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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1223/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAVA PP, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 746/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Tributi 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1351 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarazione di nullità o annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del Comune di Cariati e di Italia Gestioni Esattoriali, l'avviso di accertamento TARI n. 1351 del 19.12.2024, ricevuto a mezzo raccomandata in data 22/1/2025 e recante la richiesta di pagamento della somma complessiva di € 423 (comprensiva di accessori) per il tributo dovuto in relazione all'anno 2019, deducendone l'illegittimità per intervenuta decadenza/prescrizione e difetto di motivazione.
Concludeva per la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'atto impugnato.
L'agente della riscossione si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 1 comma 161 della legge n. 296/2006 prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Inoltre, l'art. 1 comma 163 L. 296/2006 prevede che il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (Cass. n. 24187/16; cfr. anche Cass. n. 18105/17).
Il sistema risulta imperniato su un doppio termine di decadenza e su un successivo termine di prescrizione: - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati devono essere notificati, a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio; entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, il titolo esecutivo;
dalla notifica del titolo esecutivo inizia a decorrere il termine di prescrizione breve quinquennale (suscettibile di interruzione) entro il quale va effettuato il pagamento o esercitata l'azione esecutiva volta al recupero.
Il sistema così ricostruito, fondato sulla disciplina speciale dettata dall'art. 1 commi 161 e 163 della legge n.
296/2006 (che, nell'assoggettare i termini ivi previsti alle regole della decadenza, esclude l'operatività del diverso istituto della prescrizione), risulta in linea con quanto previsto dall'art. 2967 cod. civ. secondo cui, nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
Va ancora evidenziato che, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza gravante sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e quindi anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria (cfr. Cass. n. 385/2017; Cass. n. 18643/2015; Cass. n. 22320/2014; Cass.
n. 15298/2008; Cass. n. 1647/2004).
La Suprema Corte (nell'ordinanza n. 9749/2018) ha precisato che l'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 40543/2021) hanno poi statuito che “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
Nel caso di specie la consegna del plico a Poste Italiane è avvenuta (tempestivamente) in data 31 dicembre
2024, per come risulta dalla distinta postale prodotta da entrambe le parti costituite.
In ogni caso, l'art. 67 D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, locuzione nella quale devono intendersi ricompresi anche gli enti territoriali, nonché, mediante il richiamo all'art. 12 commi 1 e 3 del d lgs 159/2015, la proroga (per un lasso temporale pari a quello della disposta sospensione), la proroga dei termini di decadenza e prescrizione.
Nel caso di specie, pertanto, il termine di decadenza ex art. 1 comma 161 della L. n. 296/2006 (così come prorogato dalla normativa emergenziale sopra richiamata) era fissato al 26 marzo 2025 ed è stato ampiamente rispettato.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, in linea generale l'avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum” sicché l'obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur” (Cass. n. 9008/2017), come avvenuto nel caso di specie.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26432/2017;
Cass. n. 21571/2004; Cass. n. 1694/2018, che ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta).
La Suprema Corte (ord. n. 20620/2019) ha precisato, con riferimento alla verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in materia di tarsu (alla quale, sotto questo profilo, è assimilabile la Tari), che “L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel “petitum” e nella “causa petendi”, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa."( vedi da ultimo Cass. n. 30039 del 2018). Tale condivisibile principio di portata generale, è fondato sulla necessità che in ogni avviso di accertamento e di rettifica siano presenti gli elementi identificativi della pretesa tributaria, dovendosi escludere ogni formalismo nell'indicazione delle norme di diritto violate, quando chiaramente evincibili, o di tutti gli elementi di prova, eventualmente integrabili in sede di giudizio purché siano indicati gli elementi di fatto e istruttori del procedimento;
in sintesi l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell'avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente. Una tale estensione dell'obbligo motivazionale soddisfa del resto la declinazione di legittimità di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama l'art. 3 della I. n.
241 del 1990, secondo cui all'Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione". 3 1.2 In materia opera poi altro principio per il quale "la polisistematicità del sistema tributario comporta necessariamente che, in relazione a ciascuna imposta, la esistenza e la congruità della motivazione del singolo atto impositivo sia verificata secondo le regole dettate per il tributo cui l'atto stesso afferisce" (Vedi Cass. n. 5190 del 2015; n.
24267 del 2011; n. 1332 e n. 8451 del 2005, n. 17356 del 2003).
1.3 In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la verifica in ordine all'esistenza e all'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta secondo la disciplina specificamente dettata, in ordine al contenuto dell'atto in esame, dall'art. 1, comma 162, della I. 27 dicembre 2006 n. 296, a tenore del quale " Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale". Tale norma, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 71 del d.lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, abrogato dall'art. 1, comma 172, della I. n. 296 del 1006, ricalcando sostanzialmente gli obblighi motivazionali richiesti in linea generale dello Statuto del contribuente, impone dunque esclusivamente che previa enunciazione del criterio astratto vengano specificati gli elementi su cui si fonda la ripresa a tassazione, necessari per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.”.
Di recente la Suprema Corte (ordinanza n. 21872/2025) ha precisato che, in tema di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni.
Nel caso di specie l'avviso contiene l'individuazione della causale del recupero, la compiuta indicazione catastale dell'immobile assoggettato ad imposizione e della superficie tassabile nonché delle tariffe applicate.
Inoltre, è stata indicata la facoltà del contribuente di proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, presso la Corte di giustizia tributaria di Cosenza.
