Articolo 14 della Legge 24 aprile 1975, n. 130
Articolo 13Articolo 15
Versione
30 aprile 1975
Art. 14.
All'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.
Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi".
Entrata in vigore il 30 aprile 1975
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