convenzione con il Comune di
Oristano stipulata con atto a rogito Dr.ssa , vicesegretario generale del Persona_5
Comune , in data 22 dicembre 1999, rep. n. 484 registrato a Oristano il giorno Parte_4
11.01.2000 al n. 56.
ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLE PARTI: Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una cessione di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
SICUREZZA IMPIANTI: La parte cedente dichiara di prestare garanzia in ordine alla conformità dell'impianto elettrico e di riscaldamento e la parte acquirente dichiara di avere ricevuto le relative certificazioni;
in relazione agli altri impianti la parte acquirente, preso atto dello stato di fatto degli stessi, dispensa la parte alienante dal rilasciare la relativa garanzia di conformità. La parte alienante garantisce inoltre la parte acquirente che l'impianto di illuminazione delle zone comuni è conforme alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca di realizzazione, come attestato nelle apposite dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte installatrici e che la parte alienante ha già consegnato alla parte acquirente che ne dà atto.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – come modificato dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del D.L.
4 giugno 2013 N. 63 – di attuazione della direttiva 2013/31/UE, dichiara di Parte_2 avere ricevuto le informazioni e la documentazione relativa al rendimento energetico degli edifici e l'attestato di prestazione energetica che si allega al presente atto (doc. 9).
Le parti, a norma del paragrafo 5 dell'Allegato A delle Linee Guida Nazionali per la
Certificazione Energetica approvate con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico
6/06/2009, così come modificato dal comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministero dello Sviluppo
Economico 22 novembre 2012, dichiarano - che l'immobile ceduto è escluso dall'applicazione delle suddette Linee guida perché trattasi di immobile in cui non è necessario garantire un confort abitativo.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE: Ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile della
Pagina 19 Legge 47/1985 e succ., la parte alienante, edotta delle sanzioni previste dalla legge per le dichiarazioni false , reticenti e non rispondenti al vero, a norma del DPR 445/2000, dichiara che il complesso edilizio di cui è parte l'unità in oggetto è stato edificato in base alla concessione edilizia rilasciata dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Oristano in data 26 settembre
2001 n. 204/2001, pratica edilizia n. 95/2000, successiva in data 23 dicembre 2004 n. 306/2004, prot. n. 24075 Gen./5303 UT, successiva in variante in data 14 febbraio 2005 n. 22/05, pratica edilizia n. 11 217/04, protocollo n. 2982 UT-14830 Gen., e successiva in data 6 ottobre 2005 n.
175/05, prot. n. 12.680, GEN. / 2989 UT;
- che in data 30 giugno 2006 è stata presentata al
Dirigente dell'area tecnica del Comune di Oristano la denuncia di inizio attività ai sensi della
L.R. n. 5 del 16 maggio 2003 al fine di dare inizio ai lavori di modifica interna e che il progettista abilitato arch. iscritto al n. 5 dell'ordine degli architetti della provincia di Per_6
Oristano, ha certificato la conformità dei suddetti lavori agli strumenti urbanistici ed ai progetti approvati;
- che in data 27 settembre 2011 è stata rilasciata l'abitabilità (pratica 21/2011); - che in data 28 novembre 2014 è stata depositata al Comune di Oristano, Settore Urbanistica, Edilizia
Privata, Ambiente e SUAP, la denuncia di inizio attività, ai sensi della L. R. 23.10.2009 n. 4, per i lavori di ampliamento della superficie interna dell'abitazione e ristrutturazione della stessa;
- successivamente non sono state eseguite opere per le quali si dovesse richiedere licenza o concessione edilizia e che non sono stati adottati provvedimento sanzionatori ai sensi dell'art. 41 della citata legge 47/1985; - che l'immobile medesimo non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi, ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
- che comunque non sono state eseguite opere abusive.
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO: il trasferimento della proprietà dell'immobile in questione,
a tutti gli effetti utili e onerosi, avverrà il giorno della sottoscrizione del verbale all'udienza di comparizione delle parti in Tribunale in sede al presente procedimento.
- i trasferimenti immobiliari di cui al presente atto trovano la loro causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla separazione e pertanto, godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale,
IN.V.IM e ogni altra imposta e tassa dovuta, ex art. 19 della L. 74/1987.
Le parti acquirenti, ai sensi dell'art. 12 D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella L. 13 maggio
1988 n. 154, dichiarano di volersi avvalere delle disposizioni del suddetto articolo.
