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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11.07.2025
da
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
11.10.1965 a San Felice a Cancello (CE), rappresentato e difeso dall'Avv.
IV IA del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliat o presso la stessa con studio in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele II n. 36 , in virtù
di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nata il Controparte_1 C.F._2
14.7.1960 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Coluccini
del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso la stessa con studio in Piacenza, Via Giuseppe Mazzini 6, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 18.5.1991 in regime di comunione dei beni, matrimonio dal quale è
nata la figlia in data 13.02.2002; Per_1
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 14.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) vivere separati libero ognuno di scegliersi una propria residenza;
2) la casa familiare e relative pertinenze sita in Piacenza (PC) – Via
Artegna 37, in comproprietà dei coniugi al 50%, verrà assegnata in via temporanea alla signora che continuerà ad abitarvi con la figlia CP_1
Resta inteso che i coniugi si obbl igano a definire le sorti del suddetto Per_1
2 immobile con vendita/cessione/divisione rispettando il criterio della ripartizione del valore al 50% ciascuno. La soluzione relativa alla casa coniugale dovrà realizzarsi entro e non oltre il 31.12.2030. Si dà atto che il signor si è già attivato per reperire nuova sistemazione Pt_1
abitativa ove trasferirsi entro e non oltre la data che verrà fissata per l'udienza di comparizione parti. Lo stesso si obbliga a rilasciare la casa familiare asportando tutti i propri effetti personali ad eccezione dei beni contenuti nel garage (tre motociclette modello Vespa di cui due d'epoca,
due biciclette da uomo di cui una d'epoca marca Bianchi, un carrello elevatore e un banco da lavoro con attrezzature varie) ove egli è
autorizzato all'accesso mediante preavviso telefonico e/o messaggio alla signora di almeno 24 ore. Si precisa inoltre che finchè il signor CP_1
rimarrà nella casa familiare, lo stesso concorrerà alle spese per Pt_1
le utenze e per la gestione della casa nella misura del 50%. Entrambi i coniugi provvederanno altresì al pagamento del mutuo cointestato nella misura del 50% ciascuno. Entro trenta giorni dal rilascio della casa da parte del marito, la signora si obbliga a volturare tutte le utenze CP_1
relative a tale immobile intestandole a suo nome e provvederà in via esclusiva al pagamento delle stesse;
3) le parti precisano che la signora si onererà di tutte le spese per CP_1
la casa familiare ad eccezione di quelle straordinarie gravanti sulla proprietà che verranno suddivise tra i due coniugi cointestatari dell'immobile nella misura del 50% ciascuno previo accordo sulla necessità degli interventi da eseguire e sui preventivi di spesa;
3 4) la figlia , nata il [...] in [...] (c.f. Persona_2 C.F._3
), oggi di anni 23, studentessa e non ancora economicamente
[...]
indipendente rimane a vivere presso casa familiare sita in Piacenza – Via
Artegna 37 unitamente alla madre.
5) il signor contribuirà al mantenimento della figlia sino Pt_1 Per_1
alla raggiunta autonomia ed indipendenza economica tramite erogazione mensile della somma di Euro 250,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi in via antic ipata alla signora a mezzo CP_1
di bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato ed acceso presso RA
filiale di Piacenza, Via AN identificato dal seguente IBAN
[...] entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese successivo al rilascio della casa familiare da parte dello stesso;
6) entrambi i genitori provvederanno alle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione, determinazione e disciplina delle spese, ordinarie e straordinarie, le parti concordano di regolarle secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 14.07.2017. Le parti precisano che tutte le spese per il bollo,
l'assicurazione e le eventuali riparazioni dell'autovettura Volkswagen
Golf, targata EL753WF, di proprietà del signor e in uso alla figlia Pt_1
saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. SA Per_1
diversi accordi tra le parti, i coniugi concordano nel regolare gli eventuali reciproci rimborsi delle spese straordinarie alla fine di ogni mese. Qualora
4 le spese siano di importo superiore ad € 100,00 (cento//00) ciascun genitore potrà chiedere all'altro l'anticipazione nella misura del 50% di spettanza. Si precisa che le detrazioni per le spese straordinarie per la figlia saranno in favore dei coniugi nel la misura del 50%;
7) entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, i signori e si obbligano a chiedere all'Istituto Bancario la Pt_1 CP_1
liquidazione del dossier titoli cointestato n. 14147501211 in essere presso
RA, filiale sita in Piacenza – Via AN e la conseguente divisione delle somme che risulteranno all'esito della suddetta operazione nella misura del 50% ciascuno;
8) si precisa che il c/c cointestato n. 00166047591 in essere presso l'Istituto RA sito in Piacenza – Via AN, con un saldo attivo alla data del 27.6.2025 di Euro 1.372,06 viene mantenuto in essere e verrà
utilizzato per il pagamento delle utenz e e del mutuo sino a che il signor rimarrà nella casa familiare;
