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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
6591/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a BA (BA), il Parte_1 C.F._1 17/08/1972
e
(c.f. ), nato/a a BRINDISI (BR), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. ANNA MARIA GIOVANETTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 6/11/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a BA (BA), il 17/08/1972 Parte_1 e
, nato/a a BRINDISI (BR), il 18/01/1972, Parte_2 uniti in matrimonio il 26/07/2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BRINDISI (BR) dell'anno 2001 n. 174, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare sita in Santa Lucia di Piave (TV) Via Trento n.2/F, con quanto l'arreda, salve le pattuizioni di seguito stabilite, viene assegnata alla sig.ra
, ove quest'ultima continuerà a vivere con entrambi i figli Pt_1 Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , minorenne Per_2 studentessa;
3. Il sig. lascerà l'abitazione familiare entro e non oltre la data del Parte_2
31.12.2025. Decorso tale data, salvo quanto qui di seguito disposto, la sig.ra potrà provvedere al cambio delle serrature dell'abitazione. Nel lasciare la Pt_1 casa coniugale il sig. porterà con sé oltre ai propri effetti personali: il Pt_2 computer portatile, un tablet, una cassa GPL, il televisore della camera da letto, il pappagallo “Rio”. Dalla data del rilascio dell'abitazione coniugale il sig. Pt_2 provvederà contestualmente ad effettuare il cambio di residenza;
4. La figlia minorenne viene congiuntamente affidata ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'immobile coniugale in Santa Lucia di Piave Via Trento n.2/F. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni più importanti di straordinaria amministrazione varranno prese di comune accordo tra loro e nel farlo dovranno tener conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale ed aspirazioni della loro figlia;
5. trascorrerà con il papà un pomeriggio infrasettimanale, e un fine Per_2 settimana ogni 15 (quindici) giorni dal venerdì pomeriggio indicativamente dalle ore 17,00 fino alla domenica sera indicativamente alle ore 22,00. Trascorrerà con ciascun genitore 15 (quindici) giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, 6 giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura che trascorra il Per_2 giorno di Natale con uno dei genitori e quello di Capodanno con l'altro e viceversa l'anno seguente secondo il principio dell'alternanza che i genitori dichiarano di adottare, nonché 3 giorni con ciascun genitore durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua e pasquetta con l'uno e con l'altro genitore e viceversa l'anno seguente. Data l'età di eventuali diverse Per_2 modalità e tempi di permanenza presso il papà saranno oggetto di specifico accordo tra i genitori stessi tenuto conto del parere di e dei suoi impegni Per_2 scolastici e non;
6. Il sig. corrisponderà entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a partire dal Pt_2 mese di gennaio 2026, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi presso il conto corrente intestato alla sig.ra e che quest'ultima gli indicherà, l'importo Pt_1 mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) che verrà annualmente indicizzato secondo gli ordinari indici ISTAT a partire dall'ottobre 2026;
7. I coniugi concordano altresì che le spese straordinarie che si renderanno necessarie ed opportune per saranno sostenute al 50% tra loro per Per_2
l'individuazione e qualificazione delle quali faranno riferimento al Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Treviso e che dichiarano di conoscere ed adottare. Essi a tal proposito stabiliscono che il coniuge che avrà sostenuto la spesa sarà rimborsato dall'altro entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla presentazione del documento giustificativo dell'esborso;
8. L'assegno Unico ed Universale per la minore sarà interamente percepito dalla sig.ra che ne farà apposita richiesta;
Pt_1
9. I ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto provvederanno autonomamente al proprio mantenimento rinunciando fin d'ora all'assegno di mantenimento ciascuno in favore dell'altro;
10. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le parti ed ai fini della definizione della crisi tra loro insorta, gli stessi convengono tra loro le seguenti attribuzioni:
a) Il sig. con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a trasferire Pt_2 alla sig.ra , che accetta, la propria quota, pari ad 1/2 (un mezzo) della Pt_1 piena proprietà dell'immobile/casa coniugale, in Santa Lucia di Piave (TV) in via
Trento n.2, appartamento al piano terra con annessi corte esclusiva e locale cantina al piano interrato e garage al piano interrato facenti parte del condominio edificato sui mapp. 468,478,480, di totali mq. 1061 (unificati nell'unico mapp.506 di pari superficie, a sua volta variato con il mapp.507) al foglio 2-secondo. (ex sez.A/fg.2) del Catasto terreni di detto comune e così censito:
CATASTO FABBRICATI:
Comune di Santa Lucia di Piave-
Sez. A -Foglio n.2 –
Mapp.507 sub.14 (quattordici), Via Trento, piano S1-T, Cat. A/2, Cl.2, cons.vani 4,5 R.C. Euro 371,85
Mapp. 507 sub.15 (quindici) Via Trento-corte esclusiva del sub.14 di mq.28
(mappale graffato con il precedente);
Mapp.507 sub.6 (sei) Via Trento- P.S1, Cat. C/6, Cl.3, cons.mq.19, R.C.
Euro41,21; per la quota di 98,35/1000 riferita ai sub.14-15; per la quota di 12,55/1000 riferita ai sub.6 quali risultanti dalla tabella millesimale di comproprietà allegata all'atto di compravendita e precostituzione di condominio in data 20 novembre 1993,
n.47,322 di rep. Notaio registrato a Conegliano in data 10 dicembre Per_3
1993, al n.1626 serie 1/V trascritto presso l'Ufficio del Territorio – Servizio di Pubblicità immobiliare di Treviso in data 16 dicembre 1993, al nn.30812/22800; sulle parti ed impianti comuni dell'edificio e sull'area coperta dello stesso e su quanto altro previsto dall'art.1117 del codice civile, in quanto sussistenti nonché su quanto indicato nell'elaborato planimetrico che è stato a suo tempo presentato per l'accatastamento del fabbricato al quale le porzioni appartengono. Nonché sull'area scoperta di pertinenza del fabbricato stesso, così distinta:
CATASTO FABBRICATI: mapp.507 sub 3 in via Trento -b.c.n.c. (area Scoperta di mq. 547, comune al sub 4-5-6-7-8-9- 10-11-12-14-16-18-21-22-23-24). Nonché, per la quota di
1/13 sulla strada di accesso distinta al catasto terreni di detto comune al foglio
2-secondo-mapp. 477(ex 120/c) e mapp.467 (45/g) di totali mq. 175
In tutto formante unico corpo confinante: con i mapp. 466, 475, 479, 126, 474
La parte venditrice precisa e la parte acquirente prende atto con ogni effetto di legge che: l'area scoperta di mq. 28 distinta con il sub 13 nell'elaborato planimetrico è corte esclusiva del sub 12; che l'area scoperta di mq 28, distinta con il sub 15 nell'elaborato planimetrico è corte esclusiva del sub 14;-che l'area scoperta di un mq 41 distinta con il sub 17 dell'elaborato planimetrico è corte esclusiva del sub 16; L'area scoperta di mq 23, distinta con il sub 19 nell'elaborato planimetrico succitato, è Corte esclusiva del Sud 18;- che l'area scoperta di mq 8 distinta con il sub 20 nell'elaborato planimetrico è corta esclusiva del sub 18;
11. Tutti gli immobili sopradescritti unitamente alla proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui fanno parte ai sensi dell'art.1117 ss c.c. verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, dalle parti conosciuto e per quanto occorra, dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale;
12. I coniugi, in considerazione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali tra loro in essere e del valore dell'attribuzioni nonché dei beni mobili ancora presenti nella casa coniugale, convengono che la sig.ra a fronte del trasferimento Pt_1 immobiliare s'impegna ad accollarsi il pagamento del mutuo residuo contratto congiuntamente dalle parti ed ancora sussistente presso Intesa San Paolo. La sig.ra s'impegna a provvedere alla formalizzazione dell'accollo del mutuo Pt_1 presso l'istituto bancario entro il 31.12.2025 salvo eventuali proroghe non dipendenti dalla stessa, cosicché dal 01.01.2026 verserà l'intero importo della rata del mutuo. In ogni caso qualora non fosse possibile l'accollo, la signora s'impegna a rimborsare al sig. l'importo delle mensilità del mutuo Pt_1 Pt_2 che egli fosse tenuto a corrispondere presso Intesa San Paolo dopo il
