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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/11/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 661/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Incardona ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 661/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTACHINI Parte_1 C.F._1 ALBERTO, presso cui è elettivamente domiciliato contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MILANI LUCA e dell'avv. UGHETTA MARINA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Milani
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14 ottobre 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- parte opposta notificava all'odierno attore atto di precetto in rinnovazione per la complessiva somma di € 344.114,73, fondato sul decreto ingiuntivo n. 109/2022, r.g. n. 52/2022, emesso dal
Tribunale di Novara;
- il precetto veniva opposto con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 1 aprile 2025, deducendo la nullità dello stesso per la mancata indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà e la parziale inefficacia per parte dell'importo;
- parte opposta, visti i motivi di opposizione, sempre in data 1 aprile 2025, notificava alla ricorrente atto rinuncia all'atto di precetto;
- a seguito della rinuncia all'atto di precetto da parte della convenuta, sia cessata la materia del contendere, non avendo più alcun interesse le parti alla prosecuzione del presente giudizio;
pagina 1 di 2 - la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n.
9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997);
- le spese di lite, in assenza di accordo tra le parti, vanno liquidate secondo il criterio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”, ponendole a carico di parte opposta, in relazione alla fondatezza delle domande ed eccezioni formulate da parte opponente, applicando i parametri minimi di cui al D.M.
147/202 per i procedimenti cautelari, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto estinto il procedimento, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
- condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 2.500 per onorari, oltre diritti, i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 15 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossella Incardona
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Incardona ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 661/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTACHINI Parte_1 C.F._1 ALBERTO, presso cui è elettivamente domiciliato contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MILANI LUCA e dell'avv. UGHETTA MARINA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Milani
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14 ottobre 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- parte opposta notificava all'odierno attore atto di precetto in rinnovazione per la complessiva somma di € 344.114,73, fondato sul decreto ingiuntivo n. 109/2022, r.g. n. 52/2022, emesso dal
Tribunale di Novara;
- il precetto veniva opposto con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 1 aprile 2025, deducendo la nullità dello stesso per la mancata indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà e la parziale inefficacia per parte dell'importo;
- parte opposta, visti i motivi di opposizione, sempre in data 1 aprile 2025, notificava alla ricorrente atto rinuncia all'atto di precetto;
- a seguito della rinuncia all'atto di precetto da parte della convenuta, sia cessata la materia del contendere, non avendo più alcun interesse le parti alla prosecuzione del presente giudizio;
pagina 1 di 2 - la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n.
9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997);
- le spese di lite, in assenza di accordo tra le parti, vanno liquidate secondo il criterio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”, ponendole a carico di parte opposta, in relazione alla fondatezza delle domande ed eccezioni formulate da parte opponente, applicando i parametri minimi di cui al D.M.
147/202 per i procedimenti cautelari, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto estinto il procedimento, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
- condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 2.500 per onorari, oltre diritti, i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 15 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossella Incardona
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