dopo di che, tale c/c verrà utilizzato Pt_1
unicamente per il pagamento del rateo del mutuo cointestato e verrà
conseguentemente alimentato in parti uguali da ciascun coniuge con l'accredito del 50% della rata mensile del mutuo;
9) il signor contribuirà temporaneamente al mantenimento della Pt_1
signora erogando assegno mensile di Euro 100,00 oltre CP_1
rivalutazione Istat entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato ed acceso presso Fid euram, filiale di Piacenza, Via
AN identificato dal seguente IBAN
[...]. Tale assegno, su concorde consenso dei coniugi, cesserà automaticamente nel momento in cui verranno definite le
5 sorti della casa familiare in comproprietà sita in Piacenza (PC) – Via
Artegna 37 con vendita/cessione/divisione per cui i coniugi hanno stabilito come termine ultimo il 31.12.2030. Nel caso in cui la definizione sulla casa avvenisse prima del 31.12.2030, la cessazione automatica si avrà dal giorno della definizione. Qualora non si fosse nel frattempo definita la vendita/cessione/divisione dell'attuale casa familiare, la previsione temporanea del suddetto assegno cesserà in ogni caso in automatico al
31.12.2030. La corresponsione dell'assegno alla moglie decorrerà dal mese successivo al rilascio della casa familiare da parte del signor;
Pt_1
10)con il puntuale rispetto delle condizioni sopra descritte, i coniugi danno atto di aver definito tra loro ogni rapporto economico patrimoniale e di non aver più null'altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo e/o causa;
11)le parti fanno decorrere l'efficacia delle condizioni dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
12)le spese legali per la presente procedura sono interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto in data 05.08.2025 la Presidente delegata, ai sensi dell'art.127
ter c.p.c., fissava l'udienza al 23.10.2025, comunicando alle parti le peculiari modalità di trattazione dell'udienza, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
6 Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutat o che le condizioni relative alla figlia non sono Per_1
in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
7 - Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 46, parte 2, serie A, anno 1991).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11.07.2025
da
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
11.10.1965 a San Felice a Cancello (CE), rappresentato e difeso dall'Avv.
IV IA del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliat o presso la stessa con studio in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele II n. 36 , in virtù
di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nata il Controparte_1 C.F._2
14.7.1960 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Coluccini
del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso la stessa con studio in Piacenza, Via Giuseppe Mazzini 6, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 18.5.1991 in regime di comunione dei beni, matrimonio dal quale è
nata la figlia in data 13.02.2002; Per_1
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 14.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) vivere separati libero ognuno di scegliersi una propria residenza;
2) la casa familiare e relative pertinenze sita in Piacenza (PC) – Via
Artegna 37, in comproprietà dei coniugi al 50%, verrà assegnata in via temporanea alla signora che continuerà ad abitarvi con la figlia CP_1
Resta inteso che i coniugi si obbl igano a definire le sorti del suddetto Per_1
2 immobile con vendita/cessione/divisione rispettando il criterio della ripartizione del valore al 50% ciascuno. La soluzione relativa alla casa coniugale dovrà realizzarsi entro e non oltre il 31.12.2030. Si dà atto che il signor si è già attivato per reperire nuova sistemazione Pt_1
abitativa ove trasferirsi entro e non oltre la data che verrà fissata per l'udienza di comparizione parti. Lo stesso si obbliga a rilasciare la casa familiare asportando tutti i propri effetti personali ad eccezione dei beni contenuti nel garage (tre motociclette modello Vespa di cui due d'epoca,
due biciclette da uomo di cui una d'epoca marca Bianchi, un carrello elevatore e un banco da lavoro con attrezzature varie) ove egli è
autorizzato all'accesso mediante preavviso telefonico e/o messaggio alla signora di almeno 24 ore. Si precisa inoltre che finchè il signor CP_1
rimarrà nella casa familiare, lo stesso concorrerà alle spese per Pt_1
le utenze e per la gestione della casa nella misura del 50%. Entrambi i coniugi provvederanno altresì al pagamento del mutuo cointestato nella misura del 50% ciascuno. Entro trenta giorni dal rilascio della casa da parte del marito, la signora si obbliga a volturare tutte le utenze CP_1
relative a tale immobile intestandole a suo nome e provvederà in via esclusiva al pagamento delle stesse;
3) le parti precisano che la signora si onererà di tutte le spese per CP_1
la casa familiare ad eccezione di quelle straordinarie gravanti sulla proprietà che verranno suddivise tra i due coniugi cointestatari dell'immobile nella misura del 50% ciascuno previo accordo sulla necessità degli interventi da eseguire e sui preventivi di spesa;
3 4) la figlia , nata il [...] in [...] (c.f. Persona_2 C.F._3
), oggi di anni 23, studentessa e non ancora economicamente
[...]
indipendente rimane a vivere presso casa familiare sita in Piacenza – Via
Artegna 37 unitamente alla madre.
