Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 2145
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ritiene che le censure del ricorrente investano il merito della pretesa impositiva già cristallizzato nella cartella di pagamento, la quale, sebbene non impugnata direttamente, costituisce il fondamento dell'intimazione. L'omessa impugnazione della cartella preclude l'esame delle questioni di merito in sede di impugnazione dell'intimazione, la quale può essere contestata solo per vizi propri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 2145
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2145
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo