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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6667 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter cpc, ha pronunziato e curato il contestuale deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2477 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: pagamento di corrispettivi contrattuali e vertente
TRA con sede in Caserta alla via Isonzo n. 9 (c.f.: P.I ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caserta al Corso Trieste n. 291
presso l'avv. Giuseppe Mauro (c.f.: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura CodiceFiscale_1
alle liti depositata telematicamente il 14.03.2024 in uno alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore.
APPELLANTE
E
con sede in Caserta Via Unità Italiana n. 28 (P. Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_3
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Riviera
di Chiaia n. 207 presso l'avv. Antonio Nardone (c.f. ) che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2
giusta procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 PER L'APPELLANTE come innanzi rappresentata e difesa, conclude, Controparte_2
e confida, nell'integrale accoglimento dell'appello principale e l'integrale rigetto dell'appello incidentale, per
relativa inammissibilità, ed infondato in fatto e in diritto, per le motivazioni innanzi riportate. Il tutto con
vittoria di spese e competenze di giudizio”.
PER L'APPELLATA: , reiterando l'impugnativa degli atti difensivi di controparte, in quanto Parte_2
inammissibili e destituiti di fondamento, nonché la contestazione della documentazione ex adverso prodotta,
irrilevante ai fini della decisione, riportandosi ai propri scritti e ai documenti depositati, insiste per
l'accoglimento delle richieste formulate e conclusioni rassegnate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato il 06.03.2017 la ha chiesto al Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere di condannare la a versarle la complessiva somma di €. 292.177,26, oltre Parte_2
interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, illegittimamente trattenuta sui mandati di pagamento emessi dalla mensilità di maggio 2014 ad agosto 2016, ordinandole di astenersi per il futuro dall'operare ulteriori trattenute sui crediti maturati e maturandi dalla ricorrente nel rispetto dei titoli giurisdizionali in prosieguo indicati.
A sostegno della domanda la ha riferito di operare nel territorio di competenza dell' Pt_1 Parte_2
sulla base di un rapporto di provvisorio accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale identificato dal codice n. 000101 e regolamentato da contratti annuali sottoscritti ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del D.
Lgs. 502/1992. In virtù di tali contratti, l'istante aveva reso in favore degli assistiti del le prestazioni CP_3
Part riportate nelle fatture mensilmente rimesse alla maturando, in riferimento alle annualità 2007, 2008 e 2009,
un credito di complessivi €.1.011.943,17 per il quale, in mancanza di pagamento, chiedeva ed otteneva dal
Tribunale di S. Maria C.V. il decreto ingiuntivo n. 791/2011 reso in data 01.07.2011. Tale decreto veniva
Part opposto dalla ma, nel corso del giudizio, il G.U. concedeva la provvisoria esecuzione dello stesso sino a concorrenza della somma di € 758.796,70.
Quindi, in virtù della provvisoria esecutività del decreto, in data 23.03.2013, veniva precettato alla
[...]
il pagamento della somma di € 1.060.430,37, di cui €.758.796,70 per sorta ed € 301.633,67 per interessi Pt_2
di mora, e stante il mancato pagamento del dovuto veniva spiegato intervento nella procedura di espropriazione presso terzi R.G. n. 5822/2010, pendente in danno della presso il Tribunale di Roma, dove, in Parte_2
esecuzione del piano di riparto, alla società istante veniva assegnata la somma regolarmente incassata di €
pagina 2 di 12 758.796,70 in virtù di ordinanza depositata il 18/10/2013.