- si obbliga a curare - sempre a proprie spese esclusive - l'intestazione a suo Parte_1 nome delle utenze domestiche (idriche, elettriche, ecc.) dell'abitazione sita in Oristano, Via
Ancona n. 12, ancora intestate al ed a pagare i relativi consumi, costi e spese, maturati Pt_2
Pagina 20 fin d'ora e maturandi. Viceversa, si obbliga a curare - sempre a proprie spese Parte_2 esclusive - l'intestazione a suo nome delle utenze domestiche (idriche, elettriche, ecc.) dell'abitazione sita in Oristano, Via Mal di Ventre n. 10, ancora intestate alla ed a Pt_1 pagare i relativi consumi, costi e spese, maturati fin d'ora e maturandi.
- La parte acquirente dichiara espressamente di assumere a proprio carico, senza riserva o eccezione alcuna, tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile ceduto, ivi incluse quelle deliberate e non ancora esigibili, nonché quelle già deliberate ma non ancora integralmente corrisposte dalla parte venditrice alla data odierna, anche se riferite a periodi anteriori alla presente cessione. In particolare, la parte acquirente: - subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti alla gestione condominiale dell'immobile; - si obbliga a corrispondere all'amministrazione del condominio tutte le quote condominiali arretrate eventualmente dovute dalla parte cedente;
- assume a proprio carico ogni onere relativo a lavori, riparazioni o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria già deliberati dall'assemblea condominiale alla data odierna, anche se non ancora iniziati o ultimati;
- si impegna a manlevare e tenere indenne la parte cedente da ogni pretesa, richiesta o azione che dovesse essere avanzata dall'amministrazione condominiale o da terzi in relazione alle suddette spese.
La parte acquirente dichiara di aver preso visione del regolamento di condominio, dei verbali delle assemblee condominiali degli ultimi due anni, nonché di essere stata informata dalla parte cedente circa l'ammontare delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'ultimo anno e di quelle già deliberate per l'anno in corso.
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente clausola costituisce patto espresso in deroga a quanto previsto dall'art. 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice civile, con conseguente accollo da parte dell'acquirente di tutte le spese condominiali, anche pregresse, senza limitazioni temporali.
La parte venditrice consegna alla parte acquirente dichiarazione rilasciata dall'amministratore di condominio attestante la propria posizione debitoria/creditoria nei confronti del condominio alla data odierna.
- Ogni eventuale costo, anche per utenze, spese, imposte o tasse, eventualmente dovute, anche in relazione al periodo pregresso al presente atto, saranno ad esclusivo carico di ciascun rispettivo intestatario degli immobili sopra descritti come conseguente ai trasferimenti immobiliari odiernamente disposti;
- i trasferimenti immobiliari di cui sopra rappresentano il frutto di una complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, funzionale alla definizione di ogni pendenza economica derivante dal matrimonio;
sono volti a riequilibrare le rispettive posizioni patrimoniali dei
Pagina 21 coniugi, tenendo conto dei contributi diretti e indiretti che ciascuno ha apportato durante la vita matrimoniale all'acquisto e alla valorizzazione dei beni immobili;
- costituiscono una modalità di regolamentazione definitiva dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti, evitando future controversie e contenziosi;
- sono espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità nella definizione degli assetti patrimoniali conseguenti alla crisi coniugale;
- realizzano un assetto patrimoniale equilibrato e satisfattivo degli interessi di entrambe le parti, consentendo a ciascun coniuge di conservare la piena proprietà dell'immobile presso il quale ha stabilito la propria residenza abituale;
- sono funzionalmente collegati alla sistemazione complessiva dei rapporti tra i coniugi, includendo anche gli accordi relativi all'accollo del mutuo e alla rinuncia a pretese restitutorie, in un'ottica di definitiva composizione di ogni questione patrimoniale. Tale sistemazione patrimoniale risulta meritevole di tutela in quanto rispondente all'interesse delle parti di definire in modo completo e definitivo ogni aspetto economico conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale, prevenendo future controversie e garantendo stabilità al nuovo assetto patrimoniale concordato. Ciò conformemente all'orientamento costante della giurisprudenza, ulteriormente rafforzato dalla recentissima ordinanza n. 2546 del 2025 della Cassazione, che ha espressamente riconosciuto la piena validità delle clausole dell'accordo di separazione che, nell'ambito del complessivo riassetto degli interessi economico-patrimoniali della coppia, prevedano una ripartizione non paritaria dei beni in comunione legale.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
12.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Gabriele Bordiga dott.ssa Consuelo Mighela
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