CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 642/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_2 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A800356 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A800356 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A800356 2024 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1225/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 per il ricorrente conferma l'accorco conciliativo fatto con ADE e chiede la cessata materia del contendere. Resistente/Appellato: La Nominativo_1 per ADE conferma la conciliazione e chiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E. - Direzione Provinciale di Enna- l'avviso di accertamento n. TYU01A800356/2024 notificato il 30/05/2025 avente ad oggetto Irpef, addizionale regionale irpef, addizionale comunale irpef e relativi sanzioni, interessi e spese di notifica pe l'anno 2017, in base al quale viene richiesto l'importo complessivo di euro 7.011,69.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le motivazioni riportate nello scritto difensivo inoltrato.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E. di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che dalla documentazione versata in atti risulta un successivo accordo conciliativo, sottoscritto dalle parti, in data 20/11/2025, in base al quale viene richiesta, dall'A.D.E. di Enna, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, questa Corte di Giustizia Tributaria dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, dichiara la estinzione del procedimento con compensazione delle spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 642/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_2 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A800356 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A800356 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A800356 2024 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1225/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 per il ricorrente conferma l'accorco conciliativo fatto con ADE e chiede la cessata materia del contendere. Resistente/Appellato: La Nominativo_1 per ADE conferma la conciliazione e chiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E. - Direzione Provinciale di Enna- l'avviso di accertamento n. TYU01A800356/2024 notificato il 30/05/2025 avente ad oggetto Irpef, addizionale regionale irpef, addizionale comunale irpef e relativi sanzioni, interessi e spese di notifica pe l'anno 2017, in base al quale viene richiesto l'importo complessivo di euro 7.011,69.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le motivazioni riportate nello scritto difensivo inoltrato.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E. di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che dalla documentazione versata in atti risulta un successivo accordo conciliativo, sottoscritto dalle parti, in data 20/11/2025, in base al quale viene richiesta, dall'A.D.E. di Enna, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, questa Corte di Giustizia Tributaria dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, dichiara la estinzione del procedimento con compensazione delle spese.