Part
Sennonché la con nota del Dirigente del Servizio Bilancio prot. 613/EF del 19.06.2014, ritenendo che il rispetto dei vincoli di bilancio dell' fosse dovuto anche a fronte di un provvedimento CP_1
giurisdizionale, decideva di recuperare le somme incassate con tale ordinanza di assegnazione predisponendo unilateralmente un piano decennale di rientro della somma, maggiorata di interessi legali, per il quale emetteva una nota debito (la n. 2706/2014) per € 38.255,29, fissando la rata mensile in € 6.647,37 ed iniziando così il recupero della somma sul primo mandato di pagamento utile successivo, operando la prima trattenuta sulla base del piano di rientro e proseguendo con l'illegittimo recupero sino all'ultimo mandato di pagamento precedente al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
Sulla scorta dello stesso titolo, ovvero il decreto ingiuntivo n. 791/2011, l'istante aveva poi spiegato un ulteriore intervento, per l'importo dovuto a saldo di € 302.085,37, nella procedura di espropriazione presso terzi
R.G. n. 37091/2010 pendente nei confronti della presso il Tribunale di Roma, dove la somma, Parte_2
anch'essa regolarmente incassata, le veniva assegnata con ordinanza depositata in data 6/6/2014. Anche in tal caso la con nota del Dirigente del Servizio Bilancio prot. 242/EF del 23/2/2015, aveva tuttavia deciso di Pt_2
recuperare il saldo incassato dalla istante predisponendo un ulteriore piano di rientro della somma, maggiorata di interessi legali, per il quale emetteva la nota di debito n. 18/2015 per € 15.481,71, fissando la rata mensile in €
2.646,39 ed iniziando il recupero sul primo mandato di pagamento utile successivo, il n. 5457 del 20/3/2015, e proseguendo con l'illegittimo recupero sino al deposito del ricorso.
Ha ancora riferito la ricorrente che il decreto ingiuntivo n. 791/2011, a cui in corso di causa veniva concessa provvisoria esecuzione per € 758.796,70, con la sentenza n. 3236/2015 emessa a definizione del
Part giudizio di opposizione, veniva revocato ma la veniva al contempo condannata al pagamento della maggior somma di €. 859.182,93, sempre oltre interessi moratori, che per differenza veniva incassata con un ulteriore atto di intervento nella procedura di esecuzione presso terzi R.G.E. n. 8671/2014 pendente innanzi il Tribunale di
Roma. Ancora, per le prestazioni rese nell'anno 2010, la ricorrente vantava nei confronti della un Parte_2
credito di complessivi € 429.380,00 e, non avendo ricevuto il pagamento, aveva richiesto e ottenuto dal
Tribunale Sammaritano il decreto ingiuntivo n. 875/2011 del 25/7/2011 che, essendo stato tardivamente opposto dalla Azienda Sanitario debitrice, veniva dichiarato esecutivo con sentenza n. 361/2012 del 20.06.2012.
Lo stesso accadeva per le prestazioni rese nel mese di febbraio 2011 rispetto alle quali l'istante vantava un pagina 3 di 12 credito di € 212.788,00 per il quale, non avendone ricevuto il pagamento, otteneva il decreto ingiuntivo n.
986/2011 del 14/09/2011 tardivamente opposto dalla ASL debitrice e dichiarato esecutivo con sentenza n.
258/2012 del 10/05/2012.
Di conseguenza la S.D.P., in forza dei decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi n. 875/2011 e n.
986/2011, spiegava un unico atto di intervento nella procedura di espropriazione presso terzi R.G. n. 7141/2012
pendente nei confronti della presso il Tribunale di Roma ottenendo l'assegnazione della somma Parte_2
Part complessiva di € 684.430,71. Il Dirigente del Servizio Bilancio della non appena aveva contezza di tale ulteriore ordinanza di assegnazione, con nota prot. 648/EF del 25/5/2015 aveva però deciso di recuperare anche la predetta somma predisponendo un ennesimo piano di rientro, emettendo una nota debito (la n. 476/2014) per €
32.910,80 e fissando la rata mensile in € 5.625,66 con inizio del recupero sul primo mandato di pagamento utile
(n. 10418 del 16/6/2015).
Part
Infine, per le residue prestazioni rese nell'anno 2011, la aveva maturato un credito a saldo di complessivi € 431.203,33 che non veniva onorato con conseguente richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo
Part n. 534/2012 del 14.06.2012, opposto dalla e reso provvisoriamente esecutivo per il minor importo di €.
344.058,25, in forza del quale, in data 29/01/2015, veniva intimato alla il pagamento dell'importo Parte_2
complessivo di € 370.562,48 per poi proporre intervento nella procedura di espropriazione presso terzi R.G. n.
13837/2013 pendente nei confronti della presso il Tribunale di Roma, dove in data 28/07/2015 Controparte_1
gli veniva assegnato l'intero credito.
Ancora una volta, sulla falsariga di quanto in precedenza accaduto, alla notizia di questa ordinanza di
Part Part assegnazione la aveva deciso di recuperare quanto assegnato dal G.E. alla predisponendo un altro piano di rientro della somma maggiorata di interessi legali, emettendo la nota di debito n. 476/2014 e fissando la rata mensile in € 2.940,03 con inizio del recupero sul mandato n. 20294 del 17/11/2015 e proseguendo con quelli successivi sino alla data del ricorso.
Ciò ad onta del fatto che il decreto ingiuntivo n. 534/2012, a cui era stata data in corso di causa provvisoria esecutività per la minor somma di € 344.058,25, veniva confermato dalla sentenza n. 3417/2016 con rigetto totale dell'opposizione e conseguente condanna della al pagamento dell'intero credito di € Parte_2
431.203,33 che, per la differenza, pure veniva azionato ed era tuttora in fase di recupero per cui il Dirigente del
Part Servizio Bilancio della non aveva ancora predisposto alcun piano unilaterale di rientro.
pagina 4 di 12 Alla luce di quanto esposto nessun dubbio poteva essere nutrito circa la legittimità dell'incasso delle somme portate da titoli giudiziari esecutivi che, benché opposti dalla in un solo caso (il decreto Parte_2
ingiuntivo 791/2011 per i saldi 2007, 2008 e 2009) vedevano una riduzione della somma inizialmente ingiunta ad opera della sentenza che decideva l'opposizione: incassi coattivi ancor più legittimati dalla mancata impugnazione delle sentenze che i decreti ingiuntivi avevano confermato o solo parzialmente ridotto.
Part
Di converso sicuramente illegittimo era il comportamento della che riteneva di non essere obbligata a rispettare i provvedimenti giurisdizionali e che, sino al 30/11/2016, aveva sottratto arbitrariamente dai mandati di pagamento la non esigua somma di € 292.177,26.
La costituitasi in giudizio, non ha contestato va i fatti dedotti dalla ricorrente ma ha anzi Parte_2
riconosciuto espressamente di aver trattenuto, a partire dalla mensilità di maggio del 2014 e sino a quella di
Part agosto 2016, la somma complessiva di € 292.177,26 sui mandati di pagamento emessi in favore della al fine di recuperare le somme riscosse dal Centro accreditato in una procedura di espropriazione mobiliare presso terzi intentata contro l' affermando di essersi legittimamente determinata in tal senso in applicazione CP_1
dell'istituto della regressione tariffaria, volto a garantire il rispetto dei tetti di spesa sanitaria.
Con ordinanza depositata il 13.05.2021 e comunicata nella stessa data il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ha accolto il ricorso condannando la al pagamento della somma di € 292.177,26, oltre Parte_2
interessi legali dal 31.03.2016 al saldo, ed al rimborso delle spese di lite avversarie sulla scorta della seguente
Part motivazione:“…Sostanzialmente la parte ricorrente si lamenta delle illegittime trattenute effettuate dall' su
somme dovute in base a titoli giurisdizionali. La legittimazione attiva della parte è ampiamente comprovata
Par dalla documentazione depositata. I fatti non sono contestati così come l'importo delle somme trattenuto dall'
Part L' ha trattenuto illegittimamente tali somme poiché le stesse sono dovute in base a titoli giurisdizionali.
Part
L' avrebbe dovuto far valere il limite della regressione tariffaria in sede di opposizione a decreto
ingiuntivo come appare aver fatto in un caso. Infatti, nella sentenza allegata dalla parte ricorrente si legge che
Par l' ha opposto tale limite della regressione tariffaria ma il giudice ha rigettato l'opposizione.
Come è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile per cui tale limite avrebbe dovuto essere
Par opposto dall' in sede giurisdizionale. La somme dovute in base a titoli giurisdizionali non possono essere
Par arbitrariamente decurtate dall' per cui sono dovute. Ne consegue che la domanda deve essere accolta con
Par conseguente condanna dell' al pagamento della somma di euro 292.177,26.
pagina 5 di 12 Non si ritiene di riconoscere gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 poiché trattasi di somme di cui è
stata disposta una illegittima trattenuta e non di somme dovute in base ad una transazione commerciale
Gli interessi legali decorrono dalla data della messa in mora allegata del 31.03.2016 al soddisfo. Non si
Par ritiene inoltre di accogliere la domanda della parte ricorrente di ordinare all' di astenersi per il prosieguo
ad operare trattenute sui crediti maturati e maturandi per il noto di divieto di ordine di facere da parte del G.O.
alla pubblica amministrazione”.
§§§§§§
Con atto notificato il 31.05.2021 ed iscritto a ruolo il 03.06.2021 la ha proposto tempestivo Parte_1
appello avverso tale ordinanza indicando quale data di prima udienza il giorno 11.10.2021 e chiedendo a questa
Corte di riformare parzialmente la decisione impugnata condannando la al pagamento della somma Parte_2
di € 292.177,26 oltre interessi ai sensi del D. Lgs 231/2002 a valere sulle ritenute operate dall' Controparte_1
con i mandati di pagamento emessi dall'aprile 2014 al mese di agosto 2016 in applicazione del piano di
[...]
rientro o, in subordine, riconoscendo gli interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. - che rimanda al D. lgs. n.
231/2002 - dal deposito del ricorso al saldo.
Con comparsa di risposta depositata il 14.06.2021 si è tempestivamente costituita l' Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame avversario e proponendo a sua volta appello incidentale diretto ad ottenere, in totale riforma della decisione impugnata, il rigetto della domanda proposta in prime cure dalla Parte_1
La causa, acquisita la visibilità telematica del fascicolo di primo grado, con ordinanza comunicata il
18.07.2025 è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza.
§§§§§§
La attraverso l'appello principale, censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha Parte_1
affermato: “Non si ritiene di riconoscere gli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 poiché trattasi di somme di
cui è stata disposta una illegittima trattenuta e non di somme dovute in base ad una transazione commerciale.
Gli interessi legali decorrono dalla data della messa in mora allegata del 31.03.2016 al soddisfo”.
Deduce l'appellante che le trattenute di cui si discorre sono state operate dalla sulle fatture Parte_2
mensilmente emesse dalla S.D.P. dal maggio 2014 e sino all'agosto 2016 le quali sono state pagate solo pagina 6 di 12 parzialmente, come si evince dai mandati di pagamento in atti, per un importo totale mancante di € 292.177,26 e la cui mancata corresponsione è stata giustificata dall' in virtù di note di debito Controparte_1
illegittimamente emesse per il recupero di importi già incassati dalla Struttura in virtù di sentenze e CP_4
decreti ingiuntivi.
Il termine “trattenuta” è pertanto da ritenersi atecnico, poiché con esso si è inteso far riferimento ad un inadempimento parziale, dal momento che le somme reclamate costituiscono parte integrante del credito portato dalle fatture emesse da aprile 2014 ad agosto 2016 e che sono state solo parzialmente pagate in virtù di un rapporto contrattuale (transazione commerciale), sicché l'affermazione del tribunale secondo cui gli interessi da ritardato pagamento ex artt. 4 e 5 D. lgs. n. 231/2002 non spettano, non venendo in esame somme dovute in base ad una transazione commerciale, è evidentemente erronea.
Part
La che avrebbe dovuto far valere a tempo debito la regressione tariffaria, ha infatti recuperato gli importi riscossi dalla in virtù di titoli giurisdizionali relativi ad annualità diverse (2007 -2011) sulle Pt_1
fatture emesse dalla società appellante per le annualità 2014-2016 e pertanto il credito della è quello Pt_1
derivante dalle fatture 2014-2016, emesse in base al rapporto con l' per prestazioni rese in Controparte_1
quegli anni e solo in parte pagate. Non vi sarebbe pertanto dubbio sul fatto che il credito azionato ed accertato dal Tribunale include anche gli interessi da ritardato pagamento ex artt. 4 e 5 D. Lgs n. 231 del 2002.
§§§§§§
Con il proposto appello incidentale la ha invece dedotto che la stessa sorta Controparte_1
capitale rivendicata da non le è dovuta sia perché l'appellante avrebbe espressamente riconosciuto di Pt_1
essere debitrice dell' delle somme per cui si è proceduto al recupero, limitandosi a chiedere un Parte_2
piano di rientro, sia perché controparte non ha depositato i contratti relativi alle annualità da cui scaturirebbe il diritto ai corrispettivi rivendicati.
Di conseguenza non spetterebbero nemmeno gli accessori del credito, sia pur della misura legale riconosciuta dall'autore dell'ordinanza impugnata, e men che mai gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002.
Con riguardo al primo di tali punti l' lamenta il mancato esame, da parte del Tribunale, Controparte_1
della lettera datata 1° febbraio 2016 con cui “con riferimento al recupero degli importi” Parte_1
Part preannunciatole dall' chiedeva: “… un unico piano di rientro”. Con tale missiva controparte avrebbe infatti riconosciuto espressamente di dover restituire all' le somme da recuperare in vista della Controparte_1
pagina 7 di 12 regressione tariffaria, limitandosi a chiedere di poterle restituire in maniera dilazionata.
In riferimento al secondo punto viene invece dedotto che ha omesso di depositare i contratti Parte_1
relativi alle annualità da cui scaturirebbero i corrispettivi pretesi in giudizio. Si evidenzia, in proposito, come i contratti stipulati da un'amministrazione pubblica, quand'anche questa agisca iure privatorum, debbono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, in ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt.
16 e 17, che la richiede ad substantiam come è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività
amministrativa e dell'osservanza dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 della Costituzione.
Sarebbe infine priva di rilevanza la tardività di tale eccezione in quanto l'assenza della forma scritta richiesta ad substantiam è sanzionata da nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
§§§§§§
L'appello incidentale, da esaminare in via prioritaria per ragioni di ordine logico, deve essere rigettato
Part perché infondato. E' infatti vero che, in tema di convenzionamento tra e istituzioni sanitarie private,
l'accreditamento provvisorio non è di per sé sufficiente ai fini dell'insorgenza del rapporto, di cui è un mero presupposto, risultando necessaria la stipula di un contratto scritto con cui la struttura privata si vincola al rispetto delle tariffe, delle condizioni di determinazione della regressione tariffaria e dei limiti di prestazioni erogabili e l'Ente Pubblico si obbliga al pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli utenti,
secondo le modalità ed i tempi stabiliti (cfr. così cass. n. 5213/2025).
E' tuttavia altrettanto vero che il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità o l'inesistenza di un contratto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo, con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e con il principio della domanda con la conseguenza che la nullità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, nel solo caso in cui sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un contratto la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda (cfr. per il principio Cass. S.U. n. 21095/2004 e Cass. n. 27920/2013).
Per tale motivo la giurisprudenza di legittimità, da epoca assai risalente, ritiene che il principio secondo cui la nullità può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - e può pertanto essere eccepita per la prima volta in appello - trova un fondamentale limite nel rispetto del thema decidendi su cui le parti abbiano avuto modo di difendersi reciprocamente ed il giudice abbia svolto le necessarie indagini con la pagina 8 di 12 conseguenza che detta eccezione di nullità è inammissibile in appello quando, per l'accertamento relativo, non sia sufficiente una mera valutazione dei documenti acquisiti al processo ma si richieda una nuova indagine, per acquisire un diverso materiale probatorio, con ampliamento radicale dell'oggetto del contraddittorio (cfr. così
Cass. n. 2154/1970).
Altrettanto pacifico è che la questione relativa alla titolarità del rapporto controverso, attinente al merito della lite, non si traduce in un'eccezione in senso stretto soggetta al regime decadenziale previsto dal sistema processuale ma, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa che è sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e che, quando con essa vengano introdotti nuovi temi di indagine, soggiace alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del “thema decidendum” e del “thema probandum”, con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal “thema decidendum” dei fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - si verifica quando il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite in giudizio ( cfr. in questi termini Cass. n. 3657/2015).
Va infine segnalato l'orientamento secondo cui le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (cfr. ad es. Cass. n. 20713/2023).
Dei principi sin qui enunciati occorre fare applicazione nella fattispecie in esame. La stipula tra la
[...]
e la dei contratti previsti dall'art.
8-quinquies D. lgs. n. 502 del 1992 per gli anni dal 2014 al Pt_2 Parte_1
2016 non è stata infatti oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado rappresentando il presupposto pacifico sulla cui base l ha predisposto i piani di rientro, ha operato le trattenute ed ha Controparte_1
corrisposto il corrispettivo residuo al Centro accreditato.
