CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 841/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7579/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032118384000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 756/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 04 aprile 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Campania, il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 10020240032118384000 notificata il 03 febbraio 2025 avente per oggetto la tassa automobilistica dell'anno 2017 per complessivi
€.413,25.
Eccepisce il ricorrente l'illegittimità della cartella di pagamento per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 - 49 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 per mancata sottoscrizione del ruolo del responsabile del procedimento;
2) nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
3)Decadenza ed intervenuta prescrizione triennale della pretesa.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 22 aprile 2025.
In data 08 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione deposita atto di conferimento incarico all'avvocato
Difensore_2.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione tuttavia non svolge alcuna attività difensiva.
In data 17 dicembre 2025 si costituisce in giudizio la Regione Campania sostenendo a legittimità della pretesa precisando di avere notificato l'avviso di accertamento presupposto in data 04 novembre 2020 e di averlo poi successivamente notificato i nuovo in data 29 marzo 2023. A sostegno di quanto dedotto produce in giudizio gli avvisi di accertamento con le relative notifiche.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 20 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo.
L'eccezione è infondata.
In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del Dpr n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni cosa che nel caso di specie non sussiste. In ogni caso, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21-octies della Legge n.
241 del 1990. In tal senso, Cass. n.27561/ 2018, Cass. n.19405/2021 e più recentemente Cass.
n.20656/2024.
Il primo motivo del ricorso è quindi rigettato.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione.
Con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita la mancata notifica degli avvisi di accertamento sottostanti mentre con il terzo motivo del ricorso sono state eccepite la decadenza e la prescrizione della pretesa.
La resistente Regione Campania ha dedotto di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento sottostante una prima volta il 04 novembre 2020, ovvero entro il termine di decadenza ed una seconda volta in data 29 marzo 2023 interrompendo i termini di prescrizione. A sostegno di quanto dedotto la Regione
Campania ha depositato gli avvisi di accertamento e le relative ricevute di notifica. In particolare le notifiche risultano effettuate a mezzo posta raccomandata presso il domicilio del contribuente.
Su punto occorre osservare che la modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L.
248/2007.
Pertanto la normativa di riferimento per la spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non è la legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni e tale modalità non prevede l'invio della raccomandata informativa laddove, come nel caso di specie, la notifica sia effettuata presso il domicilio del destinatario nelle mani di un soggetto diverso.
Inoltre sul punto la parte ricorrente non eccepisce nulla.
Si osserva ulteriormente che la Parte ricorrente non ha contestato in alcun modo la documentazione inerente la notifica del 03/09/2021 come avrebbe potuto fare con motivi aggiunti ex art.24 D.Lgs n.546/92.
Ebbene, attesa la mancata contestazione sul punto della parte ricorrente, codesta Corte non può non tenere conto del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. che al primo comma recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Viene dunque imposto alla parte l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per codesta Corte, che dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Corollario è che i fatti allegati e non specificamente contestati non devono essere provati in quanto ritenuti esistenti. Trattandosi di un principio generale ne va riconosciuta l'applicazione anche al processo tributario, in forza dell'art.1, comma 2, del D.Lgs 546/ 1992, che dispone l'applicazione delle norme del codice di rito anche al processo tributario, ove non diversamente disposto laddove compatibili.
In definitiva, in forza della disposizione contenuta nell'art.115 c.p.c. la Corte è obbligata a decidere iuxta allegata et probata, il che deve intendersi nel senso che non è obbligata ad ammettere prove che ritenga superflue solo perché allegate dalle parti, ma che gli è vietato di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo (salvo che si tratti di nozioni di comune esperienza).
I fatti che una parte allega possono essere quindi considerati pacifici (dispensando la parte che li deduce dal relativo onere probatorio) quando vengano esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa abbia impostato il suo sistema difensivo su elementi ed argomentazioni che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento di quei fatti.
Nel caso di specie, come detto, il ricorrente non ha contestato in alcun modo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata per compiuta giacenza, che pertanto deve ritenersi correttamente eseguita.
La regolarità della notifica dell'avviso di accertamento assorbe l'eccepita eccezione di decadenza e o di prescrizione atteso che dalla data di notifica decorre un altro triennio che termina il 31 dicembre 2026 ovvero in data successiva alla proposizione del ricorso.
Ne consegue il rigetto del secondo e del terzo motivo del ricorso.
Il ricorso è dunque rigettato.
Le spese nei confronti della Regione Campania seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.15, comma 2sexies, del D.Lgs. n.546/92.
Il mancato spiegamento di attività difensiva giustifica la mancata pronuncia sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della Regione Campania che liquida in €.200,00 onnicomprensive.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 20 gennaio 2026.
