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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/12/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Grillo Presidente dott.ssa Cinzia Cicero Giudice dott.ssa Oriana Calvo Giudice rel est. nel procedimento iscritto al n. 18-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:
con sede in Milano, via San Prospero n. 4, c.f. e p.i. , e per essa la CP_1 P.IVA_1 procuratrice speciale con sede in Milano, via San Prospero Parte_1
n. 4, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta, giusta procura in atti. P.IVA_2
Ricorrente contro nato il [...] in [...], c.f. , Controparte_2 C.F._1 residente in [...], n.q. di ex titolare dell'omonima ditta individuale, P.I. . P.IVA_3
Resistente
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che, con ricorso depositato il 09.06.2025, la ha chiesto dichiararsi l'apertura CP_1 della liquidazione controllata di Controparte_2 rilevato che la ricorrente ha rappresentato di essere cessionaria dei crediti vantati nei confronti del resistente da Santander Consumer Bank S.p.A., in relazione al saldo debitore del contratto n.
000005919558, e da Compass Banca S.p.A. in riferimento al contratto n. 800004820374;
ritenuto che
, sulla base dell'accertamento incidentale sommario proprio di questa sede, dall'esame della documentazione contrattuale allegata dalla ricorrente debba ritenersi sussistente la sua legittimazione attiva;
ritenuta la competenza dell'intestato Ufficio, atteso che il resistente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dal certificato di residenza allegato;
rilevato che, nonostante la regolarità della notifica e del decreto di fissazione dell'udienza, perfezionatasi per compiuta giacenza, il resistente non si è costituito;
pertanto, se ne dichiara la contumacia;
ritenuto che
il resistente possa essere sottoposto alla procedura di liquidazione controllata quale debitore persona fisica;
considerato che
l'art. 268 CCII prevede, per il caso in cui la domanda provenga dal creditore, due cause ostative all'apertura della liquidazione controllata, la cui sussistenza comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda: la prima, prevista dal comma 2, riguarda l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, che dagli atti dell'istruttoria non deve risultare inferiore a cinquantamila euro;
la seconda, di cui al comma 3, concerne la cosiddetta previsione di insufficiente realizzo;
ritenuto che
la prima causa ostativa possa ritenersi superata già guardando al solo credito vantato dall'odierna ricorrente (pari ad euro 112.576,65), certamente superiore alla soglia di legge, con la precisazione che nel corso dell'istruttoria sono emersi ulteriori debiti, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo;
rilevato, quanto alla seconda causa ostativa, che il terzo comma dell'art. 268 CCII sancisce:
“Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non
è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione”; rilevato, nel caso in esame, che il resistente non costituendosi non ha prodotto nei termini di legge alcuna attestazione dell'OCC né la richiesta a quest'ultimo effettuata;
che non è stata prodotta la documentazione prevista dall'art. 283, comma III, CCIII;
che dalla documentazione in atti non emerge la possibile previsione di insufficiente realizzo, essendo emersa, al contrario, la presenza di un immobile (del quale non si conosce il valore) oggetto di pignoramento dal 2019 da parte di altro creditore (del quale non si conosce l'ammontare del credito) e la presenza di beni mobili registrati;
ritenuto, pertanto, che, non sussistendo cause ostative, occorre verificare l'esistenza dello stato di insolvenza del debitore;
ritenuto che
la condizione di insolvenza del debitore si evinca, oltre che dal pignoramento immobiliare – che risale al 2019, con ciò dando atto di una situazione di incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte risalente nel tempo – promosso da altro debitore, e precisamente dalla Unicredit
Bank, dalla circostanza che i crediti per i quali la ricorrente agisce sono risalenti nel tempo e riguardano l'attività imprenditoriale svolta dal resistente, attività però che risulta cessata già dal 2015; ritenuto, infatti, che la permanenza decennale di debiti riguardanti un'attività cessata sia senz'altro un indice della strutturale incapacità del resistente di far fronte alle obbligazioni assunte;
rilevato, inoltre, che dall'istruttoria d'ufficio sono emerse posizioni debitorie nei confronti dell' e dell'Agenzia delle Entrate che, sebbene non cospicue (rispettivamente euro 2.288,92 ed CP_3 euro 12.037,00), ed anzi proprio per tale ragione, danno ulteriore fondamento alla prospettata insolvenza del resistente;
ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per dichiarare l'apertura della liquidazione controllata di Controparte_2 ritenuto che l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina ex lege, ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CP_2 nato a [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._1
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Oriana Calvo;
3. NOMINA Liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni la seguente documentazione: a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) inventario dei beni del debitore;
c) elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione in entrambi i casi del rispettivo domicilio digitale;
d) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti o comunque l'attestazione dell'assenza di atti distrattivi nel quinquennio;
e) lo stato di famiglia integrale e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
6. ORDINA al debitore e ai terzi che li detenga la consegna o il rilascio immediato al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. DISPONE che il liquidatore inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, documentando di aver provveduto a tale adempimento nella prima relazione semestrale depositata in ciascuna procedura;
8. DISPONE che il liquidatore trascriva la presente sentenza presso gli uffici competenti, in presenza di beni immobili e mobili registrati;
9. DISPONE che il liquidatore:
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà la presente sentenza indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di rivendica, restituzione o di ammissione al passivo. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma di liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica o restituzione proceda ai sensi dell'art. 273 CCII per la formazione dello stato passivo;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare: a) se il debitore sta cooperando al regolare, proficuo ed efficace andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai si sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, e, il giorno successivo alla scadenza del triennio, depositi nel fascicolo telematico una relazione finale - nella quale prenderà posizione anche sulle eventuali osservazioni dei creditori - ai fini dell'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.
Così deciso in Caltagirone, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Grillo Presidente dott.ssa Cinzia Cicero Giudice dott.ssa Oriana Calvo Giudice rel est. nel procedimento iscritto al n. 18-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:
con sede in Milano, via San Prospero n. 4, c.f. e p.i. , e per essa la CP_1 P.IVA_1 procuratrice speciale con sede in Milano, via San Prospero Parte_1
n. 4, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta, giusta procura in atti. P.IVA_2
Ricorrente contro nato il [...] in [...], c.f. , Controparte_2 C.F._1 residente in [...], n.q. di ex titolare dell'omonima ditta individuale, P.I. . P.IVA_3
Resistente
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che, con ricorso depositato il 09.06.2025, la ha chiesto dichiararsi l'apertura CP_1 della liquidazione controllata di Controparte_2 rilevato che la ricorrente ha rappresentato di essere cessionaria dei crediti vantati nei confronti del resistente da Santander Consumer Bank S.p.A., in relazione al saldo debitore del contratto n.
000005919558, e da Compass Banca S.p.A. in riferimento al contratto n. 800004820374;
ritenuto che
, sulla base dell'accertamento incidentale sommario proprio di questa sede, dall'esame della documentazione contrattuale allegata dalla ricorrente debba ritenersi sussistente la sua legittimazione attiva;
ritenuta la competenza dell'intestato Ufficio, atteso che il resistente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dal certificato di residenza allegato;
rilevato che, nonostante la regolarità della notifica e del decreto di fissazione dell'udienza, perfezionatasi per compiuta giacenza, il resistente non si è costituito;
pertanto, se ne dichiara la contumacia;
ritenuto che
il resistente possa essere sottoposto alla procedura di liquidazione controllata quale debitore persona fisica;
considerato che
l'art. 268 CCII prevede, per il caso in cui la domanda provenga dal creditore, due cause ostative all'apertura della liquidazione controllata, la cui sussistenza comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda: la prima, prevista dal comma 2, riguarda l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, che dagli atti dell'istruttoria non deve risultare inferiore a cinquantamila euro;
la seconda, di cui al comma 3, concerne la cosiddetta previsione di insufficiente realizzo;
ritenuto che
la prima causa ostativa possa ritenersi superata già guardando al solo credito vantato dall'odierna ricorrente (pari ad euro 112.576,65), certamente superiore alla soglia di legge, con la precisazione che nel corso dell'istruttoria sono emersi ulteriori debiti, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo;
rilevato, quanto alla seconda causa ostativa, che il terzo comma dell'art. 268 CCII sancisce:
“Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non
è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione”; rilevato, nel caso in esame, che il resistente non costituendosi non ha prodotto nei termini di legge alcuna attestazione dell'OCC né la richiesta a quest'ultimo effettuata;
che non è stata prodotta la documentazione prevista dall'art. 283, comma III, CCIII;
che dalla documentazione in atti non emerge la possibile previsione di insufficiente realizzo, essendo emersa, al contrario, la presenza di un immobile (del quale non si conosce il valore) oggetto di pignoramento dal 2019 da parte di altro creditore (del quale non si conosce l'ammontare del credito) e la presenza di beni mobili registrati;
ritenuto, pertanto, che, non sussistendo cause ostative, occorre verificare l'esistenza dello stato di insolvenza del debitore;
ritenuto che
la condizione di insolvenza del debitore si evinca, oltre che dal pignoramento immobiliare – che risale al 2019, con ciò dando atto di una situazione di incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte risalente nel tempo – promosso da altro debitore, e precisamente dalla Unicredit
Bank, dalla circostanza che i crediti per i quali la ricorrente agisce sono risalenti nel tempo e riguardano l'attività imprenditoriale svolta dal resistente, attività però che risulta cessata già dal 2015; ritenuto, infatti, che la permanenza decennale di debiti riguardanti un'attività cessata sia senz'altro un indice della strutturale incapacità del resistente di far fronte alle obbligazioni assunte;
rilevato, inoltre, che dall'istruttoria d'ufficio sono emerse posizioni debitorie nei confronti dell' e dell'Agenzia delle Entrate che, sebbene non cospicue (rispettivamente euro 2.288,92 ed CP_3 euro 12.037,00), ed anzi proprio per tale ragione, danno ulteriore fondamento alla prospettata insolvenza del resistente;
ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per dichiarare l'apertura della liquidazione controllata di Controparte_2 ritenuto che l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina ex lege, ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CP_2 nato a [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._1
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Oriana Calvo;
3. NOMINA Liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni la seguente documentazione: a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) inventario dei beni del debitore;
c) elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione in entrambi i casi del rispettivo domicilio digitale;
d) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti o comunque l'attestazione dell'assenza di atti distrattivi nel quinquennio;
e) lo stato di famiglia integrale e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
6. ORDINA al debitore e ai terzi che li detenga la consegna o il rilascio immediato al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. DISPONE che il liquidatore inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, documentando di aver provveduto a tale adempimento nella prima relazione semestrale depositata in ciascuna procedura;
8. DISPONE che il liquidatore trascriva la presente sentenza presso gli uffici competenti, in presenza di beni immobili e mobili registrati;
9. DISPONE che il liquidatore:
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà la presente sentenza indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di rivendica, restituzione o di ammissione al passivo. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma di liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica o restituzione proceda ai sensi dell'art. 273 CCII per la formazione dello stato passivo;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare: a) se il debitore sta cooperando al regolare, proficuo ed efficace andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai si sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, e, il giorno successivo alla scadenza del triennio, depositi nel fascicolo telematico una relazione finale - nella quale prenderà posizione anche sulle eventuali osservazioni dei creditori - ai fini dell'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.
Così deciso in Caltagirone, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo