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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6431/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6431/2023 promossa da:
nata a [...] il [...]; Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...]; nato a
[...] Controparte_2
RI (Argentina) il 12/05/1998; nata a [...] Controparte_3 il 07/10/2003; nato a [...] il Controparte_4
25/09/1989; nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...] il [...]; nato a Controparte_6 CP_7
DO (Argentina) il 23/11/2000; nato a [...] il Controparte_8
16/04/2002; nata a [...] il [...]; CP_9 Controparte_10 nata a [...] il [...];
[...] Controparte_11 nata a [...] il [...]; nata a [...] Persona_1
TR (Argentina) il 21/05/1977; nata a [...] il CP_12
09/07/2009, minorenne, rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori Persona_1
e nato a [...] il
[...] Persona_2 CP_13
16/06/2011, minorenne, rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori Persona_1 nata a [...]
[...] Persona_2 Controparte_14
(Argentina) il 15/04/1977; nata a [...] Controparte_15 il 05/11/1979; nata a [...] il [...], minorenne, Persona_3 rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_15 CP_16
; nata a [...] il [...];
[...] CP_17 CP_18 nato a [...] il [...]; nato a [...] il CP_19
17/09/2004; nata a [...] il [...]; residenti Parte_2
a RI (Argentina), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Mantovani del foro di Venezia, giusta procure in atti
RICORRENTI contro
, Controparte_20 Controparte_21
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. CI RD, a scioglimento della riserva assunta in data 28/11/25 ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
nata a [...] il [...]; Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...]; nato a
[...] Controparte_2
RI (Argentina) il 12/05/1998; nata a [...] Controparte_3 il 07/10/2003; nato a [...] il Controparte_4
25/09/1989; nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...] il [...]; nato a Controparte_6 CP_7
DO (Argentina) il 23/11/2000; nato a [...] il Controparte_8
16/04/2002; nata a [...] il [...]; CP_9 Controparte_10 nata a [...] il [...];
[...] Controparte_11 nata a [...] il [...]; nata a [...] Persona_1
TR (Argentina) il 21/05/1977; nata a [...] il CP_12
09/07/2009, minorenne, rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori Persona_1
e nato a [...] il
[...] Persona_2 CP_13
16/06/2011, minorenne, rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori Persona_1 nata a [...]
[...] Persona_2 Controparte_14
(Argentina) il 15/04/1977; nata a [...] Controparte_15 il 05/11/1979; nata a [...] il [...], minorenne, Persona_3 rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_15 CP_16
; nata a [...] il [...];
[...] CP_17 CP_18 nato a [...] il [...]; nato a [...] il CP_19
17/09/2004; nata a [...] il [...], hanno Parte_2 dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: cittadina italiana Persona_4 nato a [...] il [...] (doc. 1 in atti) ed emigrata in Argentina, dove ha avuto discendenza e deceduta il 12/02/1971 senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti. In particolare, l'ava il 15/09/1903 contraeva matrimonio con il cittadino argentino dalla loro unione sono nati i loro due figli: , la quale CP_22 Persona_5
è nata a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a AN LO TR (Argentina) il 06/07/1933 con il cittadino argentino ed è Persona_6 deceduta a RI (Argentina) il 27/05/1953 - il quale è nato a [...] Persona_7
LO (Argentina) il 05/03/1909 ha contratto matrimonio a AN LO TR (Argentina) il 12/04/1939 con la cittadina argentina ed è deceduto a SA Fe Persona_8
(Argentina) il 29/05/1987. Da e sono nati i Persona_5 Persona_6 loro tre figli: , la quale è nata a [...] il Persona_9
11/07/1934 ha contratto matrimonio a UN (Argentina) il 07/01/1966 con il cittadino argentino ed è deceduta a UN (Argentina) il 23/10/2016; Persona_10 [...]
