Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10584/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da a mezzo del tutore legale Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to GIAMPAOLO ROCCO
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to FARETRA ANNA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al rimborso delle quote di partecipazione alla spesa per assistenza socio-sanitaria presso RSSA.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 09.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, interdetto dal Tribunale di Bari a causa delle gravi condizioni di salute mentale, affetto da grave patologia psichiatrica cronica a causa della quale nel 1979 veniva riformato e congedato permanentemente dal servizio di leva militare, nel 1995 subiva un T.S.O. e nel 2011 veniva dichiarato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua, rappresentando di essere stato preso in carico dal Dipartimento di Salute Mentale, ricoverato nel
1996 presso la casa di cura convenzionata di Controparte_2
Socio Sanitario di veniva richiesto nel 2021 il pagamento della CP_1 quota sociale essendo venuta meno la compartecipazione del CP_4
e che, per evitare un male ingiusto rappresentato dalle
[...] dimissioni forzate nel frattempo intimate dalla struttura convenzionata Santa Teresa a causa del mancato pagamento della retta mensile, era stato costretto al versamento della somma complessiva di € 33.762,30 per rette arretrate per il periodo dal
23.01.2021 al 31.07.2023 ed a richiedere il rimborso all' ed Parte_3 al e che quest'ultimo solo dal settembre 2022 CP_4 riprendeva parzialmente la compartecipazione alle spese;
allegando di aver chiesto invano all' di farsi carico di tutti gli oneri Parte_3 economici per assistenza e cura presso la RSSA Santa Teresa a causa della grave patologia psichiatrica di cui è affetto e che la parte resistente riteneva di essere obbligata al versamento della sola quota sanitaria e non di quella socio-assistenziale che affermava essere a carico del paziente;
invocando l'operatività del comma 3 dell'art. 3 del
D.P.C.M. del 14.02.2001, trattandosi di prestazione, quella erogata dalla RSSA Santa Teresa, ad elevata integrazione sanitaria per patologia psichiatrica a carico del fondo sanitario senza limiti di tempo ex D.P.C.M. 29.11.2001, in virtù del piano terapeutico personalizzato che impone assistenza medica-infermieristica 24 ore su 24, secondo
Pag. 2 di 25 quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità ed amministrativa richiamata, e l'illegittimità del recente rifiuto della parte resistente di integrare la quota socio-assistenziale, soprattutto considerando che l' aveva sempre sostenuto l'integrale Parte_3 costo della retta per la sua assistenza e cura presso la RSSA Santa
Teresa, agiva in giudizio per l'accertamento della natura ad elevata integrazione sanitaria della prestazione erogata dalla
[...]
e della sua gratuità con costi a carico dell' CP_5 Parte_3 per la condanna della parte resistente a sostenere integralmente i costi di degenza presso la struttura Santa Teresa, per la declaratoria di illegittimità dell'obbligo di compartecipazione impostogli a titolo di quota sociale e per la condanna dell' resistente al rimborso CP_6 delle somme erogate a titolo di arretrati-retta nell'importo complessivo di € 33.762,30 calcolata fino al luglio 2023, vinte le spese processuali da distrarre. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire la carenza di legittimazione passiva in forza del Regolamento Regionale n. 4/2007 rappresentando che la richiesta di rimborso della quota sociale dovesse essere rivolta al inadempiente e, nel merito, CP_4 per affermare l'infondatezza delle domande promosse per errata interpretazione del D.P.C.M. 14.02.2001 ed omessa applicazione del
D.P.C.M. 29.11.2001 e del Regolamento Regionale n. 4/2007, ritenendo operante, nel caso di specie, il comma 2 dell'art. 3 del
D.P.C.M. 14.02.2001, e per domandare il rigetto di tutte le domanda avanzate, vinte le spese di giudizio.
All'udienza fissata per la discussione, maturato il convincimento, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Pag. 3 di 25 Ebbene, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
In via preliminare occorre dare atto dei ripetuti interventi sulla medesima questione sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza di legittimità ed amministrativa richiamata dalla parte ricorrente.
