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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/11/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, ULTIMO C.P.C. Pt_1
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2192/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Piera Tartara del Parte_2 P.IVA_1
Foro di Pordenone;
-parte attrice opponente-
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Alessandro Foti del Foro di Catania;
-parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a verbale d'udienza del 23.10.2025, mediante richiamo alle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione ed alla comparsa di costituzione e risposta, che qui si intendono integralmente richiamate per relationem; il Giudice ha trattenuto in decisione la causa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 §.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo dell'atto di citazione notificato tramite p.e.c. il 28.03.2024 e depositato il 3.04.2025 con cui Parte_2
con sede legale in Sona (Vr), nel convenire in giudizio con Controparte_2
sede legale in Pozzuolo Martesana (Mi):
- ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 383/2024 d.i. (n. 132/2024 R.G.) emesso dall'intestato Tribunale il 22.02.2024 e notificato in pari data, recante l'ordine di pagamento della somma capitale di € 78.673,23 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al soddisfo ed oltre spese della procedura, quale differenza per i noli effettuati da aprile 2022 a marzo 2023 in relazione al contratto di trasporto stipulato tra le parti il
1°.02.2020 e cessato nel marzo 2023;
- ha rappresentato come il ricorso monitorio sia fondato sulla (non corretta, secondo l'assunto dell'opponente) interpretazione del decreto Energia, detto anche decreto
Ucraina, ossia del d.l. n. 21/2022 convertito con legge n. 51/ 2022, in particolare dell'art. 14 che disciplina il trasporto merci su strada e che ha modificato il d.lgs. n. 286/2005 prevedendo che il contratto di trasporto di merci su strada vada stipulato, di regola, in forma scritta e che tra gli elementi essenziali dello stesso vi siano l'indicazione del corrispettivo del servizio di trasporto e delle modalità di pagamento, nonché la clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del
Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato (così l'art. 6, comma 3, lettera d), di talché in assenza di anche uno solo degli elementi di cui al comma 3 il contratto va considerato non stipulato in forma scritta ed il corrispettivo va determinato in base ai valori indicativi di riferimento
2 dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'art. 1, comma 250, della legge n. 190/2014;
- ha contestato l'impianto interpretativo fornito dall'odierna opposta alla luce dell'irretroattività delle disposizioni di legge, oltre che della circostanza per cui nel corso del rapporto (fondato su contratto concluso a suo tempo in forma scritta) è stato previsto un adeguamento tariffario sia nel febbraio 2022 sia nel gennaio 2023 (giusta richiesta avanzata dall'opposta con mail del 12.12.2022, cui ha fatto seguito la maggiorazione di cui alla mail del 9.01.2023);
- ha eccepito altresì la non correttezza nel quantum dei conteggi posti a base della pretesa avversaria e comunque la carenza di prova circa la ricorrenza dei presupposti applicativi della norma, solo apoditticamente assunta dall'opposta;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo della comparsa depositata il
17.07.2024 con cui l'opposta, nel costituirsi ritualmente:
- ha dedotto puntualmente circa l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente;
- ha ribadito l'applicabilità del decreto Energia e la correttezza dei conteggi effettuati e dei parametri applicati;
§.III. Osservato che il giudizio, denegata la concessione della chiesta provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (cfr. il verbale della prima udienza tenutasi il
14.11.2024 e l'ordinanza emessa il 15.11.2024), è stato istruito unicamente tramite produzioni documentali (in difetto di istanze per prova costituenda dell'opponente ed essendo stata ritenuta superflua la c.t.u. contabile chiesta dall'opposta) ed è stato rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.10.2025, allorché è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo;
3 §.IV. Ritenuto che l'opposizione spiegata sia fondata e vada accolta per quanto in prosieguo esplicitato:
IV.a. l'opposta a fondamento della propria pretesa deduce che, per effetto dell'applicazione al contratto di trasporto stipulato in forma scritta con l'opponente di quanto previsto dal comma 6 bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 286/2005, per i trasporti effettuati a partire dal mese di aprile del 2022 e sino al marzo del 2023 si applicherebbero i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge
23.12.2014, n. 190 e così, alla luce dei calcoli dalla stessa effettuati in relazione a tali parametri, chiede con il decreto ingiuntivo sub iudice la differenza tra quanto già corrispostole dall'opponente e quanto invece le sarebbe dovuto alla luce dei valori indicati nelle tabelle ministeriali;
IV.b. - ora, va sul punto osservato che la norma cardine nei contratti di trasporto è l'art. 83 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008 come novellato dall'art. 1, comma 248, della legge n. 190/2014 che dispone “nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”;
- tale norma, che espressamente richiama l'articolo 6 del d.lgs. n. 286/2005 (che è stato novellato dal decreto Ucraina con l'aggiunta del comma 6 bis) prevede che nei contratti di trasporto, anche in forma non scritta, i prezzi e le condizioni possono essere regolati liberamente dalle parti;
detta norma costituisce la chiara scelta del legislatore di abolire
4 il meccanismo di adeguamento delle tariffe dei contratti di autotrasporto previsto dagli abrogati commi 6, 7 e 8 dell'art. 83 bis, introducendo ai commi 4 bis e seguenti, quale nuova via per conseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza stradale, l'obbligo del committente di verificare l'adempimento da parte del vettore “degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi”;
- ebbene, la norma da ultimo richiamata (che costituisce una norma quadro) va quindi coordinata con l'articolo 6 del d.lgs. n. 286/2005 ed in particolare con il comma 6 bis il quale prevede che “al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella (stipulazione dei contratti) di trasporto di merci su strada, il corrispettivo, nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.”;
- dunque, al fine di accertare se tale norma possa sostituirsi alla clausola liberamente pattuita dalle parti occorre verificarne la natura imperativa e a tale riguardo si osserva, da un lato, che l'espressione “valori indicativi di riferimento” e la circostanza che tali valori prevedano un minimo e un massimo e quindi che alla clausola pattuita tra le parti non si possa sostituire un valore predeterminato ed immutabile appare già di per sé un dato incompatibile con il meccanismo della sostituzione automatica ex art. 1339 c.c.;
- la disposizione codicistica, difatti, opera laddove la legge dichiari talune disposizioni inderogabili, sancendo la sostituzione delle clausole del contratto eventualmente difformi, così come accade nel caso delle clausole imposte da leggi speciali, sicché, non
5 rinvenendosi alcuna disposizione di legge inderogabile, non può esservi sostituzione automatica ex art. 1339 c.c.;
- d'altro canto, in tema di inserzione automatica e di diritto di clausole imposte dalla legge anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, mette conto richiamare quel condivisibile orientamento giurisprudenziale che appare allo stato maggioritario e che ammette l'operatività dell'art. 1339 c.c. tutte le volte in cui una determinata clausola contrattuale sia difforme da una norma cogente, a prescindere dal fatto che la stessa statuisca o meno, in modo specifico, la sostituzione medesima, ferma comunque restando la necessità che sia espressamente prevista l'inderogabilità della norma in esame, con la previsione, per il caso di inosservanza, se non della sanzione della sostituzione, quantomeno dell'invalidità della clausola (cfr., per tutte, Cass. civ., n.
8247/2004);
- ciò posto, nel caso di specie non viene in rilievo alcuna espressione che preveda vuoi la sanzione della sostituzione, vuoi l'invalidità della clausola difforme;
IV.c. in ogni caso, anche volendo conferire natura imperativa alla norma in oggetto, mette conto rilevare che il comma 6 bis introdotto nel 2022, a tutela degli autotrasportatori a seguito dell'aumento del prezzo del carburante, non fa altro che stabilire che nei contratti stipulati “in forma non scritta” il corrispettivo si determina nel range indicato dalle tabelle ministeriali ivi richiamate, non potendo certo giungere ad incidere retroattivamente su un contratto (quale quello attualmente in esame) stipulato proprio in forma scritta in epoca precedente all'introduzione del decreto Ucraina, tanto più che emerge ex actis quanto meno l'attivazione di un percorso adeguativo (si vedano i docc. da 3 a 5 fascicolo opponente, che attestano il dialogo intrapreso del dicembre 2022
e sfociato nell'adeguamento del 9 gennaio 2023);
6 IV.d. ne discende che, in applicazione dei precedenti considerata ed assorbita ogni ulteriore questione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato;
§.V. Ritenuto, infine, che le spese processuali, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.001,00 fino a €260.000,00) e di natura e quantità dell'attività difensiva svolta (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale), seguano la soccombenza dell'opposta;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata od assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 383/2024 emesso dall'intestato Tribunale il
22.02.2024;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta/opposta a rifondere in favore di parte attrice/opponente le spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 406,00 per esposti ed in complessivi € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 6.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, ULTIMO C.P.C. Pt_1
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2192/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Piera Tartara del Parte_2 P.IVA_1
Foro di Pordenone;
-parte attrice opponente-
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Alessandro Foti del Foro di Catania;
-parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a verbale d'udienza del 23.10.2025, mediante richiamo alle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione ed alla comparsa di costituzione e risposta, che qui si intendono integralmente richiamate per relationem; il Giudice ha trattenuto in decisione la causa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 §.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo dell'atto di citazione notificato tramite p.e.c. il 28.03.2024 e depositato il 3.04.2025 con cui Parte_2
con sede legale in Sona (Vr), nel convenire in giudizio con Controparte_2
sede legale in Pozzuolo Martesana (Mi):
- ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 383/2024 d.i. (n. 132/2024 R.G.) emesso dall'intestato Tribunale il 22.02.2024 e notificato in pari data, recante l'ordine di pagamento della somma capitale di € 78.673,23 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al soddisfo ed oltre spese della procedura, quale differenza per i noli effettuati da aprile 2022 a marzo 2023 in relazione al contratto di trasporto stipulato tra le parti il
1°.02.2020 e cessato nel marzo 2023;
- ha rappresentato come il ricorso monitorio sia fondato sulla (non corretta, secondo l'assunto dell'opponente) interpretazione del decreto Energia, detto anche decreto
Ucraina, ossia del d.l. n. 21/2022 convertito con legge n. 51/ 2022, in particolare dell'art. 14 che disciplina il trasporto merci su strada e che ha modificato il d.lgs. n. 286/2005 prevedendo che il contratto di trasporto di merci su strada vada stipulato, di regola, in forma scritta e che tra gli elementi essenziali dello stesso vi siano l'indicazione del corrispettivo del servizio di trasporto e delle modalità di pagamento, nonché la clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del
Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato (così l'art. 6, comma 3, lettera d), di talché in assenza di anche uno solo degli elementi di cui al comma 3 il contratto va considerato non stipulato in forma scritta ed il corrispettivo va determinato in base ai valori indicativi di riferimento
2 dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'art. 1, comma 250, della legge n. 190/2014;
- ha contestato l'impianto interpretativo fornito dall'odierna opposta alla luce dell'irretroattività delle disposizioni di legge, oltre che della circostanza per cui nel corso del rapporto (fondato su contratto concluso a suo tempo in forma scritta) è stato previsto un adeguamento tariffario sia nel febbraio 2022 sia nel gennaio 2023 (giusta richiesta avanzata dall'opposta con mail del 12.12.2022, cui ha fatto seguito la maggiorazione di cui alla mail del 9.01.2023);
- ha eccepito altresì la non correttezza nel quantum dei conteggi posti a base della pretesa avversaria e comunque la carenza di prova circa la ricorrenza dei presupposti applicativi della norma, solo apoditticamente assunta dall'opposta;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo della comparsa depositata il
17.07.2024 con cui l'opposta, nel costituirsi ritualmente:
- ha dedotto puntualmente circa l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente;
- ha ribadito l'applicabilità del decreto Energia e la correttezza dei conteggi effettuati e dei parametri applicati;
§.III. Osservato che il giudizio, denegata la concessione della chiesta provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (cfr. il verbale della prima udienza tenutasi il
14.11.2024 e l'ordinanza emessa il 15.11.2024), è stato istruito unicamente tramite produzioni documentali (in difetto di istanze per prova costituenda dell'opponente ed essendo stata ritenuta superflua la c.t.u. contabile chiesta dall'opposta) ed è stato rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.10.2025, allorché è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo;
3 §.IV. Ritenuto che l'opposizione spiegata sia fondata e vada accolta per quanto in prosieguo esplicitato:
IV.a. l'opposta a fondamento della propria pretesa deduce che, per effetto dell'applicazione al contratto di trasporto stipulato in forma scritta con l'opponente di quanto previsto dal comma 6 bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 286/2005, per i trasporti effettuati a partire dal mese di aprile del 2022 e sino al marzo del 2023 si applicherebbero i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge
23.12.2014, n. 190 e così, alla luce dei calcoli dalla stessa effettuati in relazione a tali parametri, chiede con il decreto ingiuntivo sub iudice la differenza tra quanto già corrispostole dall'opponente e quanto invece le sarebbe dovuto alla luce dei valori indicati nelle tabelle ministeriali;
