Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesco Rocca, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1949 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuare entro il 17.3.2025 vertente tra
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pavia, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Guaiana del Foro di Pavia,
C.F. , pec. fax 03821753933, che C.F._2 Email_1 lo rappresenta e difende;
attore
e società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Roma, Via Curtatone, 3, codice fiscale e partita IVA in persona del , società a socio P.IVA_1 Controparte_2 Controparte_3 unico costituita e organizzata nella forma di società per azioni, con sede legale in Roma, Via
Curtatone 3, numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma P.IVA_2 CP_4
- partita IVA , iscritta al n. 247 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari
[...] P.IVA_3 di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_3 rappresentata, a sua volta, dallo (c.f. e p.iva ),
[...] Controparte_5 P.IVA_4 con sede in Messina, Via Antonio Bonsignore n. 1, in persona dell'Amministratore Delegato, dott.
, giusta procura speciale (Rep. 22686 e Racc. 11141) rilasciata in Notaio Controparte_6 [...]
a Roma in data 20.06.2024 (alleg. 1), elettivamente domiciliata presso il domicilio Persona_1 digitale dell'avv. Alessandro Barbaro (c.f. Email_2 C.F._3
, con indirizzo pec: e fax n. 1782218277, che la
[...] Email_2 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi (C.F.
[...]
), con indirizzo pec e fax n. 0909435200, giusta procura C.F._4 Email_3 generale alle liti (Rep. 38070 e Racc. 14435) in Notaio da Messina del 3 marzo 2021 Persona_2
(alleg. 2); convenuta
Oggetto: giudizio di merito di opposizione esecutiva.
Conclusioni: per l'attore:
1
1. Sospendere l'esecuzione della procedura in essere, in attesa della verifica accurata della corretta determinazione del credito, anche in relazione all'errata conversione delle somme da lire a euro.
2. Accertare e dichiarare che la controparte abbia proceduto a un frazionamento abusivo del credito, in violazione dei principi di buona fede e di economia processuale, con conseguente improponibilità della domanda per le somme eccedenti quanto effettivamente dovuto.
3. Disporre la nomina di una CTU contabile atta a rideterminare in maniera veritiera il computo del credito, tenendo conto degli errori di conversione, dei ratei di mutuo versati e del ricavato derivante dalla vendita immobiliare, oltre a verificare l'applicazione corretta degli interessi (compresi quelli convenzionali, moratori e anatocistici).
4. Accertare la nullità parziale delle clausole contrattuali abusive presenti nel contratto di fideiussione, con riferimento anche al contenuto delle relative garanzie, e conseguentemente rideterminare l'importo complessivo del credito, con effetto anche sul calcolo del TAEG.
5. Condannare la controparte al pagamento della sanzione ex art. 96 c.p.c., per l'uso scorretto e reiterato del frazionamento del credito, in linea con l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 6513/2023 e Cass. Sezioni Unite, n.
4315/2020)».
Per la convenuta:
«Rigettare tutte le richieste avanzate da parte attrice, per le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa».
*****
Con atto di citazione ha introdotto il giudizio di merito all'esito della trattazione Parte_1 della fase cautelare di un'opposizione esecutiva nell'ambito dell'esecuzione mobiliare presso terzi r.g. Tribunale Pavia n. 1348/2023.
All'esito della fase cautelare il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e ha assegnato il termine perentorio per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Con l'atto di citazione in discorso l'attore ha esposto che la creditrice convenuta ha promosso per il medesimo credito – contratti di mutuo ipotecario con fideiussioni omnibus –, oltre alla predetta esecuzione mobiliare, la procedura esecutiva immobiliare n. 434/2019 r.g.e. Tribunale di Pavia, conclusasi con l'aggiudicazione dei due lotti pignorati rispettivamente per € 81.500,000 ed €
15.000,00.
Ha dedotto altresì che le somme precettate sono erronee in quanto non tutte o in parte dovute;
inoltre, anche il conteggio degli interessi appare sproporzionato e verosimilmente oltre il tasso soglia, in quanto gli interessi sono stati calcolati sulla erronea indicazione del capitale.
Tanto in conseguenza dell'applicazione in modo illegittimo di interessi moratori ed anatocistici.
Ha denunciato altresì la parziale nullità delle clausole della fideiussione omnibus con riferimento allo schema predisposto dall'ABI e dichiarato contrario alla normativa antitrust (agli artt. 2, 6 e 8) dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
L'attore ha censurato che nella somma precettata il creditore non avrebbe tenuto conto delle somme versate dal debitore originario.
2 L'attore ha lamentato che il giudice dell'esecuzione mobiliare non avrebbe tenuto conto, nel determinare la misura dell'assegnazione del credito pignorato, “del pignoramento dello stipendio già esistente sullo stipendio del debitore esecutato, nella misura di 1/8” in forza della esecuzione immobiliare n. 135/2021 r.g.e.
Ha infine dedotto che il creditore ha avviato per il medesimo credito una procedura esecutiva immobiliare (r.g.e. Pavia n. 434/2019) e che il creditore non avrebbe tenuto conto, nel confezionamento del precetto, delle somme incassate in sede di esecuzione immobiliare nei confronti della mutuataria società SAFIO IMMOBILIARE di cui l'attore è socio accomandante.
Si è costituita la convenuta la quale ha eccepito che: il pignoramento immobiliare è stato promosso nei confronti di per l'importo di € 533.652,01; i beni Parte_2 oggetto di pignoramento sono stati aggiudicati per € 15.000,00 ed € 81.500,00; in sede di versamento ex art. 41 TUB la creditrice ha incassato € 13.000 per il lotto 1 ed € 60.000 per il lotto
2; la pretesa creditoria, tolti i predetti incassi, ammonta a € 437.000,00; l'importo richiesto con il ricorso per ingiunzione è stato depositato ed emesso per l'importo di € 303.115,80 ma il precetto è stato notificato per la somma ridotta di € 97.754,06 proprio in virtù della procedura esecutiva che non soddisferà comunque l'intera pretesa di . CP_1
La creditrice in merito alla eccezione di nullità della fideiussione ne ha evidenziato la tardività in quanto “una tale censura andava contestata con l'opposizione a decreto ingiuntivo”. Ne ha comunque censurato nel merito l'infondatezza per le ragioni meglio evidenziate nella comparsa.
Ha altresì rilevato che “il sig. ha prestato fideiussione per l'interesse economico Parte_1 di una società e questo esclude che possa qualificarsi consumatore e il riferimento a lui della normativa di cui si discute”. Sul tasso di interesse applicato ha eccepito che “controparte avrebbe dovuto per poter contestare i tassi di interesse proporre opposizione a decreto ingiuntivo e non opposizione agli atti esecutivi che non riguarda il merito della pretesa creditoria”.
Ha altresì osservato che “le contestazioni delle controparti non sono sorrette da alcuna ricostruzione dei saldi o da altro elemento numerico contabilizzato caratterizzato da una sospetta illegittimità dei tassi applicati dalla Banca e, per tale motivo sono prive di veridicità […] né può ritenersi assolto l'onere probatorio su di esso gravante attraverso la richiesta di una CTU. La prova di tali considerazioni la si rinviene proprio nell'atto introduttivo del presente giudizio ove non viene indicato in alcun modo il tasso di interesse concretamente applicato e le poste non dovute che sarebbero state imputate dalla banca a parte opponente […] parte attrice ha svolto argomentazioni sulla legittimità della clausola interessi e della misura degli stessi senza tuttavia analiticamente esporre gli importi correttamente restituiti o quelli non pagati, nonché e soprattutto relativi agli interessi versati asseritamente illegittimi.
Pertanto, deve concludersi per la genericità delle doglianze ex adverso articolate, poiché l'attore non specifica in quale periodo vi è stato sconfinamento dei tassi rispetto alle c.d. soglie” (comparsa di risposta).
Con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 l'attore ha lamentato l'avvenuta parcellizzazione del credito da parte della convenuta.
“Nel proprio scritto difensivo controparte confessa…di aver parcellizzato il proprio credito, procedendo esecutivamente in misura inferiore rispetto alle somme effettivamente vantate. 3 Non spiega, peraltro, quali siano le ragioni che abbiano portato a tale iniziativa di frazionamento che appare, invece, pregiudizievole nei confronti del debitore escusso, che si trova nella condizione di poter subire più procedure esecutive in forza del medesimo titolo, con la conseguenza di dover promuovere più azioni di opposizione all'esecuzione”.
L'attore ha quindi evidenziato che, alla luce di Cass. n. 13606/2024, il divieto di abusivo frazionamento del credito deve ritenersi operante, non solo nella fase di merito, ama anche in relazione al processo esecutivo.
“Controparte, candidamente, conferma solo ora di aver promosso un'azione esecutiva immobiliare, per il medesimo credito, su beni della società debitrice principale […].
Considerato che il ricavato riguarda immobili per i quali è stato stipulato il mutuo, coperto da garanzia fideiussoria, il ricavato o parte di esso deve essere imputato anche alle somme richieste di pagamento con la presente procedura.
Ne consegue che il ricavato della vendita di € 73.000,00 deve essere imputato in detrazione (nella misura ritenuta di giustizia) alle somme portate in esecuzione nella presente procedura, e quindi, il relativo importo richiesto di pagamento, decurtato”.
In ultimo l'attore ha denunciato che la misura della somma capitale richiesta presenta errori nella conversione lire-euro.
L'attore ha quindi chiesto l'espletamento di una CTU contabile “al fine di rideterminare la corretta misura del credito vantato da parte del creditore procedente, tenuto conto del ricavato della vendita all'asta degli immobili di proprietà della Safio immobiliare, delle somme erogate a titolo di mutuo ipotecario dovute, da quantificare correttamente, e dei versamenti risultanti in atti, ed il TAEG applicato al mutuo ipotecario ed all'eventuale superamento del tasso soglia”.
*****
È opinione del giudice che l'opposizione non si presti ad accoglimento.
In via preliminare va osservato che la procedura esecutiva mobiliare r.g.e 1348/2023 è stata avviata sulla scorta di un titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo (v. allegato al fasc. r.g.e. esecuzione succitata).
Nello specifico si tratta di un decreto ingiuntivo dell'importo capitale di € 303.115,80 dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Va quindi tenuto in considerazione l'orientamento di legittimità per cui “Costituisce principio consolidato quello secondo il quale il debitore non può invocare, in sede di opposizione all'esecuzione, fatti anteriori alla formazione di un titolo giudiziale, dovendo egli attivarsi nel giudizio in cui il titolo stesso si è formato per impedirne il passaggio in giudicato. In sede di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo esecutivo stesso (…). Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del Giudice è infatti limitata all'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità (…).
Pertanto, anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – come nel caso di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione ex art 647 cod. proc. civ. – il debitore esecutato non può contestare la legittimità del 4 provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'an e nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto far valere nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo” (Cass. n. 27159/2006).
L'unica deroga a tale sbarramento è rappresentata dalla possibilità, per il solo consumatore, di far valere eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo (S.U. n. 9479/2023).
Le Sezioni Unite citate hanno però precisato che lo strumento impiegabile dal consumatore a tal fine non è l'opposizione all'esecuzione ma l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650
c.p.c. (c.d. opposizione tardiva eurounitaria).
Tra l'altro nel caso in esame risulta – si veda l'ordinanza del giudice dell'esecuzione mobiliare r.g.e.
1348/2023 del 19.1.2024 – che “il debitore che ha ricevuto l'interpello da parte del GE non ha promosso l'opposizione ex art. 650 cpc […].
Preso atto che in atti è presente il contratto da cui è scaturito il credito azionato prodotto dal procedente;
che in data 6.7.2023 questo GE disponeva “interpello” ai fini dell'esercizio del diritto di cui alla citata sentenza…e che sono decorsi inutilmente i termini per l'opposizione tardiva ex art.
650 cpc”.
Ragion per cui tutte le questioni attinenti al merito della pretesa creditoria (non corretta quantificazione del capitale, illegittimità degli interessi, anatocismo ecc.) sono coperte dal giudicato del decreto ingiuntivo non opposto.
Inoltre, nemmeno possono in questa sede essere fatte valere eventuali abusività consumeristiche in relazione alle quali è proponibile esclusivamente il rimedio dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e non l'opposizione esecutiva.
In questa sede, alla stregua della giurisprudenza di legittimità n. 27159/2016 succitata, possono unicamente dedursi “fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo esecutivo stesso”. Ciò posto, un'eccezione di parte attrice esaminabile in questa sede attiene alla circostanza che il creditore non avrebbe tenuto conto, in sede di precetto, delle somme già incassate in sede esecutiva immobiliare.
Sono poi esaminabili le eccezioni attinenti alla parcellizzazione del credito e alla non corretta determinazione del credito assegnato.
Con riguardo alla prima delle suddette eccezioni può osservarsi come il titolo esecutivo speso dal creditore in sede esecutiva mobiliare consti in un decreto ingiuntivo per l'importo capitale di €
303.115,80 oltre interessi e accessori.
Il creditore ha tuttavia precettato l'importo ingiunto per la minor somma di € 90.000.
Risulta dagli atti della procedura esecutiva immobiliare 434/2019 r.g.e. (v. bozza del progetto di distribuzione depositato in data 28.3.2024) che a titolo di anticipazioni ex art. 41 TUB la parte creditrice ha ricevuto € 73.000,00.
In sede di progetto di distribuzione, approvato in data 21.5.2024 in assenza di osservazioni, la creditrice ha ricevuto ulteriori € 11.409,00 a titolo di rimborso delle spese ex art. 2770 c.c. ed €
3.242,71 in via privilegiata ipotecaria.
In totale la soddisfazione del creditore è stata quindi di € 87.651,71, ma di questi, € 11.409,00 hanno coperto spese anticipate dal medesimo, quindi una soddisfazione “netta” di € 76.242,71.
È evidente, pertanto, senza necessità di fare complessi calcoli, che la procedura esecutiva 5 immobiliare abbia soddisfatto solo una parte dell'importo ingiunto. La parte di credito insoddisfatta
è ampiamente superiore rispetto all'importo precettato in relazione al quale è stata poi avviata l'esecuzione mobiliare.
La somma ingiunta è pari a € 303.115,80. Sottraendo l'importo ricavato nella procedura esecutiva immobiliare di € 76.242,71 risulta comunque dovuta dall'attore una somma di € 226.873,09, peraltro senza tener conto degli interessi e degli accessori.
Tale somma è quindi ampiamente superiore rispetto all'importo precettato in sede esecutiva mobiliare.
Nemmeno appare fondata la doglianza in ordine alla parcellizzazione del credito.
La sentenza della Corte di cassazione n. 13606/2024 citata da parte attrice ha stabilito che “In sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore;
in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo”.
Dunque, il caso esaminato dalla Corte concerneva plurime azioni esecutive avviate nei confronti del medesimo debitore e tale non è il caso che ci occupa.
Nella vicenda in rilievo la creditrice convenuta ha avviato prima, in data 9.9.2019, una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di e Parte_3 successivamente, in data 6.7.2023 una esecuzione mobiliare presso terzi nei confronti di
[...]
Parte_1
Si tratta dunque di due soggetti distinti.
Tra l'altro la seconda esecuzione è stata avviata quando nell'esecuzione immobiliare le prospettive di soddisfacimento apparivano già delineate plausibilmente in una misura significativamente inferiore rispetto alla stima iniziale degli immobili pignorati.
Nell'avviso di vendita depositato sul fascicolo telematico in data 22.5.2023 risulta che il lotto 1 è stato messo in vendita al prezzo base non ribassabile di € 15.000,00, il lotto due al prezzo base di € 94.922,00 ribassabile fino a € 71.192,00.
Per tali ragioni non può dirsi abusiva la condotta del creditore.
In ultimo non si ravvisa alcun errore di confezionamento dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato.
Risulta invece dall'esame del fascicolo dell'esecuzione mobiliare 1348/2023 r.g.e. che il giudice, con l'ordinanza del 19.1.2024 abbia corretto l'importo assegnato tenendo conto dell'importo già impegnato per effetto di un precedente pignoramento (r.g.e. 135/2021) sfociato nell'assegnazione dello stipendio netto nella misura di 1/8.
Il giudice mobiliare, infatti, ha dato atto: “Osservato che l'ordinanza resa a verbale dell'udienza del
9.11.2023 non ha tenuto correttamente conto della dichiarazione del terzo nella parte in cui affermava la sussistenza di un precedente pignoramento già oggetto di assegnazione. E preso atto che tale pignoramento era nella misura di 1/8 dello stipendio netto”.
Il giudice nella parte dispositiva ha così corretto l'ordinanza: “Determina la misura 6 dell'assegnazione, secondo quanto sopra ritenuto, come segue:
- la quota residua del quinto di ogni singolo stipendio netto, sino all'estinzione del precedente pignoramento in essere ed in seguito l'intero quinto dello stipendio netto”.
L'opposizione non si presta quindi ad accoglimento.
Sulle spese
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Le stesse sono liquidate secondo i parametri del giudizio di cognizione, scaglione da € 52.001 a 260.000, con l'applicazione di un parametro compreso tra il minimo e il medio attesi il mancato espletamento di prove costituende, il non cospicuo numero di memorie integrative, l'utilizzo del modulo decisorio semplificato ex art. 281-sexies c.p.c. nonché l'opportunità di calibrare lo scaglione tenuto conto dell'effettivo valore della causa (v. importo del precetto di € 97.754,06).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. respinge l'opposizione;
2. condanna a rimborsare alla convenuta Parte_1 CP_1 le spese legali che si quantificano in € 9.000,00 per compenso
[...] professionale, oltre a IVA e CPA come per legge.
Pavia, 21.3.2025
Il Giudice
Francesco Rocca
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