Art. 6. (Istituzione della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni)
L' articolo 1 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 , viene sostituito dal seguente:
"E' istituita presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di grado universitario con lo scopo di impartire una istruzione superiore nel campo delle telecomunicazioni".
I commi secondo , terzo e quarto dell'articolo 2 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 , modificato dallo articolo 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, numero 1421 , sono sostituiti dai seguenti:
"I corsi complementari, nel numero massimo di 20, saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per la pubblica istruzione.
Oltre agli insegnamenti suddetti possono essere tenute conferenze dai professori della scuola, da professori universitari e da altre persone note nel campo scientifico sia per le telecomunicazioni che per la posta e il banco-posta.
I corsi hanno la durata di un anno scolastico.
Fino a quando non sara' provveduto alla nomina dei professori ordinari a totale copertura dell'organico stabilito nella tabella A annessa alla legge 5 giugno 1954, n. 317 , in corrispondenza dei posti non coperti l'incarico dell'insegnamento dei corsi fondamentali della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni puo' essere affidato anche a funzionari delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di direttore centrale che, muniti della laurea in ingegneria o in fisica, abbiano la libera docenza in materie affini presso istituti di istruzione superiore. L'incarico e' conferito annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Il funzionario al quale viene conferito l'incarico di cui al precedente comma e' dispensato, per tutta la durata dell'incarico stesso, dalle proprie normali funzioni.
Il diploma di specializzazione in telegrafia e telefonia di cui agli articoli 3, comma secondo, e 12 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 , assume la denominazione di "diploma di specializzazione superiore in telecomunicazioni".
L' articolo 1 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 , viene sostituito dal seguente:
"E' istituita presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di grado universitario con lo scopo di impartire una istruzione superiore nel campo delle telecomunicazioni".
I commi secondo , terzo e quarto dell'articolo 2 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 , modificato dallo articolo 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, numero 1421 , sono sostituiti dai seguenti:
"I corsi complementari, nel numero massimo di 20, saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per la pubblica istruzione.
Oltre agli insegnamenti suddetti possono essere tenute conferenze dai professori della scuola, da professori universitari e da altre persone note nel campo scientifico sia per le telecomunicazioni che per la posta e il banco-posta.
I corsi hanno la durata di un anno scolastico.
Fino a quando non sara' provveduto alla nomina dei professori ordinari a totale copertura dell'organico stabilito nella tabella A annessa alla legge 5 giugno 1954, n. 317 , in corrispondenza dei posti non coperti l'incarico dell'insegnamento dei corsi fondamentali della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni puo' essere affidato anche a funzionari delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di direttore centrale che, muniti della laurea in ingegneria o in fisica, abbiano la libera docenza in materie affini presso istituti di istruzione superiore. L'incarico e' conferito annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Il funzionario al quale viene conferito l'incarico di cui al precedente comma e' dispensato, per tutta la durata dell'incarico stesso, dalle proprie normali funzioni.
Il diploma di specializzazione in telegrafia e telefonia di cui agli articoli 3, comma secondo, e 12 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 , assume la denominazione di "diploma di specializzazione superiore in telecomunicazioni".