TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 10568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10568 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°Sezione lavoro–
Il Giudice del lavoro dr.ssa Anna Maria Lionetti all'udienza del
22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°2564\2025 del r. g. lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dagli avv.ti G. Smargiassi e F. Parte_1
RE in virtù di mandato a margine del ricorso
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
Convenuta
OGGETTO: conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato e risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 esponendo Parte_1 che in data 4.7.2022 era stata assunta dalla società convenuta con contratto a termine della durata di 12 mesi e qualifica E1, che il contratto privo di causale era stato costituito per 12 mesi e 2 giorni, che pertanto il contratto era nullo ex art.19 d.lgs.
n.81\2015, che il contratto era stato prorogato fino al 30.6.2024, che tale proroga è nulla per carenza di specificità della causale e per insussistenza della stessa, che con la proroga è stata superata la durata complessiva del rapporto di 24 mesi, ha chiesto: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o fraudolenza dei contratti a termine indicati e per tutte le ragioni narrate ed emerse in fatto e per tutte le motivazioni dedotte e deducibili, dichiarare l'intercorrenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla , in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, a decorrere dalla data dalla quale è stato riscontrato il vizio o nullità di protezione e che sarà ritenuto di diritto e/o di giustizia, di ordinare la riammissione in servizio in favore della ricorrente nelle medesime mansioni e funzioni occupate al momento della cessazione del rapporto di lavoro e nella medesima area territoriale di competenza, nonchè condannare parte resistente, come in atti costituita, all'indennità risarcitoria di cui all'art. 28 Dl.gs. 81/2015 nella misura massima indicata ovvero in quella ritenuta congrua e di giustizia e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per lucro cessante e danno emergente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto non si è costituita e ne viene dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Le domande sono infondate e devono essere respinte.
Deve preliminarmente osservarsi che all'eventuale accertamento della nullità della clausola terminale non potrebbe conseguire la conversione del rapporto di lavoro subordinato a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per effetto del divieto di cui all'art. 36 co. 5 d. lgs. n.165/01 il quale prevede: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione.”
Tale disposizione trova applicazione nella fattispecie in esame essendo la società convenuta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e, pertanto, soggetta alle disposizioni di cui all'art.19 co.2 d. lgs.n.175\2016 per effetto del quale: “Le società
a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità
e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha di recente confermato l'orientamento secondo il quale: “Per le società "in house", a cui sia applicabile "ratione temporis" l'art. 18 del d.l. n. 112 del
2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, il reclutamento del personale avviene con i divieti e le limitazioni previsti per le pubbliche amministrazioni, in applicazione dei criteri pubblicistici di trasparenza, oggettività e imparzialità stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché è inammissibile la conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
(Cass.sez. L – sent.n. 420\2024).
Per effetto dell'art.27 co.1 lett b d.lgs.n.175 cit. l'art. 18 d.l.
n.112 cit. è stato così modificato: art.2 bis “((Le aziende speciali
e le istituzioni)) si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”.
Con la richiamata disposizione è stato ribadito il principio di contenimento dei costi nella gestione del personale delle aziende speciali ed istituzioni mentre il principio di inammissibilità del reclutamento del personale al di fuori dei limiti di cui all'art.35 co.3 d.lgs. n.165\2001 è sancito all'art. 19 cit. al quale vanno riferiti i rilievi della Suprema Corte che ha osservato: “in tema di società cd. "in house", il reclutamento del personale, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.(ex plurimis sent. n.420 cit.).
In conclusione, per dovendo affermarsi che la partecipazione pubblica non muta la natura privatistica della società
l'assoggettamento al relativo regime subisce la deroga espressamente prevista dalla legge in materia di reclutamento del personale.
Alla eventuale illegittima apposizione della clausola terminale ovvero alla maggiore durata del rapporto di lavoro oltre quella contrattualmente prevista ovvero alla illegittimità della proroga non può, dunque, conseguire per effetto delle disposizioni di legge imperative richiamate la conversione del rapporto di lavoro dedotto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato pure richiesta né può riconoscersi il risarcimento del danno ex art.28 d.lgs. n.81\2015 conseguente alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Le domande sono perciò respinte.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Rigetta le domande, nulla per le spese.
Roma 22.10.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°Sezione lavoro–
Il Giudice del lavoro dr.ssa Anna Maria Lionetti all'udienza del
22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°2564\2025 del r. g. lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dagli avv.ti G. Smargiassi e F. Parte_1
RE in virtù di mandato a margine del ricorso
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
Convenuta
OGGETTO: conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato e risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 esponendo Parte_1 che in data 4.7.2022 era stata assunta dalla società convenuta con contratto a termine della durata di 12 mesi e qualifica E1, che il contratto privo di causale era stato costituito per 12 mesi e 2 giorni, che pertanto il contratto era nullo ex art.19 d.lgs.
n.81\2015, che il contratto era stato prorogato fino al 30.6.2024, che tale proroga è nulla per carenza di specificità della causale e per insussistenza della stessa, che con la proroga è stata superata la durata complessiva del rapporto di 24 mesi, ha chiesto: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o fraudolenza dei contratti a termine indicati e per tutte le ragioni narrate ed emerse in fatto e per tutte le motivazioni dedotte e deducibili, dichiarare l'intercorrenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla , in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, a decorrere dalla data dalla quale è stato riscontrato il vizio o nullità di protezione e che sarà ritenuto di diritto e/o di giustizia, di ordinare la riammissione in servizio in favore della ricorrente nelle medesime mansioni e funzioni occupate al momento della cessazione del rapporto di lavoro e nella medesima area territoriale di competenza, nonchè condannare parte resistente, come in atti costituita, all'indennità risarcitoria di cui all'art. 28 Dl.gs. 81/2015 nella misura massima indicata ovvero in quella ritenuta congrua e di giustizia e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per lucro cessante e danno emergente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto non si è costituita e ne viene dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Le domande sono infondate e devono essere respinte.
Deve preliminarmente osservarsi che all'eventuale accertamento della nullità della clausola terminale non potrebbe conseguire la conversione del rapporto di lavoro subordinato a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per effetto del divieto di cui all'art. 36 co. 5 d. lgs. n.165/01 il quale prevede: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione.”
Tale disposizione trova applicazione nella fattispecie in esame essendo la società convenuta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e, pertanto, soggetta alle disposizioni di cui all'art.19 co.2 d. lgs.n.175\2016 per effetto del quale: “Le società
a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità
e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha di recente confermato l'orientamento secondo il quale: “Per le società "in house", a cui sia applicabile "ratione temporis" l'art. 18 del d.l. n. 112 del
2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, il reclutamento del personale avviene con i divieti e le limitazioni previsti per le pubbliche amministrazioni, in applicazione dei criteri pubblicistici di trasparenza, oggettività e imparzialità stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché è inammissibile la conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
(Cass.sez. L – sent.n. 420\2024).
Per effetto dell'art.27 co.1 lett b d.lgs.n.175 cit. l'art. 18 d.l.
n.112 cit. è stato così modificato: art.2 bis “((Le aziende speciali
e le istituzioni)) si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”.
Con la richiamata disposizione è stato ribadito il principio di contenimento dei costi nella gestione del personale delle aziende speciali ed istituzioni mentre il principio di inammissibilità del reclutamento del personale al di fuori dei limiti di cui all'art.35 co.3 d.lgs. n.165\2001 è sancito all'art. 19 cit. al quale vanno riferiti i rilievi della Suprema Corte che ha osservato: “in tema di società cd. "in house", il reclutamento del personale, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.(ex plurimis sent. n.420 cit.).
In conclusione, per dovendo affermarsi che la partecipazione pubblica non muta la natura privatistica della società
l'assoggettamento al relativo regime subisce la deroga espressamente prevista dalla legge in materia di reclutamento del personale.
Alla eventuale illegittima apposizione della clausola terminale ovvero alla maggiore durata del rapporto di lavoro oltre quella contrattualmente prevista ovvero alla illegittimità della proroga non può, dunque, conseguire per effetto delle disposizioni di legge imperative richiamate la conversione del rapporto di lavoro dedotto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato pure richiesta né può riconoscersi il risarcimento del danno ex art.28 d.lgs. n.81\2015 conseguente alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Le domande sono perciò respinte.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Rigetta le domande, nulla per le spese.
Roma 22.10.2025 Il Giudice