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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7227/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7227/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.9772/2023)
TRA
n. a Napoli il 01/01/1946 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SERGIO D'ANDREA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO FALSO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P. CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26/07/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 9772/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
Allo stesso modo, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione in ragione della pendenza sia del giudizio di A.T.P. sia della presente fase di opposizione.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante. Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “Vasculopatia cerebrale cronica con lievi ed isolati deficit di memoria in esiti di ictus cerebri, sindrome depressiva endoreattiva media, cardiopatia ipertensiva”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Attività cardiaca valida e ritmica. Assenza di dispnea a riposo o per sforzi di lieve entità, […] deambulazione autonoma, passaggi posturali autonomi, […] deviazione buccale destra da pregresso ictus”. Inoltre, il CTU ha valutato nel senso della sussistenza di un corretto orientamento nello spazio e nel tempo del periziando, in quanto
“non presenta agitazione psichica né stato d'ansia […] La capacità di critica, di fissazione e di rievocazione appaiono nella norma seppur con lievi ed isolate lacune mnesiche a carico della memoria a breve termine”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto: “Nel caso di specie, il ricorrente appare orientato nel tempo e nello spazio, con lievi ed isolate lacune mnesiche a carico soprattutto della memoria a breve termine. Non sono presenti disturbi della favella né della comprensione. In risposta ai quesiti posti quindi, trattasi di un paziente: 1) in buone condizioni cliniche generali;
2) che ha un tono-trofismo muscolare nella norma per costituzione ed età; 3) in grado di deambulare autonomamente;
4) che non presenta dispnea a riposo;
5) che è orientato nel tempo e nello spazio, non presenta un grave decadimento delle funzioni cognitive e, nel complesso, può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia. Si può pertanto riconoscere il signor invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave
67-99%.”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
È chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti). Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso per A.T.P.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1 non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2. nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 13/01/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola