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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2145/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
AN EL, LA
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14462/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084102841000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 596/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 16.9.2024, la Ricorrente
1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720249084102841000, notificata tramite PEC il 19/07/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Direzione Regionale Lazio, relativa alla cartella di pagamento n. 9720230168798267000, riguardante la Dichiarazione Modello IVA 2020 presentata per il periodo d'imposta 2019 (ruolo n. 2023/253122 reso esecutivo in data 12/05/2023, consegnato in data 10/06/2023, Partita 8TJN 2019H T200219094646328200000001/D), a titolo di presunto saldo IVA 2019 di euro 25.900,00, presunto minor credito IVA 2019 di euro 13.041,00, oltre sanzioni ed interessi dovuto a seguito del controllo automatizzato (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.
P.R. n. 633/1972) sulla Dichiarazione Modello IVA 2020 presentata per il periodo d'imposta 2019
(Comunicazione n. 0122651720401 notificata il 27/11/2022; Codice atto 54980352014). Il debito era fondato sulla circostanza che il credito IVA 2018 non era correttamente riportato nel rigo VL9 della Dichiarazione
IVA 2020, e pertanto non poteva essere considerato ai fini della compensazione e che i versamenti effettuati nel 2019 non sarebbero riconducibili con certezza ad una restituzione del credito IVA in ravvedimento operoso.
La ricorrente eccepiva che La società aveva regolarmente indicato nel rigo VL8 della Dichiarazione IVA 2020 un credito IVA proveniente dal periodo d'imposta 2018, pari a € 38.941,00. Tale credito non era stato riportato nel rigo VL9, in quanto la società aveva spontaneamente provveduto a restituirlo tramite versamenti eseguiti mediante Modelli F24 nel corso del 2019, come da documentazione allegata al ricorso.
L'Agenzia delle Entrate D.P.1 si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto a censurare vizi della prodromica cartella di pagamento, regolarmente ricevuta dalla parte, la cui notifica non era messa in discussione e, pertanto, l'impugnazione era inammissibile, ai sensi dell'art. 19 del
Dl.gs 546/92.
In data 29.4.2025 la ricorrente depositava una memoria illustrativa, con cui rilevava tra l'altro che successivamente al deposito del ricorso la controparte aveva notificato un ppt.
La causa era chiamata all'udienza del 16.1.2026, nel corso della quale entrambe le parti comparivano e discutevano la causa. All'esito era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Le censure articolate nel ricorso investono questioni afferenti al merito della pretesa impositiva, già cristallizzato nella cartella di pagamento, ritualmente notificata, non impugnata e, quindi, posta a fondamento dell'atto in questa sede impugnato. L'omessa impugnazione della cartella di pagamento preclude l'esame in questa sede dei motivi denunciati, potendo l'intimazione di pagamento essere impugnata solo per vizi propri di detto atto e non per questioni non tempestivamente censurate mediante l'impugnazione dell'atto presupposto, a nulla rilevando le motivazioni che abbiano spinto la contribuente a non attivarsi tempestivamente.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1400,00 per compensi professionali, oltre oneri riflessi. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Francavilla dott.ssa Gigliola
Natale
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
AN EL, LA
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14462/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084102841000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 596/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 16.9.2024, la Ricorrente
1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720249084102841000, notificata tramite PEC il 19/07/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Direzione Regionale Lazio, relativa alla cartella di pagamento n. 9720230168798267000, riguardante la Dichiarazione Modello IVA 2020 presentata per il periodo d'imposta 2019 (ruolo n. 2023/253122 reso esecutivo in data 12/05/2023, consegnato in data 10/06/2023, Partita 8TJN 2019H T200219094646328200000001/D), a titolo di presunto saldo IVA 2019 di euro 25.900,00, presunto minor credito IVA 2019 di euro 13.041,00, oltre sanzioni ed interessi dovuto a seguito del controllo automatizzato (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.
P.R. n. 633/1972) sulla Dichiarazione Modello IVA 2020 presentata per il periodo d'imposta 2019
(Comunicazione n. 0122651720401 notificata il 27/11/2022; Codice atto 54980352014). Il debito era fondato sulla circostanza che il credito IVA 2018 non era correttamente riportato nel rigo VL9 della Dichiarazione
IVA 2020, e pertanto non poteva essere considerato ai fini della compensazione e che i versamenti effettuati nel 2019 non sarebbero riconducibili con certezza ad una restituzione del credito IVA in ravvedimento operoso.
La ricorrente eccepiva che La società aveva regolarmente indicato nel rigo VL8 della Dichiarazione IVA 2020 un credito IVA proveniente dal periodo d'imposta 2018, pari a € 38.941,00. Tale credito non era stato riportato nel rigo VL9, in quanto la società aveva spontaneamente provveduto a restituirlo tramite versamenti eseguiti mediante Modelli F24 nel corso del 2019, come da documentazione allegata al ricorso.
L'Agenzia delle Entrate D.P.1 si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto a censurare vizi della prodromica cartella di pagamento, regolarmente ricevuta dalla parte, la cui notifica non era messa in discussione e, pertanto, l'impugnazione era inammissibile, ai sensi dell'art. 19 del
Dl.gs 546/92.
In data 29.4.2025 la ricorrente depositava una memoria illustrativa, con cui rilevava tra l'altro che successivamente al deposito del ricorso la controparte aveva notificato un ppt.
La causa era chiamata all'udienza del 16.1.2026, nel corso della quale entrambe le parti comparivano e discutevano la causa. All'esito era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Le censure articolate nel ricorso investono questioni afferenti al merito della pretesa impositiva, già cristallizzato nella cartella di pagamento, ritualmente notificata, non impugnata e, quindi, posta a fondamento dell'atto in questa sede impugnato. L'omessa impugnazione della cartella di pagamento preclude l'esame in questa sede dei motivi denunciati, potendo l'intimazione di pagamento essere impugnata solo per vizi propri di detto atto e non per questioni non tempestivamente censurate mediante l'impugnazione dell'atto presupposto, a nulla rilevando le motivazioni che abbiano spinto la contribuente a non attivarsi tempestivamente.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1400,00 per compensi professionali, oltre oneri riflessi. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Francavilla dott.ssa Gigliola
Natale