il quale è nato a [...] il [...] ha contratto Persona_11 matrimonio a RI (Argentina) il 09/04/1959 con la cittadina argentina Persona_12 ed è deceduto a RI (Argentina) il 07/10/2018; , il quale
[...] Persona_13
è nato a [...] il [...] ha contratto matrimonio a UN (Argentina) il 11/05/1968 con la cittadina argentina ed è deceduto a UN Persona_14 (Argentina) il 31/03/2006; Da e sono nate le CP_22 Persona_7 Persona_8 loro due figlie: - la quale è nata a [...] il Parte_3
21/05/1947 ed ha contratto matrimonio a AN LO OR (Argentina) il 20/06/1972 con il cittadino argentino - odierna ricorrente, la Persona_15 Parte_1 quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a AN LO OR (Argentina) il 25/03/1976 con il cittadino argentino Controparte_23
Da e è nata la loro figlia, odierna Persona_9 Persona_10 ricorrente, , la quale è nata a [...] il [...] ed Parte_4 ha contratto matrimonio a UN (Argentina) il 14/01/1994 con il cittadino argentino
[...]
Da e sono nati i loro due Per_16 Persona_11 Persona_12 figli: , la quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto Persona_17 matrimonio a UN (Argentina) il 24/11/1984 con il cittadino argentino Persona_18
, odierno ricorrente, il quale è nato a [...] il
[...] Persona_19
15/10/1968 ed ha contratto matrimonio a Colonia YA (Argentina) il 16/01/1998 con la cittadina argentina . Da e è nato il Controparte_24 Persona_13 Persona_14 loro figlio il quale è nato a [...] il [...] ed ha Persona_20 contratto matrimonio a UN (Argentina) il 23/11/2001 con la cittadina argentina CP_25 CP_1 Da e sono nate le loro due figlie, odierne
[...] Parte_3 Persona_21 ricorrenti: - la quale è nata a [...] il Controparte_10
06/10/1975 ed ha contratto matrimonio a AN LO TR (Argentina) il 03/02/2000 con il cittadino argentino la quale è nata a Persona_22 Persona_1
AN LO TR (Argentina) il 21/05/1977 ed ha contratto matrimonio a AN LO TR (Argentina) il 24/11/2007 con il cittadino argentino Da Persona_2 [...]
e sono nate le loro due figlie, odierne ricorrenti: - Parte_1 Controparte_23 [...]
la quale è nata a [...] il [...] ed ha Controparte_14 contratto matrimonio a AN LO TR (Argentina) il 31/10/2003 con il cittadino argentino;
- la quale è nata a [...] Persona_23 Controparte_15
(Argentina) il 05/11/1979 ed ha contratto matrimonio a AN LO TR (Argentina) il 26/05/1999 con il cittadino argentino Da e Controparte_16 Persona_24 sono nati i loro tre figli, odierni ricorrenti: la quale Persona_16 Parte_2
è nata a [...] il [...];- il quale è nato a [...] Persona_25
(Argentina) il 12/05/1998; - la quale è nata a [...] il Controparte_3
07/10/2003. Da e sono nati i loro due figli, Persona_17 Persona_18 odierni ricorrenti: - il quale è nato a [...] il Controparte_4
25/09/1989; - , il quale è nato a [...] il [...]. Controparte_5
Da e è nato il loro figlio, odierno ricorrente, Persona_19 Controparte_26 CP_7
il quale è nato a [...] il [...]. Da e
[...] Parte_5 nati i loro due figli, odierni ricorrenti: - , il quale è CP_25 Controparte_8 nato a [...] il [...]; - , la quale è nata a [...] CP_9
(Argentina) il 10/03/2004. Da e è nata CP_10 Controparte_10 Persona_22 la loro figlia, odierna ricorrente, , la quale è nata a [...] Controparte_11 il 30/06/2000. Da e nati i loro due figli, odierni Persona_1 Persona_2 ricorrenti: - la quale è nata a [...] il [...] - CP_12 [...]