È stato poi riportato prospetto analitico concernente il calcolo degli interessi applicati nonché indicati i criteri di calcolo degli interessi di mora eventuali applicabili a decorrere dalla scadenza del trentesimo giorno successivo.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso. - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., liquidate in complessivi € 250 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice Monocratico
PE AV
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAVA PP, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 746/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Tributi 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1351 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarazione di nullità o annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del Comune di Cariati e di Italia Gestioni Esattoriali, l'avviso di accertamento TARI n. 1351 del 19.12.2024, ricevuto a mezzo raccomandata in data 22/1/2025 e recante la richiesta di pagamento della somma complessiva di € 423 (comprensiva di accessori) per il tributo dovuto in relazione all'anno 2019, deducendone l'illegittimità per intervenuta decadenza/prescrizione e difetto di motivazione.
Concludeva per la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'atto impugnato.
L'agente della riscossione si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 1 comma 161 della legge n. 296/2006 prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Inoltre, l'art. 1 comma 163 L. 296/2006 prevede che il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (Cass. n. 24187/16; cfr. anche Cass. n. 18105/17).
Il sistema risulta imperniato su un doppio termine di decadenza e su un successivo termine di prescrizione: - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati devono essere notificati, a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio; entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, il titolo esecutivo;
dalla notifica del titolo esecutivo inizia a decorrere il termine di prescrizione breve quinquennale (suscettibile di interruzione) entro il quale va effettuato il pagamento o esercitata l'azione esecutiva volta al recupero.
Il sistema così ricostruito, fondato sulla disciplina speciale dettata dall'art. 1 commi 161 e 163 della legge n.
296/2006 (che, nell'assoggettare i termini ivi previsti alle regole della decadenza, esclude l'operatività del diverso istituto della prescrizione), risulta in linea con quanto previsto dall'art. 2967 cod. civ. secondo cui, nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
Va ancora evidenziato che, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza gravante sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e quindi anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria (cfr. Cass. n. 385/2017; Cass. n. 18643/2015; Cass. n. 22320/2014; Cass.
n. 15298/2008; Cass. n. 1647/2004).
La Suprema Corte (nell'ordinanza n. 9749/2018) ha precisato che l'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 40543/2021) hanno poi statuito che “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
Nel caso di specie la consegna del plico a Poste Italiane è avvenuta (tempestivamente) in data 31 dicembre
2024, per come risulta dalla distinta postale prodotta da entrambe le parti costituite.
In ogni caso, l'art. 67 D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, locuzione nella quale devono intendersi ricompresi anche gli enti territoriali, nonché, mediante il richiamo all'art. 12 commi 1 e 3 del d lgs 159/2015, la proroga (per un lasso temporale pari a quello della disposta sospensione), la proroga dei termini di decadenza e prescrizione.
Nel caso di specie, pertanto, il termine di decadenza ex art. 1 comma 161 della L. n. 296/2006 (così come prorogato dalla normativa emergenziale sopra richiamata) era fissato al 26 marzo 2025 ed è stato ampiamente rispettato.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, in linea generale l'avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum” sicché l'obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur” (Cass. n. 9008/2017), come avvenuto nel caso di specie.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26432/2017;
Cass. n. 21571/2004; Cass. n. 1694/2018, che ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta).
La Suprema Corte (ord. n. 20620/2019) ha precisato, con riferimento alla verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in materia di tarsu (alla quale, sotto questo profilo, è assimilabile la Tari), che “L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel “petitum” e nella “causa petendi”, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa."( vedi da ultimo Cass. n. 30039 del 2018). Tale condivisibile principio di portata generale, è fondato sulla necessità che in ogni avviso di accertamento e di rettifica siano presenti gli elementi identificativi della pretesa tributaria, dovendosi escludere ogni formalismo nell'indicazione delle norme di diritto violate, quando chiaramente evincibili, o di tutti gli elementi di prova, eventualmente integrabili in sede di giudizio purché siano indicati gli elementi di fatto e istruttori del procedimento;
in sintesi l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell'avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente. Una tale estensione dell'obbligo motivazionale soddisfa del resto la declinazione di legittimità di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama l'art. 3 della I. n.
241 del 1990, secondo cui all'Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione". 3 1.2 In materia opera poi altro principio per il quale "la polisistematicità del sistema tributario comporta necessariamente che, in relazione a ciascuna imposta, la esistenza e la congruità della motivazione del singolo atto impositivo sia verificata secondo le regole dettate per il tributo cui l'atto stesso afferisce" (Vedi Cass. n. 5190 del 2015; n.
24267 del 2011; n. 1332 e n. 8451 del 2005, n. 17356 del 2003).
1.3 In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la verifica in ordine all'esistenza e all'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta secondo la disciplina specificamente dettata, in ordine al contenuto dell'atto in esame, dall'art. 1, comma 162, della I. 27 dicembre 2006 n. 296, a tenore del quale " Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale". Tale norma, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 71 del d.lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, abrogato dall'art. 1, comma 172, della I. n. 296 del 1006, ricalcando sostanzialmente gli obblighi motivazionali richiesti in linea generale dello Statuto del contribuente, impone dunque esclusivamente che previa enunciazione del criterio astratto vengano specificati gli elementi su cui si fonda la ripresa a tassazione, necessari per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.”.
Di recente la Suprema Corte (ordinanza n. 21872/2025) ha precisato che, in tema di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni.
Nel caso di specie l'avviso contiene l'individuazione della causale del recupero, la compiuta indicazione catastale dell'immobile assoggettato ad imposizione e della superficie tassabile nonché delle tariffe applicate.
Inoltre, è stata indicata la facoltà del contribuente di proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, presso la Corte di giustizia tributaria di Cosenza.
È stato poi riportato prospetto analitico concernente il calcolo degli interessi applicati nonché indicati i criteri di calcolo degli interessi di mora eventuali applicabili a decorrere dalla scadenza del trentesimo giorno successivo.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso. - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., liquidate in complessivi € 250 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice Monocratico
PE AV