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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 693/2023 R.G. promosso
DA
[...]
Parte_1
( in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro
Appellante
CONTRO
( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Vanessa Lanza
Appellato
Oggetto: appello - opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.4.2021, proponeva opposizione Controparte_1
avverso il Decreto ingiuntivo n. 185/2021, con il quale gli aveva intimato Pt_1
il pagamento della somma di € 52.009,34 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, sanzioni, interessi e rivalutazione per le annualità dal 2005 al 2015. L'opponente eccepiva l'indeterminatezza della domanda, la carenza di prova e l'intervenuta prescrizione.
Con sentenza n. 671/2023, pubblicata il 22.2.2023, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento della somma complessiva di € 42.514,45, compensando le spese di lite.
Il primo giudice, istruita la causa documentalmente, preliminarmente disattendeva le censure concernenti l'indeterminatezza della domanda e la carenza di prova in ordine alla debenza dei contributi previdenziali richiesti in pagamento.
Richiamati poi i precedenti del medesimo ufficio e la giurisprudenza di legittimità in materia di giudizio di opposizione, riteneva che l'ente previdenziale aveva posto a fondamento della pretesa idonea documentazione ovvero l'estratto conto previdenziale. Evidenziava, altresì, che l'opponente non aveva contestato l'obbligatorietà della iscrizione alla Cassa Previdenziale e, pertanto, risultava pacifico anche l'obbligo contributivo. Aggiungeva che dalla documentazione prodotta dall'ente previdenziale emergeva che gli importi richiesti erano stati determinati tenendo conto della cancellazione del ricorrente dalla con Pt_1
decorrenza 1.7.2014 e che le somme ingiunte, comunque, non risultavano oggetto di specifica contestazione nel quantum.
Riteneva di accogliere, invece, l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa ai contributi minimi, interessi e sanzioni ex art. 15 Regolamento CNPR richiesti per l'anno 2005 e prima rata dell'anno 2006.
A tal fine evidenziava che: i contributi dovuti all'associazione si prescrivevano e non potevano essere versati con il decorso di cinque anni, come disposto dall'art. 3 della l. 355/1995; l'art. 16. co.1 del Regolamento della Previdenza della CNPR
e il termine iniziale di decorrenza della prescrizione andava individuato dalla data di invio alla della comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini Pt_1
dell'IRPEF per l'anno precedente e sul volume complessivo d'affari dichiarato ai fini dell'IVA; ai sensi dell'art. 14 del citato Regolamento gli iscritti erano tenuti a comunicare i dati reddituali entro il 31 luglio di ciascun anno;
in applicazione di tali disposizioni il dies a quo di decorrenza della prescrizione andava individuato nella data di trasmissione alla e da tale data decorreva anche il Pt_1
termine per la pretesa delle sanzioni relative alla tardiva o omessa comunicazione.
Precisava, tuttavia, che per i contributi minimi - da versarsi, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento della CNPR, in cinque rate annuali di eguale importo entro il 15 febbraio, 15 aprile, 15 giugno, 15 luglio e il 15 ottobre - il dies a quo andava individuato con riferimento alle date di scadenza delle singole rate. Dichiarava, pertanto, prescritti i crediti ingiunti per l'anno 2005 e per la prima rata anno 2006
(scadenza 15 febbraio), atteso che il primo atto interruttivo era rappresentato dall'istanza di rateazione presentata in data 24.3.2011.
Confermava, invece, la pretesa creditoria della i Parte_2
contributi relativi gli anni successivi, il cui termine quinquennale di prescrizione risultava interrotto dalle ulteriori istanze di rateizzazione (11.11.2013, 8.12.2018,
22.12.2018 e ulteriori domande), alle quali doveva essere riconosciuta efficacia interruttiva, sulla scorta dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Avverso la sentenza proponeva appello la con atto depositato il Pt_1
2.8.2022. Si costituiva resistendo al gravame. Controparte_1
La causa era decisa all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza per avere il primo giudice dichiarato la prescrizione quinquennale delle somme dovute per l'annualità contributiva 2005 e prima rata 2006.
In ordine all'annualità contributiva del 2005, l'appellante rileva che la comunicazione dei dati reddituali era intervenuta soltanto in data 4.4.2011 e solo da tale data, pertanto, decorreva il termine di prescrizione. Censura la sentenza nella parte in cui il giudice adito aveva ritenuto, sulla scorta dell'art. 15 del Regolamento della Previdenza, che il dies a quo dei termini di prescrizione applicabile ai contributi minimi coincidesse con la data di scadenza delle rate e non con la data di trasmissione della comunicazione dei dati reddituali, deducendo che la distinzione operata dal primo giudice non si rinveniva né nel
Regolamento della Previdenza né nel quadro normativo di riferimento.
Ribadisce, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità citata, che la mancata comunicazione dei dati reddituali costituiva inadempimento dell'obbligo normativo previsto dall'art. 21 L. n. 414/91 e determinava la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione dovuta (citando Cass. n. 9113/07 e
4107/12;6792/13); da ciò conseguiva che, in caso di omessa dichiarazione reddituale, l'ente previdenziale non poteva fare valere il proprio diritto al versamento dei contributi, salva la conoscenza aliunde di detti redditi.
Aggiunge che, per quanto attiene la prima rata dei contributi minimi dell'anno
2006, l'unicità del debito imponeva la decorrenza del termine dalla scadenza dell'ultima rata annuale: le singole rate non costituivano autonome e distinte obbligazioni, a differenza di altre obbligazioni previdenziali aventi scadenze periodiche, atteso che il beneficio del pagamento rateale è una modalità prevista per agevolare l'adempimento.
1.2. Censura, quindi, la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese senza adeguatamente motivare le ragioni di tale statuizione.
2. L'appello è infondato.
2.1. Il Collegio condivide il principio affermato dalla Corte di Cassazione (Sez.
L. n. 27218/2018), sebbene con riferimento alla materia della previdenza forense, secondo cui, come correttamente rilevato dal primo giudice, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, non essendo applicabile la previsione legislativa (nel caso di specie l'art. 21 L. n. 414/91) che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi.
E' evidente infatti che, poiché la contribuzione minima non dipende dal reddito percepito e dichiarato - che è ininfluente sia sull'importo che sulla scadenza del termine di pagamento -, non ha senso applicare il principio della decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui la entra in possesso delle Pt_1
comunicazioni degli importi di reddito dell'iscritto, riferibile alle contribuzioni a percentuale, dovendo invece, in applicazione della norma generale di cui all'art. 2935 c.c., ritenersi che il diritto della di riscuotere i contributi stabiliti in Pt_1
misura fissa a prescindere dal reddito prodotto possa essere esercitato sin dalla data di scadenza delle singole rate stabilite dall'art. 15 del Regolamento di previdenza.
2.2. Si osserva poi che il dies a quo del decorso del termine prescrizionale per i contributi minimi va individuato nella data di scadenza delle singole rate, stabilite a scadenza fissa (vd. art. 15 del Regolamento di previdenza), essendo coerente con la disciplina generale della materia contributiva e con le specifiche disposizioni del Regolamento di previdenza della , che prevedono Pt_1
espressamente la frazionabilità dei contributi e la prescrizione parziale della singola annualità contributiva (Art. 11. Frazionabilità dei contributi. “Coloro che si iscrivono e coloro che si cancellano in corso d'anno sono tenuti al versamento dei contributi minimi di cui all'articolo 8, comma 4, all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, comma 10, e del contributo di maternità di cui all'articolo 12, per
i mesi di iscrizione nell'anno. …”; Art. 16. Prescrizione dei contributi e delle prestazioni “1. I contributi dovuti all' si prescrivono e non possono Parte_1
essere versati con il decorso di cinque anni.
2. Nel caso di mancato versamento di una parte dei contributi dell'anno a seguito dell'avvenuta prescrizione,
l'anzianità contributiva dell'anno ai fini del diritto e della misura alle prestazioni
è ridotta nella misura determinata dal rapporto fra l'ammontare dei contributi versati e l'ammontare dei contributi dovuti”). 3. Il rigetto integrale dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), da distrarre in favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna la appellante al pagamento delle spese processuali - distratte Pt_1
in favore dell'avv. Vanessa Lanza - che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali (15%), cpa e iva.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese