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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1466/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione
S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 1466/2024 V.G. R.G.
promossa con ricorso congiunto da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Torino via Avigliana n.7/74 presso lo studio dall'Avv. Palmira Miglietta che lo rappresenta e difende per delega in atti;
e
C.F. nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Torino Corso Re Umberto 56,
presso lo studio dall'Avv. Giuseppe Mangiardi, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere
separati e, conseguentemente dichiarare lo scioglimento della comunione legale dei beni tra i
coniugi ex art. 191 c.c. alle seguenti
Condizioni
1) La casa coniugale/familiare sita in Volpiano via Raffaello Sanzio n.1 p.t. viene assegnata
alla signora unitamente agli arredi che la compongono. Parte_2
Per_ 2) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e avrà residenza e
dimora stabile presso l'abitazione della madre.
3) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore ogni 15 giorni durante il Parte_1
fine settimana (dalle ore 10 del sabato fino alle ore 21 della domenica), stante gli impegni
lavorativi infrasettimanali del padre. Il padre preleverà la minore presso l'abitazione della
madre (alle ore 10 del sabato) e ivi la riporterà entro l'orario stabilito (alle ore 21 della
domenica), salvo diversi accordi intervenuti.
Per_ 4) Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ogni genitore 15 (quindici)
giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Ogni genitore dovrà
comunicare all'altro il luogo di vacanza dove si recherà con la figlia e dovrà comunicare
nome della struttura ricettiva che li ospita.
Per_ 5) Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, dal 24 al 30
dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Ogni genitore dovrà
recarsi presso la residenza dell'altro per prelevare o riaccompagnare la minore.
6) La minore trascorrerà le vacanze pasquali secondo le seguenti modalità, tenendo conto del
calendario scolastico: tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro ad anni alterni.
Pag. 2 di 6 Per_ 7) Il signor e la signora stabiliscono che, fino a che la minore non Parte_1 Pt_2
avrà a disposizione un cellulare proprio, per sentire la figlia telefonicamente durante la
settimana, il padre chiamerà al telefono cellulare di in un orario da Parte_2
concordare e comunque dalle 20:00 alle 21:00 anche tutti i giorni.
8) verserà entro il giorno 15 di ogni mese in favore di Parte_1 Parte_2
, l'importo di 200 euro (duecentoeuro) a titolo di contributo al mantenimento della
[...]
Per_ figlia minore oltre al 50% delle spese scolastiche e al 50% delle spese sanitarie non
coperte dal SSN. L'assegno quale contributo al mantenimento della minore decorrerà da
maggio 2024. Per quanto riguarda il conteggio delle spese extra si fa riferimento al
Per_ Protocollo di Intesa Tribunale di Ivrea, precisando che la minore frequenta una scuola
di danza e le spese di iscrizione e di frequenza saranno divise al 50 % tra i coniugi. Ogni
altra attività extrascolastica dovrà essere concordata tra i genitori.
9) verserà entro il giorno 15 di ogni mese in favore di Parte_1 Parte_2
, l'importo di 100 euro (centoeuro) a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...]
il quale, ancorché maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente. Il Per_2
padre verserà anche il 50% delle spese scolastiche e il 50% delle spese sanitarie non coperte
dal SSN. L'assegno quale contributo al mantenimento del figlio decorrerà da Per_2
maggio 2024. Per quanto riguarda il conteggio delle spese extra si fa riferimento al
Protocollo di Intesa Tribunale di Ivrea.
10) Il figlio maggiorenne vedrà il padre secondo i suoi desideri e i suoi impegni. Per_2
11) L'assegno unico per i figli sarà percepito unicamente dalla signora Parte_2
12) Quando diverrà economicamente indipendente e l'assegno di mantenimento Per_2
Per_ per lui non sarà più necessario nè versato, l'assegno di mantenimento per sarà di 250
euro mensili oltre alle spese come da punto 10).
13) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di
adeguati redditi propri e capacità lavorativa.
Pag. 3 di 6 14) I signori e si impegnano a mantenere il c/c bancario acceso presso la Pt_2 Parte_1
Banca BNL per far fronte solo ed esclusivamente al pagamento del mutuo che ad oggi grava
sulla casa familiare.
15) La signora ed il sig. verseranno entro il 28 di Parte_2 Parte_1
ogni mese, sul c/c cointestato ed acceso presso la Banca BNL Filiale di Corso Francia Torino,
ciascuno il 50% dell'importo mensile relativo al mutuo (tasso variabile) che ad oggi grava
sulla casa familiare sita in Via Raffaello Sanzio n. 1 Volpiano (TO).
16) Le spese legali sono integralmente compensate.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella IG esprime parere favorevole”, in data del 23.07.24.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 25.06.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio a Torino l'11.07.2002, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino, Atto N. 353
parte 1 - anno 2002 - Comune di TORINO (TO) - Ufficio 1);
Per_
- dall'unione dei coniugi sono nati il figlio a Torino il 31.10.2003 e , a Per_2
HI (To) il 03.08.2014; entrambi i figli vivono nella casa familiare sita in
Volpiano e non sono economicamente autosufficienti. lavora Per_2
Per_ saltuariamente mentre frequenta la scuola obbligatoria;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Pag. 4 di 6 Con provvedimento del 28 gennaio 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile in Torino l'11.07.2002 (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Torino atto N. 353 parte 1 - anno 2002 - Comune di TORINO -
Ufficio 1).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi,
in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della moglie ricorrente
(ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile in Torino l'11.07.22, (trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Torino trascritto, Atto N. 353 parte 1 - anno 2002 -
Comune di TORINO (TO) - Ufficio 1);
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 1 aprile 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1466/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione
S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 1466/2024 V.G. R.G.
promossa con ricorso congiunto da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Torino via Avigliana n.7/74 presso lo studio dall'Avv. Palmira Miglietta che lo rappresenta e difende per delega in atti;
e
C.F. nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Torino Corso Re Umberto 56,
presso lo studio dall'Avv. Giuseppe Mangiardi, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere
separati e, conseguentemente dichiarare lo scioglimento della comunione legale dei beni tra i
coniugi ex art. 191 c.c. alle seguenti
Condizioni
1) La casa coniugale/familiare sita in Volpiano via Raffaello Sanzio n.1 p.t. viene assegnata
alla signora unitamente agli arredi che la compongono. Parte_2
Per_ 2) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e avrà residenza e
dimora stabile presso l'abitazione della madre.
3) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore ogni 15 giorni durante il Parte_1
fine settimana (dalle ore 10 del sabato fino alle ore 21 della domenica), stante gli impegni
lavorativi infrasettimanali del padre. Il padre preleverà la minore presso l'abitazione della
madre (alle ore 10 del sabato) e ivi la riporterà entro l'orario stabilito (alle ore 21 della
domenica), salvo diversi accordi intervenuti.
Per_ 4) Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ogni genitore 15 (quindici)
giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Ogni genitore dovrà
comunicare all'altro il luogo di vacanza dove si recherà con la figlia e dovrà comunicare
nome della struttura ricettiva che li ospita.
Per_ 5) Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, dal 24 al 30
dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Ogni genitore dovrà
recarsi presso la residenza dell'altro per prelevare o riaccompagnare la minore.
6) La minore trascorrerà le vacanze pasquali secondo le seguenti modalità, tenendo conto del
calendario scolastico: tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro ad anni alterni.
Pag. 2 di 6 Per_ 7) Il signor e la signora stabiliscono che, fino a che la minore non Parte_1 Pt_2
avrà a disposizione un cellulare proprio, per sentire la figlia telefonicamente durante la
settimana, il padre chiamerà al telefono cellulare di in un orario da Parte_2
concordare e comunque dalle 20:00 alle 21:00 anche tutti i giorni.
8) verserà entro il giorno 15 di ogni mese in favore di Parte_1 Parte_2
, l'importo di 200 euro (duecentoeuro) a titolo di contributo al mantenimento della
[...]
Per_ figlia minore oltre al 50% delle spese scolastiche e al 50% delle spese sanitarie non
coperte dal SSN. L'assegno quale contributo al mantenimento della minore decorrerà da
maggio 2024. Per quanto riguarda il conteggio delle spese extra si fa riferimento al
Per_ Protocollo di Intesa Tribunale di Ivrea, precisando che la minore frequenta una scuola
di danza e le spese di iscrizione e di frequenza saranno divise al 50 % tra i coniugi. Ogni
altra attività extrascolastica dovrà essere concordata tra i genitori.
9) verserà entro il giorno 15 di ogni mese in favore di Parte_1 Parte_2
, l'importo di 100 euro (centoeuro) a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...]
il quale, ancorché maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente. Il Per_2
padre verserà anche il 50% delle spese scolastiche e il 50% delle spese sanitarie non coperte
dal SSN. L'assegno quale contributo al mantenimento del figlio decorrerà da Per_2
maggio 2024. Per quanto riguarda il conteggio delle spese extra si fa riferimento al
Protocollo di Intesa Tribunale di Ivrea.
10) Il figlio maggiorenne vedrà il padre secondo i suoi desideri e i suoi impegni. Per_2
11) L'assegno unico per i figli sarà percepito unicamente dalla signora Parte_2
12) Quando diverrà economicamente indipendente e l'assegno di mantenimento Per_2
Per_ per lui non sarà più necessario nè versato, l'assegno di mantenimento per sarà di 250
euro mensili oltre alle spese come da punto 10).
13) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di
adeguati redditi propri e capacità lavorativa.
Pag. 3 di 6 14) I signori e si impegnano a mantenere il c/c bancario acceso presso la Pt_2 Parte_1
Banca BNL per far fronte solo ed esclusivamente al pagamento del mutuo che ad oggi grava
sulla casa familiare.
15) La signora ed il sig. verseranno entro il 28 di Parte_2 Parte_1
ogni mese, sul c/c cointestato ed acceso presso la Banca BNL Filiale di Corso Francia Torino,
ciascuno il 50% dell'importo mensile relativo al mutuo (tasso variabile) che ad oggi grava
sulla casa familiare sita in Via Raffaello Sanzio n. 1 Volpiano (TO).
16) Le spese legali sono integralmente compensate.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella IG esprime parere favorevole”, in data del 23.07.24.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 25.06.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio a Torino l'11.07.2002, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino, Atto N. 353
parte 1 - anno 2002 - Comune di TORINO (TO) - Ufficio 1);
Per_
- dall'unione dei coniugi sono nati il figlio a Torino il 31.10.2003 e , a Per_2
HI (To) il 03.08.2014; entrambi i figli vivono nella casa familiare sita in
Volpiano e non sono economicamente autosufficienti. lavora Per_2
Per_ saltuariamente mentre frequenta la scuola obbligatoria;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Pag. 4 di 6 Con provvedimento del 28 gennaio 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile in Torino l'11.07.2002 (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Torino atto N. 353 parte 1 - anno 2002 - Comune di TORINO -
Ufficio 1).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi,
in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della moglie ricorrente
(ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile in Torino l'11.07.22, (trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Torino trascritto, Atto N. 353 parte 1 - anno 2002 -
Comune di TORINO (TO) - Ufficio 1);
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 1 aprile 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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