5) il signor contribuirà al mantenimento della figlia sino Pt_1 Per_1
alla raggiunta autonomia ed indipendenza economica tramite erogazione mensile della somma di Euro 250,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi in via antic ipata alla signora a mezzo CP_1
di bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato ed acceso presso RA
filiale di Piacenza, Via AN identificato dal seguente IBAN
[...] entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese successivo al rilascio della casa familiare da parte dello stesso;
6) entrambi i genitori provvederanno alle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione, determinazione e disciplina delle spese, ordinarie e straordinarie, le parti concordano di regolarle secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 14.07.2017. Le parti precisano che tutte le spese per il bollo,
l'assicurazione e le eventuali riparazioni dell'autovettura Volkswagen
Golf, targata EL753WF, di proprietà del signor e in uso alla figlia Pt_1
saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. SA Per_1
diversi accordi tra le parti, i coniugi concordano nel regolare gli eventuali reciproci rimborsi delle spese straordinarie alla fine di ogni mese. Qualora
4 le spese siano di importo superiore ad € 100,00 (cento//00) ciascun genitore potrà chiedere all'altro l'anticipazione nella misura del 50% di spettanza. Si precisa che le detrazioni per le spese straordinarie per la figlia saranno in favore dei coniugi nel la misura del 50%;
7) entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, i signori e si obbligano a chiedere all'Istituto Bancario la Pt_1 CP_1
liquidazione del dossier titoli cointestato n. 14147501211 in essere presso
RA, filiale sita in Piacenza – Via AN e la conseguente divisione delle somme che risulteranno all'esito della suddetta operazione nella misura del 50% ciascuno;
8) si precisa che il c/c cointestato n. 00166047591 in essere presso l'Istituto RA sito in Piacenza – Via AN, con un saldo attivo alla data del 27.6.2025 di Euro 1.372,06 viene mantenuto in essere e verrà
utilizzato per il pagamento delle utenz e e del mutuo sino a che il signor rimarrà nella casa familiare;
dopo di che, tale c/c verrà utilizzato Pt_1
unicamente per il pagamento del rateo del mutuo cointestato e verrà
conseguentemente alimentato in parti uguali da ciascun coniuge con l'accredito del 50% della rata mensile del mutuo;
9) il signor contribuirà temporaneamente al mantenimento della Pt_1
signora erogando assegno mensile di Euro 100,00 oltre CP_1
rivalutazione Istat entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato ed acceso presso Fid euram, filiale di Piacenza, Via
AN identificato dal seguente IBAN
[...]. Tale assegno, su concorde consenso dei coniugi, cesserà automaticamente nel momento in cui verranno definite le
5 sorti della casa familiare in comproprietà sita in Piacenza (PC) – Via
Artegna 37 con vendita/cessione/divisione per cui i coniugi hanno stabilito come termine ultimo il 31.12.2030. Nel caso in cui la definizione sulla casa avvenisse prima del 31.12.2030, la cessazione automatica si avrà dal giorno della definizione. Qualora non si fosse nel frattempo definita la vendita/cessione/divisione dell'attuale casa familiare, la previsione temporanea del suddetto assegno cesserà in ogni caso in automatico al
31.12.2030. La corresponsione dell'assegno alla moglie decorrerà dal mese successivo al rilascio della casa familiare da parte del signor;
Pt_1
10)con il puntuale rispetto delle condizioni sopra descritte, i coniugi danno atto di aver definito tra loro ogni rapporto economico patrimoniale e di non aver più null'altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo e/o causa;
11)le parti fanno decorrere l'efficacia delle condizioni dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
12)le spese legali per la presente procedura sono interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto in data 05.08.2025 la Presidente delegata, ai sensi dell'art.127
ter c.p.c., fissava l'udienza al 23.10.2025, comunicando alle parti le peculiari modalità di trattazione dell'udienza, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
6 Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutat o che le condizioni relative alla figlia non sono Per_1
in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
7 - Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 46, parte 2, serie A, anno 1991).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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