Articolo 26 della Legge 21 luglio 2016, n. 145
Articolo 25
Versione
31 dicembre 2016
Art. 26. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l'articolo 20, che entra in vigore il giorno successivo a quello della predetta pubblicazione.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2016