31.12.2025, tenendo indenne il marito da qualsiasi pretesa dell'istituto bancario dovesse avanzare nei suoi confronti. Il sig. dal canto suo rinuncia al Pt_2 rimborso delle quote di mutuo già versate;
13. Ai fini dei reciproci trasferimenti di cui sopra i sig.ri e Pt_1 Pt_2 compariranno avanti al Notaio dott.ssa con sede in Persona_4
Conegliano, scelto di comune accordo tra loro, entro e non oltre la data del
31.12.2025. Ovvero previa diffida tramite racc. a/r, nell'ipotesi di disaccordo o inerzia di una delle parti- nel termine di 30 giorni dalla data indicata -ad opera della parte diligente- a pena di esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c.;
14. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa (bollo, registro, ipotecarie, catastali, diritti ipotecari ecc.) ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della circolare dell'agenzia delle entrate 27E/2012;
15. Tutte le spese e le imposte relative al trasferimento in sede notarile
(certificazione, notarili, trascrizione, registro, ecc.) sono a carico della sig.ra
; Pt_1
16. Il sig. è proprietario esclusivo delle seguenti autovetture: 1) Lancia Pt_2
PS targata DE699ZF – telaio n. ZLA84300003096719 come da carta di circolazione che si produce (doc.8); 2) Volkswagen OL targata FF533LR – telaio n. WVWZZZAUZHW061748 come da relativa carta di circolazione che si produce
(doc.9); 3) Smart Targata GG013ZR telaio n.WME4504321J167581 come da relativa carta di circolazione (doc.10); 4) Motoveicolo Kawasaki MOD. Z 650 targata FA22491- Telaio n. ML5ER650KKDA79525 come da relativa carta di circolazione (doc.11).
In ordine alle autovetture, i ricorrenti convengono che:
a)-il sig. trasferisce in proprietà esclusiva al figlio della coppia Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F. ), Persona_5 C.F._3 residente con la madre in Santa Lucia di Piave (Tv), Via Trento n.2 e che accetta, la piena proprietà dell'autovettura marca Volkswagen modello “OL” targata FF533LR – telaio n. WVWZZZAUZHW061748 come identificata nella carta di circolazione (doc.9). In ossequio a quanto disposto dall'art. 19 L.74/1987 il passaggio di proprietà dovrà avvenire nei termini di legge ed è esente dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), di bollo e da ogni altra consequenziale imposta ancorché qui non menzionata;
b)-il sig. con il presente atto trasferisce altresì in proprietà Parte_2 esclusiva alla sig.ra che accetta, l'autovettura Marca Fiat Auto Parte_1
Spa modello “Lancia PS” targata DE699ZF – telaio n. telaio n.
ZLA84300003096719 come identificata nella carta di circolazione (doc.8). In ossequio a quanto disposto dall'art. 19 L.74/1987 il passaggio di proprietà dovrà avvenire nei termini di legge ed è esente dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), di bollo, e da ogni altra consequenziale imposta ancorché qui non menzionata;
17) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti ed avendo provveduto a sistemare ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale dichiarano salvo l'esatto adempimento di quanto sopra previsto e del buon fine del trasferimento immobiliare, di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo ragione o causa, dipendente o conseguente dal loro matrimonio e dallo scioglimento del regime patrimoniale della comunione.
18) Le spese legali e processuali saranno sostenute al 50% ciascuno.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
6591/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a BA (BA), il Parte_1 C.F._1 17/08/1972
e
(c.f. ), nato/a a BRINDISI (BR), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. ANNA MARIA GIOVANETTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 6/11/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a BA (BA), il 17/08/1972 Parte_1 e
, nato/a a BRINDISI (BR), il 18/01/1972, Parte_2 uniti in matrimonio il 26/07/2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BRINDISI (BR) dell'anno 2001 n. 174, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare sita in Santa Lucia di Piave (TV) Via Trento n.2/F, con quanto l'arreda, salve le pattuizioni di seguito stabilite, viene assegnata alla sig.ra
, ove quest'ultima continuerà a vivere con entrambi i figli Pt_1 Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , minorenne Per_2 studentessa;
3. Il sig. lascerà l'abitazione familiare entro e non oltre la data del Parte_2
31.12.2025. Decorso tale data, salvo quanto qui di seguito disposto, la sig.ra potrà provvedere al cambio delle serrature dell'abitazione. Nel lasciare la Pt_1 casa coniugale il sig. porterà con sé oltre ai propri effetti personali: il Pt_2 computer portatile, un tablet, una cassa GPL, il televisore della camera da letto, il pappagallo “Rio”. Dalla data del rilascio dell'abitazione coniugale il sig. Pt_2 provvederà contestualmente ad effettuare il cambio di residenza;
4. La figlia minorenne viene congiuntamente affidata ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'immobile coniugale in Santa Lucia di Piave Via Trento n.2/F. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni più importanti di straordinaria amministrazione varranno prese di comune accordo tra loro e nel farlo dovranno tener conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale ed aspirazioni della loro figlia;
5. trascorrerà con il papà un pomeriggio infrasettimanale, e un fine Per_2 settimana ogni 15 (quindici) giorni dal venerdì pomeriggio indicativamente dalle ore 17,00 fino alla domenica sera indicativamente alle ore 22,00. Trascorrerà con ciascun genitore 15 (quindici) giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, 6 giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura che trascorra il Per_2 giorno di Natale con uno dei genitori e quello di Capodanno con l'altro e viceversa l'anno seguente secondo il principio dell'alternanza che i genitori dichiarano di adottare, nonché 3 giorni con ciascun genitore durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua e pasquetta con l'uno e con l'altro genitore e viceversa l'anno seguente. Data l'età di eventuali diverse Per_2 modalità e tempi di permanenza presso il papà saranno oggetto di specifico accordo tra i genitori stessi tenuto conto del parere di e dei suoi impegni Per_2 scolastici e non;
6. Il sig. corrisponderà entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a partire dal Pt_2 mese di gennaio 2026, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi presso il conto corrente intestato alla sig.ra e che quest'ultima gli indicherà, l'importo Pt_1 mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) che verrà annualmente indicizzato secondo gli ordinari indici ISTAT a partire dall'ottobre 2026;
7. I coniugi concordano altresì che le spese straordinarie che si renderanno necessarie ed opportune per saranno sostenute al 50% tra loro per Per_2
l'individuazione e qualificazione delle quali faranno riferimento al Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Treviso e che dichiarano di conoscere ed adottare. Essi a tal proposito stabiliscono che il coniuge che avrà sostenuto la spesa sarà rimborsato dall'altro entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla presentazione del documento giustificativo dell'esborso;
8. L'assegno Unico ed Universale per la minore sarà interamente percepito dalla sig.ra che ne farà apposita richiesta;
Pt_1
9. I ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto provvederanno autonomamente al proprio mantenimento rinunciando fin d'ora all'assegno di mantenimento ciascuno in favore dell'altro;
10. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le parti ed ai fini della definizione della crisi tra loro insorta, gli stessi convengono tra loro le seguenti attribuzioni:
a) Il sig. con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a trasferire Pt_2 alla sig.ra , che accetta, la propria quota, pari ad 1/2 (un mezzo) della Pt_1 piena proprietà dell'immobile/casa coniugale, in Santa Lucia di Piave (TV) in via
Trento n.2, appartamento al piano terra con annessi corte esclusiva e locale cantina al piano interrato e garage al piano interrato facenti parte del condominio edificato sui mapp. 468,478,480, di totali mq. 1061 (unificati nell'unico mapp.506 di pari superficie, a sua volta variato con il mapp.507) al foglio 2-secondo. (ex sez.A/fg.2) del Catasto terreni di detto comune e così censito:
CATASTO FABBRICATI:
Comune di Santa Lucia di Piave-
Sez. A -Foglio n.2 –
Mapp.507 sub.14 (quattordici), Via Trento, piano S1-T, Cat. A/2, Cl.2, cons.vani 4,5 R.C. Euro 371,85
Mapp. 507 sub.15 (quindici) Via Trento-corte esclusiva del sub.14 di mq.28
(mappale graffato con il precedente);
Mapp.507 sub.6 (sei) Via Trento- P.S1, Cat. C/6, Cl.3, cons.mq.19, R.C.