Il giudice
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7579/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032118384000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 756/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 04 aprile 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Campania, il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 10020240032118384000 notificata il 03 febbraio 2025 avente per oggetto la tassa automobilistica dell'anno 2017 per complessivi
€.413,25.
Eccepisce il ricorrente l'illegittimità della cartella di pagamento per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 - 49 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 per mancata sottoscrizione del ruolo del responsabile del procedimento;
2) nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
3)Decadenza ed intervenuta prescrizione triennale della pretesa.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 22 aprile 2025.
In data 08 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione deposita atto di conferimento incarico all'avvocato
Difensore_2.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione tuttavia non svolge alcuna attività difensiva.
In data 17 dicembre 2025 si costituisce in giudizio la Regione Campania sostenendo a legittimità della pretesa precisando di avere notificato l'avviso di accertamento presupposto in data 04 novembre 2020 e di averlo poi successivamente notificato i nuovo in data 29 marzo 2023. A sostegno di quanto dedotto produce in giudizio gli avvisi di accertamento con le relative notifiche.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 20 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo.
L'eccezione è infondata.
In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del Dpr n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni cosa che nel caso di specie non sussiste. In ogni caso, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21-octies della Legge n.
241 del 1990. In tal senso, Cass. n.27561/ 2018, Cass. n.19405/2021 e più recentemente Cass.
n.20656/2024.
Il primo motivo del ricorso è quindi rigettato.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione.
Con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita la mancata notifica degli avvisi di accertamento sottostanti mentre con il terzo motivo del ricorso sono state eccepite la decadenza e la prescrizione della pretesa.
La resistente Regione Campania ha dedotto di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento sottostante una prima volta il 04 novembre 2020, ovvero entro il termine di decadenza ed una seconda volta in data 29 marzo 2023 interrompendo i termini di prescrizione. A sostegno di quanto dedotto la Regione
Campania ha depositato gli avvisi di accertamento e le relative ricevute di notifica. In particolare le notifiche risultano effettuate a mezzo posta raccomandata presso il domicilio del contribuente.
Su punto occorre osservare che la modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L.
248/2007.
Pertanto la normativa di riferimento per la spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non è la legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni e tale modalità non prevede l'invio della raccomandata informativa laddove, come nel caso di specie, la notifica sia effettuata presso il domicilio del destinatario nelle mani di un soggetto diverso.
Inoltre sul punto la parte ricorrente non eccepisce nulla.
Si osserva ulteriormente che la Parte ricorrente non ha contestato in alcun modo la documentazione inerente la notifica del 03/09/2021 come avrebbe potuto fare con motivi aggiunti ex art.24 D.Lgs n.546/92.
Ebbene, attesa la mancata contestazione sul punto della parte ricorrente, codesta Corte non può non tenere conto del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. che al primo comma recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Viene dunque imposto alla parte l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per codesta Corte, che dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Corollario è che i fatti allegati e non specificamente contestati non devono essere provati in quanto ritenuti esistenti. Trattandosi di un principio generale ne va riconosciuta l'applicazione anche al processo tributario, in forza dell'art.1, comma 2, del D.Lgs 546/ 1992, che dispone l'applicazione delle norme del codice di rito anche al processo tributario, ove non diversamente disposto laddove compatibili.
In definitiva, in forza della disposizione contenuta nell'art.115 c.p.c. la Corte è obbligata a decidere iuxta allegata et probata, il che deve intendersi nel senso che non è obbligata ad ammettere prove che ritenga superflue solo perché allegate dalle parti, ma che gli è vietato di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo (salvo che si tratti di nozioni di comune esperienza).
I fatti che una parte allega possono essere quindi considerati pacifici (dispensando la parte che li deduce dal relativo onere probatorio) quando vengano esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa abbia impostato il suo sistema difensivo su elementi ed argomentazioni che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento di quei fatti.
Nel caso di specie, come detto, il ricorrente non ha contestato in alcun modo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata per compiuta giacenza, che pertanto deve ritenersi correttamente eseguita.
La regolarità della notifica dell'avviso di accertamento assorbe l'eccepita eccezione di decadenza e o di prescrizione atteso che dalla data di notifica decorre un altro triennio che termina il 31 dicembre 2026 ovvero in data successiva alla proposizione del ricorso.
Ne consegue il rigetto del secondo e del terzo motivo del ricorso.
Il ricorso è dunque rigettato.
Le spese nei confronti della Regione Campania seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.15, comma 2sexies, del D.Lgs. n.546/92.
Il mancato spiegamento di attività difensiva giustifica la mancata pronuncia sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della Regione Campania che liquida in €.200,00 onnicomprensive.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 20 gennaio 2026.
Il giudice