Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1929.
(Efficacia del contratto).
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.
(Efficacia del contratto).
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.
Commentari • 17
- 1. Esonero dall'informativa in ambito assicurativo (c.d. catena assicurativa) - 26 aprile 2007 [1410057]Garante Privacy · 26 aprile 2007 · 68.44155
[…] lett. g), del Codice, atteso che, in base all´art. 1929 del codice civile, la figura contrattuale della riassicurazione può perfezionarsi in virtù del solo accordo tra assicuratore e riassicuratore, indipendentemente, quindi, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 20
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/11/2025, n. 31014Provvedimento: […] Coerentemente l'art. 1929 c.c. stabilisce il principio dell'indipendenza del rapporto di riassicurazione rispetto ai singoli contratti di assicurazione cui si riferisce, nel senso che non crea alcuna relazione giuridica diretta tra gli assicurati originari e il riassicuratore. […]Leggi di più...
- art. 10 d.P.R. n. 633/1972·
- coassicurazione·
- art. 135 Direttiva 2006/112/CE·
- giurisprudenza Corte di giustizia UE·
- riassicurazione·
- subcontratto·
- esenzione IVA·
- gestione sinistri·
- operazioni di assicurazione