Ai principi da ultimo espressi sulla questione in esame con le più recenti pronunce dalla Suprema Corte occorre dare continuità ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.1.
Per una migliore rappresentazione dei motivi della decisione che verrà adottata si reputa opportuno fare riferimento alle singole questioni controverse al fine di dare una risposta giudiziale che tenga in debito conto le importanti pronunce intervenute nella specifica materia delle prestazioni socio-sanitarie.
- Il quadro normativo di riferimento -
L'art. 117 Cost. ha riservato alla legislazione esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m) 2 ed ha sancito l'obbligo di attuazione dei Lea 1 Cfr. Cass. n. 34590/2023 così massimata: “Le prestazioni socio-assistenziali "inscindibilmente connesse"
a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del S.s.n. e sono soggette al regime di gratuità; ne consegue la nullità di un accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta.”.
Pag. 4 di 25 (livelli essenziali di assistenza sanitaria) a carico del Servizio sanitario e dei Comuni3.
La L. n. 833/1878 istitutiva dell'SSN (Servizio Sanitario Nazionale) prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale.
L'art. 5 della L. n. 833/1978 dispone che la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria spetta allo Stato e viene esercitata con legge, con atto avente forza di legge oppure mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale4.
L'art. 30 della L. n. 730/1983 che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali ha previsto che “Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio- assistenziali.”.
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (4); q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.>>.
Pag. 5 di 25 Il D.P.C.M. 08.08.1985 quale Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, adottato ai sensi dell'art. 5 della L. n. 833/1978 sopra cit., all'art. 1 ha definito le attività di rilievo sanitario connesse a quelle socio-assistenziali a carico del fondo sanitario ex art. 30 L. n. 730/1983 ed all'art. 2 ha espressamente escluso dal novero di queste alcune attività analiticamente indicate.
Questo l'art. 1 del D.P.C.M. 08.08.1985:
< Le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, sono le attività che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio- assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.>>.
Dalla lettura della disposizione richiamata emerge immediatamente che per la qualificazione delle attività di rilievo sanitario connesse a quelle socio-assistenziali a carico del fondo sanitario ex art. 30 L. n.
730/1983 occorre dare rilievo esclusivo alla finalità dell'intervento che deve essere di tutela immediata e prevalente della salute del cittadino.
La tipologia d'intervento così come il personale impiegato devono essere propri dei servizi socio-assistenziali.
D'altronde, ai sensi dell'art. 30 della L. n. 730/1983 “Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli
Pag. 6 di 25 enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento.”.
Ed ancora, per potersi qualificare di rilievo sanitario in connessione con quelle socio-assistenziali a carico del fondo sanitario ex art. 30 L.
n. 730/1983 dette attività devono estrinsecarsi in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del cittadino.
Dette attività, inoltre, devono essere indispensabili ed imprescindibili per la finalità sanitaria perseguita.
Tanto si ricava dall'inciso in assenza dei quali (interventi) l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.
Il D.L.vo n. 502/1992, modificato dal D.L.vo n. 229/1999, all'art. 3 quinquies, comma 1, lett. c), demanda alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali, in modo da garantire
"l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni".
L'art. 3 septies, comma 1, stesso D.L.vo n. 502/1992, definisce le prestazioni socio-sanitarie nei termini che seguono:
< Si definiscono prestazioni socio-sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.>>.
Il comma 2 dell'art. 3 septies del D.L.vo n. 502/1992 distingue tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria qualificandole nei termini che seguono:
Pag. 7 di 25 << Le prestazioni socio-sanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.>>.
Il comma 4 dell'art. 3 septies del D.L.vo n. 502/1992 disciplina le prestazioni socio-sanitarie ad elevata intensità sanitaria ed il comma
5 stabilisce che debbano essere assicurate dalle aziende sanitarie ed essere comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
Questi i commi 4 e 5 dell'art. 3 septies del D.L.vo n. 502/1992:
<
4. Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.>>.
