Art. 1.
L'espressione "conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facolta' con il loro consenso" di cui all' articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' sostituita dalla seguente: "per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facolta' della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessita', previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facolta' della stessa universita' o a professori di altra universita'".
L'espressione "conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facolta' con il loro consenso" di cui all' articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' sostituita dalla seguente: "per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facolta' della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessita', previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facolta' della stessa universita' o a professori di altra universita'".