Articolo 1 della Legge 3 novembre 1994, n. 639
Articolo 2
Versione
23 novembre 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.
Entrata in vigore il 23 novembre 1994