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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/03/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7221/2023
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 20.3.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 5 N. R.G. 7221 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7221 /2023 promossa da:
– p. I.V.A. - in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.rappresentata e difesa dall'avv. Carozza Antonio presso il cui studio legale in S. Marco E. (CE) alla via Domenico nr. 21 elettivamente domicilia;
PARTE ATTRICE
contro
Controparte_2
PARTE CONVENUTA (CONTUMACE)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t. dopo aver premesso di essere titolare di un'attività commerciale avente ad oggetto materiale edile, rappresentava che dal mese di febbraio del 2010, fino al mese di aprile del 2012, veniva consegnato materiale edile a , titolare della ditta individuale Costruzioni Bidi Persona_1 che sarebbe rimasto debitore dell'importo di € 45.349,19.
pagina 2 di 5 La notifica nei confronti del convenuto si perfezionava ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e quest'ultimo rimaneva contumace.
Parte attrice a sostegno della propria pretesa ha depositato alcune fatture e documenti di trasporto.
Non essendo state depositate memorie ex art. 171 ter c.p.c. né articolati mezzi istruttori, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione.
La domanda è infondata.
In primo luogo, si osserva che la domanda non supera il vaglio di necessaria precisione e chiarezza.
La prospettazione attorea si presenta contraddittoria e lacunosa al punto da apparire a tratti incerta sia sul piano della causa petendi che del petitum, prima ancora che sul piano probatorio, su quello dell'allegazione.
Quanto al primo profilo, si legge nell'incipit della domanda che la pretesa riguarda presunte forniture di materiale edile effettuate tra febbraio 2010 ed aprile 2012 (“dal mese di febbraio del 2010, fino al mese di aprile del 2012, presso il suddetto deposito è stato ritirato materiale edilizia”) ma successivamente alla seconda pagina della citazione viene fatto riferimento a forniture asseritamente eseguite tra gennaio 2008 e gennaio 2009 ( “al convenuto, si verificavano;
dal mese di gennaio del 2008, al mese di gennaio
2009, come risulta dai d.d.t. in atti , che venivano seguite dalle fatture commerciale, emesse dalla società attrice e, consegnate o ritirate dal convenuto”).
Anche il quantum oggetto della domanda è del tutto incerto, atteso che a pag. 3 dell'atto di citazione si legge: “ con sede in Caserta alla Controparte_2
via Acquaviva nr. 298 con partita I.V.A. nr. ….e debitore a P.IVA_2 tutt'ora, come descritto nei suddetti d.d.t. e fatture, per l'importo complessivo di Euro 45.349,19”; mentre nelle conclusioni si legge: “per ivi sentirlo, condannare, previa declaratoria di responsabilità in ordine alla pagamento della somma. di Euro 38.499,05, dovutagli per il pagamento della merce ritirata presso il deposito della società attrice dai dipendenti e del convenuto”.
pagina 3 di 5 In ogni caso, nel merito, la domanda di condanna basata solo sulla produzione delle fatture, non è stata neppure provata quanto al suo fondamento.
Come noto le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non possono costituire prova in favore della stessa parte che ha formato il documento. Quanto al valore probatorio della fattura commerciale, va precisato che esso si atteggia in modo diverso a seconda del giudizio, per cui la sola fattura è sufficiente per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma può al massimo costituire un mero indizio nel giudizio a cognizione piena. Inoltre non determina neppure inversione dell'onere probatorio, pertanto l'attore avrebbe dovuto dimostrare il suo credito mediante gli ordinari mezzi di prova (si v. da ultimo: Tribunale , Bari , sez. II , 12/09/2024
, n. 3803; Corte appello , Napoli , sez. VII , 11/10/2023 , n. 4300; Tribunale ,
Roma , sez. XVII , 09/10/2023 , n. 14274; Tribunale , Pisa , 23/03/2023 , n.
438).
Tuttavia l'attore non ha articolato alcun mezzo istruttorio, né in domanda, né nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. che non ha utilizzato per il deposito di alcun atto difensivo. Inoltre, i documenti di trasporto – ove presenti - sono incompleti, mancando in essi l'indicazione del prezzo e molti non recano la firma del convenuto. A ciò si aggiunga, infine l'anomalia della circostanza di un credito azionato per la prima volta a distanza di oltre un decennio, senza alcuna precedente lettera di messa in mora documentata.
Neppure può essere accolta l'istanza di remissione in termini per depositare le tre memorie ex art. 171 ter c.p.c. formulata dall'attore sul generico presupposto che la linea internet dove era ubicato lo studio è stata guasta per tre giorni, atteso che, a prescindere da ogni considerazione, pur dirimente, in merito alla mancata prova del fatto non imputabile richiesta ai fini della rimessione in termini dal comma II dell'art. 153 c.p.c., è di rilievo la circostanza che le memorie ex art. 171 ter c.p.c. si depositano in un lasso di tempo decisamente più lungo di 3 giorni.
pagina 4 di 5 Per le ragioni espresse la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda.
- Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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