il quale è nato a [...] il [...]. Da e CP_13 Parte_6 nati i loro quattro figli, odierni ricorrenti: , la quale è Controparte_16 CP_17 nata a [...] il [...]; - il quale è nato a [...] CP_18 (Argentina) il 01/09/2001; - il quale è nato a [...] il CP_19
17/09/2004; - , la quale è nata a [...] il [...] (in Persona_3 atti certificati tradotti e apostillati e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che rilevando che il Consolato italiano in Argentina continua tuttavia a negare tale diritto ai discendenti di madre italiana nati prima del 01.01.1948; invero non assume rilevanza alcuna la circostanza che gli avi Persona_5
, e
[...] Persona_7 Persona_9 Persona_11 sono nati da donne italiane anteriormente al 01/01/1948, atteso che la Persona_13 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»). All'udienza del 19/09/24 veniva dichiarata la contumacia di parte ricorrente e con provvedimenti fuori udienza del 04/12/24 e 03/11/25 veniva disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione entro il termine indicato del 27/11/25 e documentazione integrativa entro il termine indicato in ordinanza del 28/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). La procura alle liti è regolare e depositata regolarmente, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_20 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_20
ACCERTA la cittadinanza italiana di
- nata a [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1 nato a [...] il [...]; Controparte_2
nata a [...] il [...]; Controparte_3
nato a [...] il [...]; Controparte_4
nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...] il [...]; Controparte_6
nato a [...] il [...]; CP_7
nato a [...] il [...]; Controparte_8
nata a [...] il [...]; Controparte_9 nata a [...] il [...]; Controparte_10
nata a [...] il [...]; Controparte_11
nata a [...] il [...]; Per_1 Persona_1
nata a [...] il [...], minorenne, Controparte_12 nato a [...] il [...], minorenne, CP_13
nata a [...] il [...]; Controparte_14
nata a [...] il [...]; Controparte_15
nata a [...] il [...], minorenne, Persona_3
nata a [...] il [...]; CP_17
nato a [...] il [...]; CP_18
nato a [...] il [...]; CP_19
nata a [...] il [...] Parte_2
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 23 dicembre 2025
Il GOP
CI RD
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6431/2023 promossa da:
nata a [...] il [...]; Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...]; nato a
[...] Controparte_2
RI (Argentina) il 12/05/1998; nata a [...] Controparte_3 il 07/10/2003; nato a [...] il Controparte_4
25/09/1989; nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...] il [...]; nato a Controparte_6 CP_7
DO (Argentina) il 23/11/2000; nato a [...] il Controparte_8
16/04/2002; nata a [...] il [...]; CP_9 Controparte_10 nata a [...] il [...];
[...] Controparte_11 nata a [...] il [...]; nata a [...] Persona_1
TR (Argentina) il 21/05/1977; nata a [...] il CP_12
09/07/2009, minorenne, rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori Persona_1
e nato a [...] il
[...] Persona_2 CP_13
16/06/2011, minorenne, rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori Persona_1 nata a [...]
[...] Persona_2 Controparte_14
(Argentina) il 15/04/1977; nata a [...] Controparte_15 il 05/11/1979; nata a [...] il [...], minorenne, Persona_3 rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_15 CP_16
; nata a [...] il [...];
[...] CP_17 CP_18 nato a [...] il [...]; nato a [...] il CP_19
17/09/2004; nata a [...] il [...]; residenti Parte_2
a RI (Argentina), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Mantovani del foro di Venezia, giusta procure in atti
RICORRENTI contro
, Controparte_20 Controparte_21
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. CI RD, a scioglimento della riserva assunta in data 28/11/25 ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
nata a [...] il [...]; Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...]; nato a
[...] Controparte_2
RI (Argentina) il 12/05/1998; nata a [...] Controparte_3 il 07/10/2003; nato a [...] il Controparte_4
25/09/1989; nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...] il [...]; nato a Controparte_6 CP_7
DO (Argentina) il 23/11/2000; nato a [...] il Controparte_8
16/04/2002; nata a [...] il [...]; CP_9 Controparte_10 nata a [...] il [...];
[...] Controparte_11 nata a [...] il [...]; nata a [...] Persona_1
TR (Argentina) il 21/05/1977; nata a [...] il CP_12
09/07/2009, minorenne, rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori Persona_1
e nato a [...] il
[...] Persona_2 CP_13
16/06/2011, minorenne, rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori Persona_1 nata a [...]
[...] Persona_2 Controparte_14
(Argentina) il 15/04/1977; nata a [...] Controparte_15 il 05/11/1979; nata a [...] il [...], minorenne, Persona_3 rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_15 CP_16
; nata a [...] il [...];
[...] CP_17 CP_18 nato a [...] il [...]; nato a [...] il CP_19
17/09/2004; nata a [...] il [...], hanno Parte_2 dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: cittadina italiana Persona_4 nato a [...] il [...] (doc. 1 in atti) ed emigrata in Argentina, dove ha avuto discendenza e deceduta il 12/02/1971 senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti. In particolare, l'ava il 15/09/1903 contraeva matrimonio con il cittadino argentino dalla loro unione sono nati i loro due figli: , la quale CP_22 Persona_5
è nata a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a AN LO TR (Argentina) il 06/07/1933 con il cittadino argentino ed è Persona_6 deceduta a RI (Argentina) il 27/05/1953 - il quale è nato a [...] Persona_7
LO (Argentina) il 05/03/1909 ha contratto matrimonio a AN LO TR (Argentina) il 12/04/1939 con la cittadina argentina ed è deceduto a SA Fe Persona_8
(Argentina) il 29/05/1987. Da e sono nati i Persona_5 Persona_6 loro tre figli: , la quale è nata a [...] il Persona_9
11/07/1934 ha contratto matrimonio a UN (Argentina) il 07/01/1966 con il cittadino argentino ed è deceduta a UN (Argentina) il 23/10/2016; Persona_10 [...]
il quale è nato a [...] il [...] ha contratto Persona_11 matrimonio a RI (Argentina) il 09/04/1959 con la cittadina argentina Persona_12 ed è deceduto a RI (Argentina) il 07/10/2018; , il quale
[...] Persona_13
è nato a [...] il [...] ha contratto matrimonio a UN (Argentina) il 11/05/1968 con la cittadina argentina ed è deceduto a UN Persona_14 (Argentina) il 31/03/2006; Da e sono nate le CP_22 Persona_7 Persona_8 loro due figlie: - la quale è nata a [...] il Parte_3
21/05/1947 ed ha contratto matrimonio a AN LO OR (Argentina) il 20/06/1972 con il cittadino argentino - odierna ricorrente, la Persona_15 Parte_1 quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a AN LO OR (Argentina) il 25/03/1976 con il cittadino argentino Controparte_23
Da e è nata la loro figlia, odierna Persona_9 Persona_10 ricorrente, , la quale è nata a [...] il [...] ed Parte_4 ha contratto matrimonio a UN (Argentina) il 14/01/1994 con il cittadino argentino
[...]
Da e sono nati i loro due Per_16 Persona_11 Persona_12 figli: , la quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto Persona_17 matrimonio a UN (Argentina) il 24/11/1984 con il cittadino argentino Persona_18
, odierno ricorrente, il quale è nato a [...] il
[...] Persona_19
15/10/1968 ed ha contratto matrimonio a Colonia YA (Argentina) il 16/01/1998 con la cittadina argentina . Da e è nato il Controparte_24 Persona_13 Persona_14 loro figlio il quale è nato a [...] il [...] ed ha Persona_20 contratto matrimonio a UN (Argentina) il 23/11/2001 con la cittadina argentina CP_25 CP_1 Da e sono nate le loro due figlie, odierne
[...] Parte_3 Persona_21 ricorrenti: - la quale è nata a [...] il Controparte_10
06/10/1975 ed ha contratto matrimonio a AN LO TR (Argentina) il 03/02/2000 con il cittadino argentino la quale è nata a Persona_22 Persona_1
AN LO TR (Argentina) il 21/05/1977 ed ha contratto matrimonio a AN LO TR (Argentina) il 24/11/2007 con il cittadino argentino Da Persona_2 [...]
e sono nate le loro due figlie, odierne ricorrenti: - Parte_1 Controparte_23 [...]
la quale è nata a [...] il [...] ed ha Controparte_14 contratto matrimonio a AN LO TR (Argentina) il 31/10/2003 con il cittadino argentino;
- la quale è nata a [...] Persona_23 Controparte_15
(Argentina) il 05/11/1979 ed ha contratto matrimonio a AN LO TR (Argentina) il 26/05/1999 con il cittadino argentino Da e Controparte_16 Persona_24 sono nati i loro tre figli, odierni ricorrenti: la quale Persona_16 Parte_2
è nata a [...] il [...];- il quale è nato a [...] Persona_25
(Argentina) il 12/05/1998; - la quale è nata a [...] il Controparte_3
07/10/2003. Da e sono nati i loro due figli, Persona_17 Persona_18 odierni ricorrenti: - il quale è nato a [...] il Controparte_4
25/09/1989; - , il quale è nato a [...] il [...]. Controparte_5
Da e è nato il loro figlio, odierno ricorrente, Persona_19 Controparte_26 CP_7
il quale è nato a [...] il [...]. Da e
[...] Parte_5 nati i loro due figli, odierni ricorrenti: - , il quale è CP_25 Controparte_8 nato a [...] il [...]; - , la quale è nata a [...] CP_9
(Argentina) il 10/03/2004. Da e è nata CP_10 Controparte_10 Persona_22 la loro figlia, odierna ricorrente, , la quale è nata a [...] Controparte_11 il 30/06/2000. Da e nati i loro due figli, odierni Persona_1 Persona_2 ricorrenti: - la quale è nata a [...] il [...] - CP_12 [...]
il quale è nato a [...] il [...]. Da e CP_13 Parte_6 nati i loro quattro figli, odierni ricorrenti: , la quale è Controparte_16 CP_17 nata a [...] il [...]; - il quale è nato a [...] CP_18 (Argentina) il 01/09/2001; - il quale è nato a [...] il CP_19
17/09/2004; - , la quale è nata a [...] il [...] (in Persona_3 atti certificati tradotti e apostillati e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che rilevando che il Consolato italiano in Argentina continua tuttavia a negare tale diritto ai discendenti di madre italiana nati prima del 01.01.1948; invero non assume rilevanza alcuna la circostanza che gli avi Persona_5
, e
[...] Persona_7 Persona_9 Persona_11 sono nati da donne italiane anteriormente al 01/01/1948, atteso che la Persona_13 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»). All'udienza del 19/09/24 veniva dichiarata la contumacia di parte ricorrente e con provvedimenti fuori udienza del 04/12/24 e 03/11/25 veniva disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione entro il termine indicato del 27/11/25 e documentazione integrativa entro il termine indicato in ordinanza del 28/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). La procura alle liti è regolare e depositata regolarmente, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_20 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_20
ACCERTA la cittadinanza italiana di
- nata a [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1 nato a [...] il [...]; Controparte_2
nata a [...] il [...]; Controparte_3
nato a [...] il [...]; Controparte_4
nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...] il [...]; Controparte_6
nato a [...] il [...]; CP_7
nato a [...] il [...]; Controparte_8
nata a [...] il [...]; Controparte_9 nata a [...] il [...]; Controparte_10
nata a [...] il [...]; Controparte_11
nata a [...] il [...]; Per_1 Persona_1
nata a [...] il [...], minorenne, Controparte_12 nato a [...] il [...], minorenne, CP_13
nata a [...] il [...]; Controparte_14
nata a [...] il [...]; Controparte_15
nata a [...] il [...], minorenne, Persona_3
nata a [...] il [...]; CP_17
nato a [...] il [...]; CP_18
nato a [...] il [...]; CP_19
nata a [...] il [...] Parte_2
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 23 dicembre 2025
Il GOP
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