IV.b. - ora, va sul punto osservato che la norma cardine nei contratti di trasporto è l'art. 83 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008 come novellato dall'art. 1, comma 248, della legge n. 190/2014 che dispone “nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”;
- tale norma, che espressamente richiama l'articolo 6 del d.lgs. n. 286/2005 (che è stato novellato dal decreto Ucraina con l'aggiunta del comma 6 bis) prevede che nei contratti di trasporto, anche in forma non scritta, i prezzi e le condizioni possono essere regolati liberamente dalle parti;
detta norma costituisce la chiara scelta del legislatore di abolire
4 il meccanismo di adeguamento delle tariffe dei contratti di autotrasporto previsto dagli abrogati commi 6, 7 e 8 dell'art. 83 bis, introducendo ai commi 4 bis e seguenti, quale nuova via per conseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza stradale, l'obbligo del committente di verificare l'adempimento da parte del vettore “degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi”;
- ebbene, la norma da ultimo richiamata (che costituisce una norma quadro) va quindi coordinata con l'articolo 6 del d.lgs. n. 286/2005 ed in particolare con il comma 6 bis il quale prevede che “al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella (stipulazione dei contratti) di trasporto di merci su strada, il corrispettivo, nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.”;
- dunque, al fine di accertare se tale norma possa sostituirsi alla clausola liberamente pattuita dalle parti occorre verificarne la natura imperativa e a tale riguardo si osserva, da un lato, che l'espressione “valori indicativi di riferimento” e la circostanza che tali valori prevedano un minimo e un massimo e quindi che alla clausola pattuita tra le parti non si possa sostituire un valore predeterminato ed immutabile appare già di per sé un dato incompatibile con il meccanismo della sostituzione automatica ex art. 1339 c.c.;
- la disposizione codicistica, difatti, opera laddove la legge dichiari talune disposizioni inderogabili, sancendo la sostituzione delle clausole del contratto eventualmente difformi, così come accade nel caso delle clausole imposte da leggi speciali, sicché, non
5 rinvenendosi alcuna disposizione di legge inderogabile, non può esservi sostituzione automatica ex art. 1339 c.c.;
- d'altro canto, in tema di inserzione automatica e di diritto di clausole imposte dalla legge anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, mette conto richiamare quel condivisibile orientamento giurisprudenziale che appare allo stato maggioritario e che ammette l'operatività dell'art. 1339 c.c. tutte le volte in cui una determinata clausola contrattuale sia difforme da una norma cogente, a prescindere dal fatto che la stessa statuisca o meno, in modo specifico, la sostituzione medesima, ferma comunque restando la necessità che sia espressamente prevista l'inderogabilità della norma in esame, con la previsione, per il caso di inosservanza, se non della sanzione della sostituzione, quantomeno dell'invalidità della clausola (cfr., per tutte, Cass. civ., n.
8247/2004);
- ciò posto, nel caso di specie non viene in rilievo alcuna espressione che preveda vuoi la sanzione della sostituzione, vuoi l'invalidità della clausola difforme;
IV.c. in ogni caso, anche volendo conferire natura imperativa alla norma in oggetto, mette conto rilevare che il comma 6 bis introdotto nel 2022, a tutela degli autotrasportatori a seguito dell'aumento del prezzo del carburante, non fa altro che stabilire che nei contratti stipulati “in forma non scritta” il corrispettivo si determina nel range indicato dalle tabelle ministeriali ivi richiamate, non potendo certo giungere ad incidere retroattivamente su un contratto (quale quello attualmente in esame) stipulato proprio in forma scritta in epoca precedente all'introduzione del decreto Ucraina, tanto più che emerge ex actis quanto meno l'attivazione di un percorso adeguativo (si vedano i docc. da 3 a 5 fascicolo opponente, che attestano il dialogo intrapreso del dicembre 2022
e sfociato nell'adeguamento del 9 gennaio 2023);
6 IV.d. ne discende che, in applicazione dei precedenti considerata ed assorbita ogni ulteriore questione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato;
§.V. Ritenuto, infine, che le spese processuali, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.001,00 fino a €260.000,00) e di natura e quantità dell'attività difensiva svolta (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale), seguano la soccombenza dell'opposta;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata od assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 383/2024 emesso dall'intestato Tribunale il
22.02.2024;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta/opposta a rifondere in favore di parte attrice/opponente le spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 406,00 per esposti ed in complessivi € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 6.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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