TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7583/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7583/2024 tra
Parte_1
Pt_2 Pt_1 Parte_3
[...] Pt_4
Pt_5 Parte_1
Parte_6 Parte_7
Pt_8 Parte_9 Pt_10
Pt_11 Pt_12
Pt_13 Parte_14
Parte_15 Parte_16
ATTORE/I e
Controparte_1
Oggi 3 dicembre 2025 sono comparsi:
Per l'avv. BRIGNONE VALENTINA anche in sostituzione dell'avv. Parte_1 CAMBRIA ANTONINO . Per il l'avv. CUGLIANDRO Controparte_1
AR I procuratori si riportano alle note conclusive depositate a cui rinviano , chiedono che la causa venga decisa. Il got
Alle ore 20,30 , al termine della Camera di consiglio, emette sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 3
dicembre 2025 , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7583/2024 promossa da:
Par
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
Par
, nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_17 C.F._2
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , nato a Parte_18 C.F._3 Parte_19
Palermo il 06.09.1959, C.F.: e , nata ad [...] il C.F._4 Parte_20
14.06.1965, C.F.: , tutti residenti in [...]; C.F._5 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , ed ivi residente in [...] C.F._6
GI IS n. 32; nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
, ivi residente in [...]; C.F._7 Controparte_4
nata a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]
Sant'Elia n. 69/3; nata a [...] il [...] C.F.: Parte_21
, residente in [...], tutti rappresentati e difesi dagli C.F._9
Avv.ti Valentina Brignone (C.F.: ) e Antonino Cambria (C.F.: CodiceFiscale_10 [...]
), C.F._11
ATTORI
pagina 2 di 6 CONTRO
di e via Malaspina n. Controparte_1 Controparte_5
133”, in Palermo, cod. fisc. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rag. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Cugliandro . Controparte_6
CONVENUTO
Oggetto impugnazione delibera condominiale .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1-Rigetta la domanda degli attori
2- Condanna gli attori a rifondere al convenuto le spese del giudizio che si liquidano in CP_1
euro 3200,00 oltre iva, cpa e spese forfettarie . Con distrazione delle spese in favore del procuratore del convenuto che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo. CP_1
In Fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli odierni attori impugnavano la delibera assunta in data
11.07.2023 dal ”, Controparte_7
avente ad oggetto l'approvazione di un unico punto all'odg, afferente la nomina del nuovo
Amministratore.
Precisavano che dalla lettura del verbale, all'assemblea venivano presentate n. 2 proposte di candidatura alla carica di amministratore, provenienti dal dott. e dal rag. Persona_1 CP_6
quest'ultimo presente in assemblea quale delegato di tre condomini.
[...]
Esponevano che, sebbene le condizioni proposte dal dott. risultassero ictu oculi maggiormente Per_1
favorevoli agli interessi del condominio, oltre che complete di relativa polizza di responsabilità
pagina 3 di 6 professionale – ivi espressamente indicata -, l'assemblea si determinava all'unanimità ad eleggere quale nuovo amministratore il rag. Controparte_6
Gli attori ritenevano tale delibera viziata in quanto lo stesso era presente in assemblea con CP_6
n. 3 deleghe di altri condomini e che lo stesso, in rappresentanza di un totale di 71,64 millesimi, aveva espresso il voto favorevole alla sua stessa proposta, così condizionandone l'esito.
Ritenevano che tale soggetto fosse in conflitto di interesse .
Inoltre, ritenevano la nomina ulteriormente viziata in quanto, in sede di accettazione dell'incarico, il nuovo amministratore non aveva comunicato i dati di cui all'art. 1129, II comma, c.c., nè tantomeno aveva comprovato di essere in possesso di tutti i requisiti indicati dall'art. 71 bis c.c. disp. Att. c.c.,
comma 1, lett. f e g, in materia di formazione periodica, che risultavano necessari ed indispensabili, nel caso di specie, non essendo il rag. condomino dell'ente convenuto. CP_6
Ciò premesso chiedevano al Tribunale :
-Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del punto n. 1 dell'ODG
del verbale assembleare del 11.07.2023, notificato i”l 26.07.2023, e di tutte quelle comunque che abbiano a deliberare sul medesimo presupposto, per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
- in via istruttoria, ci si riserva di formulare ed articolare le proprie richieste istruttorie e di produrre altri documenti, nonché di ulteriormente dedurre anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte, nei termini ex lege previsti;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva il convenuto che contestava tutto quanto dedotto dagli attori e chiedeva il CP_1
rigetto delle domande e la condanna degli attori alle spese del giudizio.
Omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
All'udienza del 3 dicembre 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
La domanda degli attori non è fondata e va rigettata per i motivi che seguono. pagina 4 di 6 L'art. 67 disp. att. cod. civ. attribuisce a ogni condomino la possibilità di intervenire all'assemblea condominiale anche a mezzo di rappresentante che può essere sia a un condomino, sia a un soggetto estraneo al Condominio.
La norma, come novellata dalla legge di riforma del Condominio, richiede per la validità della delega la forma scritta e vieta, espressamente, la possibilità di conferire deleghe all'amministratore qualunque sia l'oggetto dell'assemblea.
Nella fattispecie il rag. non è un condomino dell'ente convenuto, non era, al momento della CP_6
delibera, amministratore del condominio;
era un soggetto estraneo al condominio a cui tre condomini avevano conferito la delega;
pertanto, poteva esprimere il voto per i condomini deleganti.
Tale soggetto, che non era al momento della delibera amministratore del condominio, ha non ha espresso una sua volontà ma solo la volontà dei deleganti;
solo il soggetto delegante poteva far valere vizi della delega nell'ipotesi in cui il delegato non avesse espresso la volontà lui demandata .
Come correttamente rilevato dal procuratore del convenuto “ove un condomino impugni CP_1
una deliberazione dell'assemblea, assumendo che la stessa sia stata adottata in forza del voto che
abbia inciso sul raggiungimento della maggioranza deliberativa prescritta dalla legge, occorre
considerare come i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino
rappresentato vadano disciplinati in base alle regole sul mandato, con la conseguenza che solo il
condomino delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega, e non anche
gli altri condomini estranei a tale rapporto. Peraltro, a norma degli artt. 1708 e 1711 c.c., ogni
condomino può conferire delega ad un rappresentante per intervenire all'assemblea fissando i limiti
del mandato, e dunque anche soltanto per uno o più degli argomenti da trattare all'ordine del giorno”,
(Cass. civ., Sez. II, 22/07/2022 n. 22958)
Pertanto, eventuali vizi relativi ai poteri conferiti al delegato potevano essere fatti valere solo dal soggetto delegante e non dagli altri condomini e non potevano ripercuotersi sulle deliberazioni assunte dall'assemblea. pagina 5 di 6 Inoltre, si ritiene che la nomina non sia contraria alle disposizioni degli articoli 1129 c.c. e 71 bis disp.
att. c.c..
In ordine al rispetto del secondo comma dell'art. 1129 cod. civ., è sufficiente leggere il relativo verbale di nomina integrato dal preventivo che si allegava al verbale per farne parte integrante. Nel
preventivo allegato al verbale erano indicati tutti i requisiti richiesti dalla citata norma;
specificamente, nel citato preventivo è anche precisato che “i registri di cui all'art. 1130 c.c. saranno
custoditi all'interno dello studio del sottoscritto e sarà possibile consultarli, ed ottenerne copia firmata
- previo rimborso della spesa - nei giorni di lunedì e martedì, dalle ore 12:00 alle 13:00”.
Quanto ai profili di censura riferiti al mancato assolvimento degli oneri professionali previsti dall'art. 71-bis disp. att. c.c., per cui non sarebbe stato indicato il dato concernente la frequentazione dei corsi di formazione professionale, va osservato che il convenuto ha depositato in giudizio la CP_1
documentazione da cui risulta la frequentazione, da parte del nominato amministratore, dei corsi obbligatori professionali. (attestato di formazione professionale del 2022, di aggiornamento professionale del 2023 e del 2024 ).
E' risultato, quindi, che l'amministratore nominato è un soggetto che ha i requisiti di professionalità
ed onorabilità prescritti dall'art. 71-bis delle disposizioni d'attuazione del codice civile, requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività ed influenti, perciò, sulla capacità del contraente.
Per tutti i motivi esposti, le domande degli attori vanno rigettate .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Con distrazione delle spese in favore del procuratore del convenuto che ha reso la prescritta dichiarazione CP_1
di anticipo.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7583/2024 tra
Parte_1
Pt_2 Pt_1 Parte_3
[...] Pt_4
Pt_5 Parte_1
Parte_6 Parte_7
Pt_8 Parte_9 Pt_10
Pt_11 Pt_12
Pt_13 Parte_14
Parte_15 Parte_16
ATTORE/I e
Controparte_1
Oggi 3 dicembre 2025 sono comparsi:
Per l'avv. BRIGNONE VALENTINA anche in sostituzione dell'avv. Parte_1 CAMBRIA ANTONINO . Per il l'avv. CUGLIANDRO Controparte_1
AR I procuratori si riportano alle note conclusive depositate a cui rinviano , chiedono che la causa venga decisa. Il got
Alle ore 20,30 , al termine della Camera di consiglio, emette sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 3
dicembre 2025 , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7583/2024 promossa da:
Par
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
Par
, nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_17 C.F._2
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , nato a Parte_18 C.F._3 Parte_19
Palermo il 06.09.1959, C.F.: e , nata ad [...] il C.F._4 Parte_20
14.06.1965, C.F.: , tutti residenti in [...]; C.F._5 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , ed ivi residente in [...] C.F._6
GI IS n. 32; nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
, ivi residente in [...]; C.F._7 Controparte_4
nata a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]
Sant'Elia n. 69/3; nata a [...] il [...] C.F.: Parte_21
, residente in [...], tutti rappresentati e difesi dagli C.F._9
Avv.ti Valentina Brignone (C.F.: ) e Antonino Cambria (C.F.: CodiceFiscale_10 [...]
), C.F._11
ATTORI
pagina 2 di 6 CONTRO
di e via Malaspina n. Controparte_1 Controparte_5
133”, in Palermo, cod. fisc. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rag. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Cugliandro . Controparte_6
CONVENUTO
Oggetto impugnazione delibera condominiale .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1-Rigetta la domanda degli attori
2- Condanna gli attori a rifondere al convenuto le spese del giudizio che si liquidano in CP_1
euro 3200,00 oltre iva, cpa e spese forfettarie . Con distrazione delle spese in favore del procuratore del convenuto che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo. CP_1
In Fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli odierni attori impugnavano la delibera assunta in data
11.07.2023 dal ”, Controparte_7
avente ad oggetto l'approvazione di un unico punto all'odg, afferente la nomina del nuovo
Amministratore.
Precisavano che dalla lettura del verbale, all'assemblea venivano presentate n. 2 proposte di candidatura alla carica di amministratore, provenienti dal dott. e dal rag. Persona_1 CP_6
quest'ultimo presente in assemblea quale delegato di tre condomini.
[...]
Esponevano che, sebbene le condizioni proposte dal dott. risultassero ictu oculi maggiormente Per_1
favorevoli agli interessi del condominio, oltre che complete di relativa polizza di responsabilità
pagina 3 di 6 professionale – ivi espressamente indicata -, l'assemblea si determinava all'unanimità ad eleggere quale nuovo amministratore il rag. Controparte_6
Gli attori ritenevano tale delibera viziata in quanto lo stesso era presente in assemblea con CP_6
n. 3 deleghe di altri condomini e che lo stesso, in rappresentanza di un totale di 71,64 millesimi, aveva espresso il voto favorevole alla sua stessa proposta, così condizionandone l'esito.
Ritenevano che tale soggetto fosse in conflitto di interesse .
Inoltre, ritenevano la nomina ulteriormente viziata in quanto, in sede di accettazione dell'incarico, il nuovo amministratore non aveva comunicato i dati di cui all'art. 1129, II comma, c.c., nè tantomeno aveva comprovato di essere in possesso di tutti i requisiti indicati dall'art. 71 bis c.c. disp. Att. c.c.,
comma 1, lett. f e g, in materia di formazione periodica, che risultavano necessari ed indispensabili, nel caso di specie, non essendo il rag. condomino dell'ente convenuto. CP_6
Ciò premesso chiedevano al Tribunale :
-Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del punto n. 1 dell'ODG
del verbale assembleare del 11.07.2023, notificato i”l 26.07.2023, e di tutte quelle comunque che abbiano a deliberare sul medesimo presupposto, per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
- in via istruttoria, ci si riserva di formulare ed articolare le proprie richieste istruttorie e di produrre altri documenti, nonché di ulteriormente dedurre anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte, nei termini ex lege previsti;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva il convenuto che contestava tutto quanto dedotto dagli attori e chiedeva il CP_1
rigetto delle domande e la condanna degli attori alle spese del giudizio.
Omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
All'udienza del 3 dicembre 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
La domanda degli attori non è fondata e va rigettata per i motivi che seguono. pagina 4 di 6 L'art. 67 disp. att. cod. civ. attribuisce a ogni condomino la possibilità di intervenire all'assemblea condominiale anche a mezzo di rappresentante che può essere sia a un condomino, sia a un soggetto estraneo al Condominio.
La norma, come novellata dalla legge di riforma del Condominio, richiede per la validità della delega la forma scritta e vieta, espressamente, la possibilità di conferire deleghe all'amministratore qualunque sia l'oggetto dell'assemblea.
Nella fattispecie il rag. non è un condomino dell'ente convenuto, non era, al momento della CP_6
delibera, amministratore del condominio;
era un soggetto estraneo al condominio a cui tre condomini avevano conferito la delega;
pertanto, poteva esprimere il voto per i condomini deleganti.
Tale soggetto, che non era al momento della delibera amministratore del condominio, ha non ha espresso una sua volontà ma solo la volontà dei deleganti;
solo il soggetto delegante poteva far valere vizi della delega nell'ipotesi in cui il delegato non avesse espresso la volontà lui demandata .
Come correttamente rilevato dal procuratore del convenuto “ove un condomino impugni CP_1
una deliberazione dell'assemblea, assumendo che la stessa sia stata adottata in forza del voto che
abbia inciso sul raggiungimento della maggioranza deliberativa prescritta dalla legge, occorre
considerare come i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino
rappresentato vadano disciplinati in base alle regole sul mandato, con la conseguenza che solo il
condomino delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega, e non anche
gli altri condomini estranei a tale rapporto. Peraltro, a norma degli artt. 1708 e 1711 c.c., ogni
condomino può conferire delega ad un rappresentante per intervenire all'assemblea fissando i limiti
del mandato, e dunque anche soltanto per uno o più degli argomenti da trattare all'ordine del giorno”,
(Cass. civ., Sez. II, 22/07/2022 n. 22958)
Pertanto, eventuali vizi relativi ai poteri conferiti al delegato potevano essere fatti valere solo dal soggetto delegante e non dagli altri condomini e non potevano ripercuotersi sulle deliberazioni assunte dall'assemblea. pagina 5 di 6 Inoltre, si ritiene che la nomina non sia contraria alle disposizioni degli articoli 1129 c.c. e 71 bis disp.
att. c.c..
In ordine al rispetto del secondo comma dell'art. 1129 cod. civ., è sufficiente leggere il relativo verbale di nomina integrato dal preventivo che si allegava al verbale per farne parte integrante. Nel
preventivo allegato al verbale erano indicati tutti i requisiti richiesti dalla citata norma;
specificamente, nel citato preventivo è anche precisato che “i registri di cui all'art. 1130 c.c. saranno
custoditi all'interno dello studio del sottoscritto e sarà possibile consultarli, ed ottenerne copia firmata
- previo rimborso della spesa - nei giorni di lunedì e martedì, dalle ore 12:00 alle 13:00”.
Quanto ai profili di censura riferiti al mancato assolvimento degli oneri professionali previsti dall'art. 71-bis disp. att. c.c., per cui non sarebbe stato indicato il dato concernente la frequentazione dei corsi di formazione professionale, va osservato che il convenuto ha depositato in giudizio la CP_1
documentazione da cui risulta la frequentazione, da parte del nominato amministratore, dei corsi obbligatori professionali. (attestato di formazione professionale del 2022, di aggiornamento professionale del 2023 e del 2024 ).
E' risultato, quindi, che l'amministratore nominato è un soggetto che ha i requisiti di professionalità
ed onorabilità prescritti dall'art. 71-bis delle disposizioni d'attuazione del codice civile, requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività ed influenti, perciò, sulla capacità del contraente.
Per tutti i motivi esposti, le domande degli attori vanno rigettate .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Con distrazione delle spese in favore del procuratore del convenuto che ha reso la prescritta dichiarazione CP_1
di anticipo.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 6 di 6