Part
La stessa deducendo l'applicabilità del sistema di regressione tariffaria sulla cui scorta ha operato questa sorta di “compensazione” con pretesi debiti pregressi del Centro, ha del resto implicitamente “ammesso”
l'esistenza del rapporto contrattuale con la anche per gli anni dal 2014 al 2016. Pt_1
Il thema decidendi ed il thema probandi, per come delineatosi in prime cure, non involveva dunque in alcun modo la discussione in merito alla spettanza o meno dei corrispettivi fatturati dalla negli anni dal Pt_1
pagina 9 di 12 prestazioni rese negli anni dal 2007 al 2011 - in virtù di provvedimenti giurisdizionali che ne avevano riconosciuto la spettanza ed a cui era stata data esecuzione coattiva.
Part
Ne consegue che l'eccezione di nullità/inesistenza sulla cui scorta la intende oggi paralizzare la pretesa attorea (neppure adducendo la mancata stipula dei contratti ex art.
8-quinquies D. lgs. n. 502/1992 ma semplicemente osservando che “ ha omesso di depositare i contratti relativi alle annualità da cui Parte_1
scaturirebbero i corrispettivi pretesi in giudizio) deve ritenersi preclusa in quanto, per accertare la stipula o meno di tali contratti, non è sufficiente esaminare i documenti già in atti ma occorrerebbe un supplemento di istruttoria volto ad acquisire altro materiale probatorio, con ampliamento radicale dell'oggetto del contraddittorio, che non può peraltro aver luogo inibendo l'art. 345 co. 3 c.p.c. la produzione in appello di nuovi documenti se non si prova che il loro mancato deposito in primo grado è dipeso da causa non imputabile. Il fatto tardivamente contestato resta pertanto definitivamente escluso dal “thema decidendum” - e come tale inopponibile in questo grado di giudizio - non essendo questa Corte nelle condizioni di poter accertare ex officio
l'esistenza o l'inesistenza dei contratti in base alle risultanze ritualmente acquisite.
Nessuna valenza confessoria può infine riconoscersi alla missiva del 1° febbraio 2016 con cui, come la
Part stessa riconosce, la si è limitata a chiedere che la restituzione delle somme imposta dall' Parte_1 [...]
attraverso le trattenute unilateralmente operate avvenga in maniera dilazionata senza per questo CP_1
riconoscere il diritto della controparte di ottenere tale restituzione.
§§§§§§
Evidentemente fondato è invece l'appello principale con cui la ha chiesto il riconoscimento degli Pt_1
interessi da ritardato pagamento ex artt. 4 e 5 D. lgs. n. 231/2002 maturati sulle somme oggetto delle trattenute via via operate dall' con i mandati di pagamento emessi dall'aprile 2014 al mese di agosto Controparte_1
2016 in applicazione del piano di rientro dalla stessa predisposto.
La Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 35092 del 14.12.2023, ha infatti affermato che rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto accessorio CP_3
all'accreditamento concluso con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.
pagina 10 di 12 §§§§§§
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti in relazione al valore della controversia dal D.M. n. 147 del
13.08.2022.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico della della sanzione prevista dall'art. 13 Parte_2
co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione, anche incidentale, rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale proposto dalla e per l'effetto, in parziale Parte_1 Pt_1 Parte_1
riforma dell'ordinanza n. 2087/2021 rep. del 13.05.2021 resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere
definizione del giudizio ex art. 702-bis e ss. c.p.c. n. 2228/2017 R.G., condanna la al pagamento Parte_2
in favore dell'appellante della somma di € 292.177,26 oltre interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231 del
2002 maturati sulle somme oggetto delle trattenute via via operate dall' con i mandati Controparte_1
di pagamento emessi a favore della dal mese di aprile 2014 al mese di agosto 2016. Pt_1
2) Rigetta l'appello incidentale proposto dalla avverso l'ordinanza decisoria di cui al capo di Parte_2
pronuncia che precede.
3) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dalla Parte_2 Parte_1
che si liquidano in € 1.821,00 per esborsi vivi ed in € 20.119,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
4) Dà atto dell'applicabilità, a carico della , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per Parte_2
la proposizione dell'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 19.12.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
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La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' CP_5
dr.ssa Antonella Mauriello
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2014 al 2016, in assenza del relativo titolo contrattuale, incentrandosi la controversia solo ed unicamente sulla legittimità delle trattenute operate su tali corrispettivi in vista del recupero di somme incassate dal - per Pt_3