Pag. 8 di 25 Dalla lettura del comma 4 appena riportato è dato inferire che a caratterizzare le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono, innanzitutto, la particolare rilevanza terapeutica e l'intensità della componente sanitaria.
Non solo, dal chiaro tenore letterale della norma in commento emerge che dette prestazioni attengono prevalentemente ad alcune aree e patologie analiticamente indicate, tra le quali rientrano le patologie psichiatriche come quella di cui è affetta la parte ricorrente.
Il comma 3 dell'art. 3 septies del D.L.vo n. 502/1992 ha demandato a successivo atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni da ricondurre alle diverse tipologie e la precisazione dei criteri di finanziamento delle stesse, per quanto compete, rispettivamente le Unità Sanitarie Locali ed i Comuni5.
Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato emanato con il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, al quale è subentrato il D.P.C.M. del 12 gennaio
2017.
L'art. 3 del D.P.C.M. DEL 14.02.2001 definisce le diverse prestazioni socio-sanitarie nei termini che seguono:
<
1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto
Pag. 9 di 25 delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:
a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
Pag. 10 di 25 f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.
Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza.
Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare
Pag. 11 di 25 riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio- sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.>>.
Il comma 3 della disposizione appena richiamata nella prima parte ricalca la disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 3 septies del
D.L.vo n. 502/1992 richiamando espressamente i tratti caratterizzanti le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria: la particolare rilevanza terapeutica, l'intensità della componente sanitaria e l'attinenza prevalente alle aree ed alle patologie espressamente richiamate, comprese quelle psichiatriche.
Nella seconda parte della disposizione in commento vengono specificate le ulteriori caratteristiche qualificanti le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria: l'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali, la indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e la preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza.
Viene disposto espressamente che detta tipologia di prestazioni è a carico del fondo sanitario e che le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria devono essere assicurate dall'aziende sanitarie ed erogate secondo le seguenti modalità alternative tra loro: in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
Non solo, le prestazioni ad elevata intensità sanitaria sono destinate ad operare nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
- Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata intensità sanitaria -
Pag. 12 di 25 Tanto premesso, richiamata ed analizzata la disciplina di riferimento, per poter qualificare una prestazione socio-sanitaria ad elevata intensità sanitaria occorre verificare la sussistenza dei seguenti tratti caratteristici:
▪ particolare rilevanza terapeutica;
▪ intensità della componente sanitaria;
▪ attinenza prevalente alle aree ed alle patologie richiamate, comprese quelle psichiatriche per cui è causa;
▪ inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali;
▪ indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza;
▪ preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza;
▪ pertinenza alle fasi estensive e di lungoassistenza.
Irrilevante è l'indagine sulla natura e sulla tipologia della struttura in cui vengono erogate le prestazioni in esame, in quanto, pur gravando l'onere della loro erogazione direttamente sulle aziende sanitarie ed il loro costo sul fondo sanitario, è stato sancito il principio di equipollenza delle seguenti modalità alternative della loro erogazione:
1) in regime ambulatoriale domiciliare;
2) nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
Ebbene, secondo la Suprema Corte di legittimità, perché possa ravvisarsi una prestazione socio-sanitaria ad elevata intensità sanitaria decisiva è l'indagine sulla inscindibilità delle diverse prestazioni.
Laddove una prestazione sanitaria non possa essere eseguita se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre
Pag. 13 di 25 prestazioni di natura diversa devono ritenersi strumentali e necessarie alla prima.
Secondo la Corte di Cassazione: “ … (omissis)… "l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale
"pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale -
...- ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale", e ciò perché in tal caso, "l'intervento "sanitario-socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal
Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico". … (omissis)…”6.
