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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5649 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. SC Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 2733/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in data 17.3.2022, iscritto al n. 4128/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Annalisa Intorcia (c.f. e CodiceFiscale_1
SC LE (c.f. ), elettivamente domiciliati presso il Servizio Affari CodiceFiscale_2
Legali presso la sede dell' CP_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in Via degli Ortolani n. Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1
66/74, in persona del suo legale rapp.te, dr. rappresentata e difesa dall'avv. Fabio CP_3
ST (c.f. ), con studio in Via dei Mille n. 40, CodiceFiscale_3 Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 5.10.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la sentenza n. 2733/2022, pubblicata in data 17.3.2022, con cui il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento, in favore del , Controparte_4 dell'importo di 98.666,25 €, oltre interessi contrattuali, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nei mesi di marzo e giugno dell'anno 2017. Cont Il Tribunale infatti, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, aveva affermato che l' aveva eccepito il superamento del tetto di spesa trimestrale ma non aveva provato di aver inviato comunicazioni preventive delle date previste di esaurimento dei tetti di spesa, per cui per evitare lo sforamento dei budget assegnati avrebbe dovuto operare la riduzione dei corrispettivi di tutte le prestazioni secondo il meccanismo della regressione tariffaria, come previsto in contratto, non essendole consentito invece di non pagare tout court le prestazioni rese successivamente. Cont Con un primo motivo di appello l' reiterava nuovamente l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi messa in discussione l'azione autoritativa della P.A. e l'attività CP_1
programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Con un secondo motivo di appello, denominato “sul mancato rispetto della procedura”, deduceva l'erroneità della sentenza per aver ritenuto retribuibili le prestazioni pur se extra budget, affermando invece essere irrilevante la tardività delle comunicazioni del raggiungimento dei tetti di spesa, non potendosi superare comunque il tetto trimestrale di spesa assegnato, a prescindere dalla applicazione del meccanismo della regressione tariffaria.
Con un terzo motivo di appello, denominato “sull'asserito inadempimento contrattuale”, deduceva che l'impossibilità di pagamento delle prestazioni richieste discendeva anche dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto sottoscritto, con il quale venivano accettati tutti gli atti inerenti la determinazione dei tetti di spesa e rinunciato preventivamente ad azioni giudiziarie.
Col quarto motivo di appello, denominato “sul primo e secondo trimestre del 2017”, deduceva che comunque in ogni caso mancava la prova che ricorresse effettivamente l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del contratto e che quindi dovesse applicarsi la regressione tariffaria, anziché decurtare sic et sempliciter il costo delle prestazioni rese extra budget.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Alla udienza collegiale dell'1.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc.. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello inerente il rispetto delle procedure e la necessità di applicazione della regressione tariffaria. Le affermazioni svolte dal primo giudice e fondate sulla corretta interpretazione contrattuale appaiono infatti condivisibili in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento a consuntivo in data anticipata rispetto alla data presunta comunicata di superamento del tetto di spesa, ovvero in caso di mancanza di comunicazione delle date presunte di superamento del tetto di spesa, l' avrebbe dovuto operare la regressione CP_1
tariffaria e quindi ridurre le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca (art. 5, comma 3, lettera a del contratto), e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni
(ipotesi invero prevista nel solo caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente, non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta Cont regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate.
Nemmeno è invocabile, con il terzo motivo di appello, la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), al fine di ritenere non remunerabili le prestazioni rese in eccesso, pur in assenza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa.
Anche in tal caso, come già affermato, deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Appare infine infondato anche l'ultimo motivo di appello, con il quale si deduce che le fattispecie in esame dovrebbero essere inquadrate nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) del contratto, con conseguente legittimità del mancato pagamento integrale delle prestazioni rese extra budget, ciò essendo consentito, come da contratto, come rilevato dal primo giudice, nel solo caso in cui le prestazioni siano state rese dal nella consapevolezza di aver superato il tetto di Parte_4
spesa imposto.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2733/2022, in contraddittorio con il Parte_3
così provvede: Controparte_2
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Fabio ST.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo