CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2836/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15064/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500014790000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500014790000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1101/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente ricorre nei confronti della Regione Campania e della Agenzia delle Entrate Riscossione avverso il preavviso di fermo amministrativo an. 07180202500014790000 e le sottostanti cartelle per
Tassa Auto 2017 e 2018, rilevando che, mancando atti interruttivi, è intervenuta decadenza e, comunque, prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RIscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato in parte.
Per la cartella di pagamento n. 07120240011586991000 asseritamente notificata in data 20.05.2024 per mancato pagamento tassa automobilistica 2018, dell'importo di €. 236,72, non è stata depositata relativa di notifica completa.
E' invece, provata la notifica della cartella di pagamento n. 071202401333042567000 asin data
23.01.2025 per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2017 (oltre che per altre voci non di competenza del giudice tributario).
Le spese vanno poste a carico degli enti, soccombenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di Buono Sabetta limitatamente alla cartella n. 07120240011586991000, che annulla.
Rigetta il ricorso nel resto. Condanna gli enti resistenti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 280 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15064/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500014790000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500014790000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1101/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente ricorre nei confronti della Regione Campania e della Agenzia delle Entrate Riscossione avverso il preavviso di fermo amministrativo an. 07180202500014790000 e le sottostanti cartelle per
Tassa Auto 2017 e 2018, rilevando che, mancando atti interruttivi, è intervenuta decadenza e, comunque, prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RIscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato in parte.
Per la cartella di pagamento n. 07120240011586991000 asseritamente notificata in data 20.05.2024 per mancato pagamento tassa automobilistica 2018, dell'importo di €. 236,72, non è stata depositata relativa di notifica completa.
E' invece, provata la notifica della cartella di pagamento n. 071202401333042567000 asin data
23.01.2025 per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2017 (oltre che per altre voci non di competenza del giudice tributario).
Le spese vanno poste a carico degli enti, soccombenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di Buono Sabetta limitatamente alla cartella n. 07120240011586991000, che annulla.
Rigetta il ricorso nel resto. Condanna gli enti resistenti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 280 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.