Questi i princìpi di diritto ribaditi anche nella recente pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione n. 34590/2023 cui dare continuità: “…
(omissis)… Le questioni sottese al ricorso hanno di recente formato esame da parte di questa Sezione (Cass. n. 2038 e n. 13714 del
2023).
A) Occorre premettere che il d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229 (recante
Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale, a norma della L. 30 novembre 1998, n. 419, art. 1), modificando il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (recante Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1):
Pag. 14 di 25 - ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità
Sanitarie Locali, in modo da garantire "l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni" (art.
3-quinquies, comma 1, lett. C.);
- ha espressamente definito "prestazioni socio sanitarie... tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione" (art. 3 septies, comma 1).
Detto decreto legislativo ha demandato a successivo atto di indirizzo e coordinamento la dettagliata individuazione delle prestazioni da ricondurre alle diverse tipologie e la precisazione dei criteri di finanziamento delle stesse, per quanto compete, rispettivamente le
Unità Sanitarie Locali ed i Comuni.
Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato emanato con il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, al quale è subentrato il D.P.C.M. del 12 gennaio
2017.
D'altronde, in base al Dpcm del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi della L. 289 del 2002, art. 54 il Servizio sanitario è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni (domiciliari, semiresidenziali e residenziali) agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia. A loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati.
Pag. 15 di 25 Poiché detti obblighi sono previsti dai Livelli essenziali di assistenza Part (c.d. l.e.a.), le ed i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le prestazioni mancanza di sufficienti adducendo la mancanza di risorse economiche.
Invero, l'obbligo dell'attuazione dei Lea da parte del Servizio sanitario e dei Comuni è sancito dalla Costituzione, art. 117 e rientra fra "i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". Ed il Consiglio di Stato con sentenza n. 1607/2011 ha stabilito che l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito (soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) contenuta nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 "costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell'intero territorio nazionale" a cui "sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi".
B) Nel vigente quadro normativo, le "prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria" vanno distinte sia dalle "prestazioni sanitarie a rilevanza sociale" che dalle "prestazioni sociali a rilevanza sanitaria".
Quanto all'interpretazione della nozione di "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria", questa
Sezione (così, in motivazione, Cass. n. 28321 del 2017, che richiama, sul punto, Cass. n. 4558 del 2012 e Cass. n. 22776 del
2016):
- ha affermato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-assistenziali, "nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socio- assistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo
Pag. 16 di 25 onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la "complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito";
- ha al contempo precisato che "la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica", concerne, per l'appunto, "la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie "inscindibili" con quelle socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo".
In sostanza, si è osservato, "l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale "pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale -...- ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale", e ciò perché in tal caso, "l'intervento "sanitario-socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal
Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è
Pag. 17 di 25 quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico".
Alla luce del quadro che precede, questa Corte ha ravvisato nella
"individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato"
(e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima.
C) Quanto ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, la
Sezione Prima di questa Corte, con sentenza n. 4558/2012, ha chiarito che: "l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio
Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30 non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1 alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal . CP_4
Quindi, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla
"complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo
Pag. 18 di 25 gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato.
Successivamente, la Sezione Lavoro di questa Corte (sent. n.
22776/2016) ha ribadito che "in tema di prestazioni a carico del
S.S.N., la l. n. 730 del 1983, art. 30 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del
1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N.".
In applicazione di questi principi, la Sezione Prima di questa Corte ha recentemente respinto alcuni ricorsi (v. Cass. n. 16409, n. 16410, n.
19303 e n. 19305 del 2021), proposti da nel territorio Parte_4 della Regione Lombardia, volti ad ottenere, dai parenti dei ricoverati malati di Alzheimer, una integrazione della retta, ritenendo che, nella specie, il Tribunale, con accertamento in fatto non sindacabile, a fronte di una motivazione logica e coerente, avesse accertato che la patologia di cui erano affetti i degenti (morbo di Alzheimer) comportava un'attività intrinsecamente di carattere sanitario, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n.
730 del 1983, art. 30 stante la netta prevalenza delle prestazioni di
Pag. 19 di 25 natura sanitaria su quelle di natura alberghiera, in difetto di prova contraria, con conseguente irrecuperabilità della spesa mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente-degente presso la struttura. … (omissis)…”.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra richiamati occorre dare rilievo alle seguenti decisive pacifiche circostanze:
a) la parte ricorrente è affetta da grave patologia psichiatrica cronica, a causa della quale è stato interdetto, riformato e congedato permanentemente dal servizio di leva militare ed ha subito un T.S.O.7;
b) il ricorrente è stato preso in carico dal Dipartimento di Salute
Mentale;
c) nel 1996 è stato autorizzato il ricovero presso la casa di cura convenzionata di perché il soggetto ha Controparte_2 CP_1 bisogno di essere sottoposto a trattamento farmacologico sotto controllo continuo dei sanitari8;
d) la retta mensile per il ricovero presso la casa di cura convenzionata di è stata sempre a Controparte_2 CP_1 carico della;
CP_3
e) in atti è stato prodotto il certificato del 15.04.2008 del Centro
Salute Mentale dell' in cui è riportato: “… il sig. Parte_3
… è utente di questo centro ed è attualmente Parte_1 inserito presso una Comunità riabilitativa in quanto affetto da 7 Cfr. docc. nn. 1), 3) e 12) in all.ti parte ricorrente.
Pag. 20 di 25 e necessita di terapia Parte_5 continua che è la seguente: …”9;
f) in data 08.09.2009 la parte ricorrente è stata trasferita presso la struttura accreditata/convenzionata protetta Santa Teresa di
Bari presso la quale ha fatto ingresso dal 02.10.2010;
g) nel documento d'ingresso presso l'attuale struttura di degenza solo la parte dedicata all' risulta integralmente CP_7 compilata ed è dato leggere quanto segue: “PROBLEMATICHE
PRESENTI: Psicosi cronica, deterioramento cognitivo, DM II;
OBIETTIVO: prevenzione eventi psicotici acuti, miglioramento stato cognitivo;
INTERVENTO: attività socio- occupazionali, terapia farmacologica;
CONTROLLO TRAMITE: controllo parametri vitali, …”. Nella parte dedicata all'AREA
, è stato compilato un solo Parte_6 campo: “PROBLEMATICHE PRESENTI: nessuna …”. Tutte le altre aree (FISIOTERAPICA, PSICO-SOCIALE ed EDUCATIVA) sono state sbarrate;
h) dalla cartella clinica del mese di ottobre 2022 dove è riportata la terapia somministrata al ricorrente emerge chiaramente che presso la struttura protetta Santa Teresa la terapia farmacologica viene somministrata giornalmente in orari prestabiliti, alle h 08.00, alle h 12.00, alle h 16.00 ed alle h
20.00.
Dalla documentazione ritualmente acquisita al processo, pertanto, deve concludersi che la prestazione erogata nell'interesse della parte ricorrente presso la struttura Santa Teresa di Bari è da qualificarsi quale prestazione socio-sanitaria ad elevata intensità sanitaria ricorrendone tutte le caratteristiche tipiche.
Pag. 21 di 25 Innanzitutto, sussiste la particolare rilevanza terapeutica: dal certificato del 15.04.2008 del Centro Salute Mentale dell'Asl di Bari emerge che la patologia psichiatrica cronica di cui è affetto il ricorrente necessita di terapia continua.
Dal documento d'ingresso presso l'attuale struttura di degenza Santa
Teresa è dato inferire la finalità del ricovero tipicamente sanitaria rappresentata dalla prevenzione di eventi psicotici acuti e dal miglioramento dello stato cognitivo.
Anche l'intervento programmato è prettamente sanitario: attività socio-occupazionali, terapia farmacologica.
Sussiste, inoltre, l'intensità della componente sanitaria.
Dalla cartella clinica relativa al mese di ottobre 2022 emerge chiaramente che la somministrazione della terapia farmacologica è continua, giornaliera e prestabilita in quattro fasce orarie.
La prestazione socio-sanitaria, inoltre, attiene proprio ad una patologia psichiatrica che rientra tra quelle espressamente richiamate dal comma 4 dell'art. 3 septies del D.L.vo n. 502/1992 e dal comma 3 dell'art. 3 del D.P.C.M. 14.02.2001 per qualificare le prestazioni socio-sanitarie ad elevata intensità sanitaria.
Risulta, inoltre, assolutamente inscindibile il concorso di più apporti professionali sanitari e sociali, se si considera che la degenza presso la struttura sanitaria Santa Teresa di Bari ha come obiettivo sia le attività socio-occupazionali che, soprattutto, la terapia farmacologica.
Appare, inoltre, indivisibile l'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza, se si considera che la degenza presso la struttura protetta garantisce assieme agli altri interventi tipicamente assistenziali la somministrazione della terapia
Pag. 22 di 25 giornaliera proprio con la precipua finalità sanitaria di prevenzione di eventi psicotici acuti e di un miglioramento dello stato cognitivo.
Deve ritenersi, pertanto, preminente la presenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza.
Si consideri, da ultimo, che la degenza presso la struttura sanitaria
Santa Teresa riguarda la fase estensiva della patologia e quella di lungoassistenza.
Ricorrono, in concreto, tutti i tratti discretivi delle prestazioni socio- sanitarie ad elevata intensità sanitaria.
A bene vedere, infatti, dal compendio del materiale ritualmente acquisito al processo, deve ritenersi sussistente nel caso in esame un piano terapeutico personalizzato del ricorrente in cui risultano inscindibili le prestazioni assistenziali da quelle sanitarie, risultando le prime necessarie e strumentali alla indispensabile erogazione della terapia farmacologica continua e funzionali alla finalità terapeutica di prevenzione di eventi psicotici acuti e di un miglioramento dello stato cognitivo che sono tipiche prestazioni sanitarie.
Ne consegue l'accoglimento del promosso ricorso.
Deve essere dichiarato che la prestazione erogata nell'interesse della parte ricorrente presso la struttura protetta Santa Teresa di Bari è da qualificarsi quale prestazione socio-sanitaria ad elevata intensità sanitaria e, pertanto, a carico del fondo sanitario ed a spese dell' convenuta. Controparte_8
Incontestato oltre che documentato dalla parte ricorrente tramite la produzione dei vaglia postali e delle fatture il pagamento delle rette mensili per la degenza presso la struttura protetta Santa Teresa di
Bari per il periodo dal 23.01.2021 fino al 31.07.2023 , deve essere condannata l' resistente al rimborso in favore della parte CP_6 ricorrente della complessiva somma di € 33.762,30 oltre interessi al
Pag. 23 di 25 saggio legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla maturazione del diritto di credito fino al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di previdenza ed assistenza previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara che la prestazione erogata nell'interesse della parte ricorrente presso la struttura protetta Santa Teresa di Bari è da qualificarsi quale prestazione socio-sanitaria ad elevata intensità sanitaria e, pertanto, a carico del fondo sanitario ed a spese dell' resistente;
Controparte_8
- condanna la parte resistente al rimborso in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 33.762,30 oltre interessi al saggio legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla maturazione del diritto di credito fino al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.290,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
Pag. 24 di 25 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre.
Bari,09/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Questo il comma 2 dell'art. 117 Cost.: < Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza;
sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato;
armonizzazione dei bilanci pubblici;
(3) perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
3 Così Cass. n. 34590/2023. 4 Questo l'art. 5, comma 1 cit.: < La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.>> 5 Questa la norma cit.: < L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) , della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b) , precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.>>. 6 Così Cass. n. 34590/2023. 8 Cfr. doc. n. 6) in all.ti parte ricorrente. 9 Cfr. doc. n. 7) in all.ti parte ricorrente.