Euro41,21; per la quota di 98,35/1000 riferita ai sub.14-15; per la quota di 12,55/1000 riferita ai sub.6 quali risultanti dalla tabella millesimale di comproprietà allegata all'atto di compravendita e precostituzione di condominio in data 20 novembre 1993,
n.47,322 di rep. Notaio registrato a Conegliano in data 10 dicembre Per_3
1993, al n.1626 serie 1/V trascritto presso l'Ufficio del Territorio – Servizio di Pubblicità immobiliare di Treviso in data 16 dicembre 1993, al nn.30812/22800; sulle parti ed impianti comuni dell'edificio e sull'area coperta dello stesso e su quanto altro previsto dall'art.1117 del codice civile, in quanto sussistenti nonché su quanto indicato nell'elaborato planimetrico che è stato a suo tempo presentato per l'accatastamento del fabbricato al quale le porzioni appartengono. Nonché sull'area scoperta di pertinenza del fabbricato stesso, così distinta:
CATASTO FABBRICATI: mapp.507 sub 3 in via Trento -b.c.n.c. (area Scoperta di mq. 547, comune al sub 4-5-6-7-8-9- 10-11-12-14-16-18-21-22-23-24). Nonché, per la quota di
1/13 sulla strada di accesso distinta al catasto terreni di detto comune al foglio
2-secondo-mapp. 477(ex 120/c) e mapp.467 (45/g) di totali mq. 175
In tutto formante unico corpo confinante: con i mapp. 466, 475, 479, 126, 474
La parte venditrice precisa e la parte acquirente prende atto con ogni effetto di legge che: l'area scoperta di mq. 28 distinta con il sub 13 nell'elaborato planimetrico è corte esclusiva del sub 12; che l'area scoperta di mq 28, distinta con il sub 15 nell'elaborato planimetrico è corte esclusiva del sub 14;-che l'area scoperta di un mq 41 distinta con il sub 17 dell'elaborato planimetrico è corte esclusiva del sub 16; L'area scoperta di mq 23, distinta con il sub 19 nell'elaborato planimetrico succitato, è Corte esclusiva del Sud 18;- che l'area scoperta di mq 8 distinta con il sub 20 nell'elaborato planimetrico è corta esclusiva del sub 18;
11. Tutti gli immobili sopradescritti unitamente alla proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui fanno parte ai sensi dell'art.1117 ss c.c. verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, dalle parti conosciuto e per quanto occorra, dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale;
12. I coniugi, in considerazione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali tra loro in essere e del valore dell'attribuzioni nonché dei beni mobili ancora presenti nella casa coniugale, convengono che la sig.ra a fronte del trasferimento Pt_1 immobiliare s'impegna ad accollarsi il pagamento del mutuo residuo contratto congiuntamente dalle parti ed ancora sussistente presso Intesa San Paolo. La sig.ra s'impegna a provvedere alla formalizzazione dell'accollo del mutuo Pt_1 presso l'istituto bancario entro il 31.12.2025 salvo eventuali proroghe non dipendenti dalla stessa, cosicché dal 01.01.2026 verserà l'intero importo della rata del mutuo. In ogni caso qualora non fosse possibile l'accollo, la signora s'impegna a rimborsare al sig. l'importo delle mensilità del mutuo Pt_1 Pt_2 che egli fosse tenuto a corrispondere presso Intesa San Paolo dopo il
31.12.2025, tenendo indenne il marito da qualsiasi pretesa dell'istituto bancario dovesse avanzare nei suoi confronti. Il sig. dal canto suo rinuncia al Pt_2 rimborso delle quote di mutuo già versate;
13. Ai fini dei reciproci trasferimenti di cui sopra i sig.ri e Pt_1 Pt_2 compariranno avanti al Notaio dott.ssa con sede in Persona_4
Conegliano, scelto di comune accordo tra loro, entro e non oltre la data del
31.12.2025. Ovvero previa diffida tramite racc. a/r, nell'ipotesi di disaccordo o inerzia di una delle parti- nel termine di 30 giorni dalla data indicata -ad opera della parte diligente- a pena di esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c.;
14. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa (bollo, registro, ipotecarie, catastali, diritti ipotecari ecc.) ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della circolare dell'agenzia delle entrate 27E/2012;
15. Tutte le spese e le imposte relative al trasferimento in sede notarile
(certificazione, notarili, trascrizione, registro, ecc.) sono a carico della sig.ra
; Pt_1
16. Il sig. è proprietario esclusivo delle seguenti autovetture: 1) Lancia Pt_2
PS targata DE699ZF – telaio n. ZLA84300003096719 come da carta di circolazione che si produce (doc.8); 2) Volkswagen OL targata FF533LR – telaio n. WVWZZZAUZHW061748 come da relativa carta di circolazione che si produce
(doc.9); 3) Smart Targata GG013ZR telaio n.WME4504321J167581 come da relativa carta di circolazione (doc.10); 4) Motoveicolo Kawasaki MOD. Z 650 targata FA22491- Telaio n. ML5ER650KKDA79525 come da relativa carta di circolazione (doc.11).
In ordine alle autovetture, i ricorrenti convengono che:
a)-il sig. trasferisce in proprietà esclusiva al figlio della coppia Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F. ), Persona_5 C.F._3 residente con la madre in Santa Lucia di Piave (Tv), Via Trento n.2 e che accetta, la piena proprietà dell'autovettura marca Volkswagen modello “OL” targata FF533LR – telaio n. WVWZZZAUZHW061748 come identificata nella carta di circolazione (doc.9). In ossequio a quanto disposto dall'art. 19 L.74/1987 il passaggio di proprietà dovrà avvenire nei termini di legge ed è esente dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), di bollo e da ogni altra consequenziale imposta ancorché qui non menzionata;
b)-il sig. con il presente atto trasferisce altresì in proprietà Parte_2 esclusiva alla sig.ra che accetta, l'autovettura Marca Fiat Auto Parte_1
Spa modello “Lancia PS” targata DE699ZF – telaio n. telaio n.
ZLA84300003096719 come identificata nella carta di circolazione (doc.8). In ossequio a quanto disposto dall'art. 19 L.74/1987 il passaggio di proprietà dovrà avvenire nei termini di legge ed è esente dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), di bollo, e da ogni altra consequenziale imposta ancorché qui non menzionata;
17) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti ed avendo provveduto a sistemare ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale dichiarano salvo l'esatto adempimento di quanto sopra previsto e del buon fine del trasferimento immobiliare, di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo ragione o causa, dipendente o conseguente dal loro matrimonio e dallo scioglimento del regime patrimoniale della comunione.
18) Le spese legali e processuali saranno sostenute al 50% ciascuno.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani