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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3519/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
MO RO
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
RI NG
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 7.4.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio delle parti, stabilite con sentenza n. 127 del 6.12.13 della Corte d'Appello di Genova.
In base a tali condizioni, il RO era tenuto a versare alla NG un assegno mensile di
€ 500,00.
Il NG, allegato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali ed il miglioramento di quelle dell'attrice, ha chiesto la revoca di tale assegno con decorrenza dal 23.7.13
(data di assunzione della convenuta) oppure dal 20.11.15 (data di costituzione da parte della stessa di una nuova famiglia di fatto). La convenuta, allegato che successivamente alla notifica del ricorso le parti avevano raggiunto un accordo sul pregresso, ha aderito alla richiesta di revoca, con decorrenza però dal deposito del ricorso, vale a dire dal dicembre 2024.
Nella prima udienza l'attore ha modificato le proprie conclusioni, aderendo alla decorrenza indicata dalla convenuta.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e che non emergono dagli atti ragioni per disattenderlo, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca l'assegno divorzile disposto con la sentenza della Corte d'Appello di Genova di cui in motivazione con decorrenza dal dicembre 2024; compensa le spese;
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 7.4.25
Michele Fornaciari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3519/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
MO RO
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
RI NG
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 7.4.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio delle parti, stabilite con sentenza n. 127 del 6.12.13 della Corte d'Appello di Genova.
In base a tali condizioni, il RO era tenuto a versare alla NG un assegno mensile di
€ 500,00.
Il NG, allegato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali ed il miglioramento di quelle dell'attrice, ha chiesto la revoca di tale assegno con decorrenza dal 23.7.13
(data di assunzione della convenuta) oppure dal 20.11.15 (data di costituzione da parte della stessa di una nuova famiglia di fatto). La convenuta, allegato che successivamente alla notifica del ricorso le parti avevano raggiunto un accordo sul pregresso, ha aderito alla richiesta di revoca, con decorrenza però dal deposito del ricorso, vale a dire dal dicembre 2024.
Nella prima udienza l'attore ha modificato le proprie conclusioni, aderendo alla decorrenza indicata dalla convenuta.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e che non emergono dagli atti ragioni per disattenderlo, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca l'assegno divorzile disposto con la sentenza della Corte d'Appello di Genova di cui in motivazione con decorrenza dal dicembre 2024; compensa le spese;
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 7.4.25
Michele Fornaciari