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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/09/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 25/09/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 308 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. BALLONE DALILA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FAZIO MARCO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio
Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29/01/2025, il Sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1 la nota del 26/01/2024, con cui veniva richiesto il pagamento di € 4.858,19, a titolo di indebita CP_1 percezione dell'assegno sociale per l'anno 2018.
Il ricorrente ha eccepito la propria buona fede e la genericità della nota impugnata, chiedendone l'annullamento.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e documentando CP_1 il ricalcolo della prestazione per motivi reddituali, in assenza di comunicazione da parte del ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori presenti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è Parte_1 titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
Sul punto l' , costituendosi in giudizio e producendo documentazione, ha argomentato CP_1 nel senso della fondatezza della propria richiesta restitutoria, originata dalla sospensione prima, e revoca poi, della prestazione di assegno sociale goduta dal , dal momento che egli non aveva Pt_1 presentato la dichiarazione reddituale relativa al 2018 con l'apposito “modello RED”.
Tale circostanza, oltre a non essere contestata (né parte ricorrente ha provato di aver ritualmente e tempestivamente inoltrato all' il modello RED 2018), trova preciso Controparte_2 riscontro nella nota del 31.12.2020, nella quale il pensionato viene informato della necessità di CP_1 inviare la comunicazione dei redditi entro il 1 marzo 2021 pena la revoca della prestazione ad esso collegata.
Eppure, il significativo lasso di tempo intercorso tra la mancata tempestiva presentazione del modello RED e l'inizio dell'azione sanzionatoria e recuperatoria dell' , conducono a ritenere CP_1 ormai ingenerato un legittimo affidamento in capo al percettore per le ragioni che seguono.
Si ritiene di riportare, testualmente, per maggior efficacia e comodità espositiva, quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Messina, sez. Lavoro, con sentenza n. 52/2019, i cui principi ritiene questo Tribunale di dover condividere. CP_
< la mancata presentazione della documentazione reddituale, ai sensi dell'art. 35 della L. n. 14 del 2009 e, a prescindere dalla sussistenza o meno di tale requisito, comporterebbe, quale sanzione, dapprima una sospensione della prestazione e, in caso di continua inerzia dell'accipiens, la revoca definitiva della prestazione con diritto a recuperare l'indebito corrisposto.
Al riguardo il comma 8 dell'art. 35 cit. dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”.
Il comma 10 bis (introdotto dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010) dispone poi che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di
60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Dunque, la norma è effettivamente chiara nell'imporre, ai fini collaborativi, a carico del soggetto non tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi al Fisco un onere di comunicazione all' della propria situazione reddituale mediante invio del c.d. “Modello RED” , a pena della CP_1 sospensione ed infine della revoca definitiva della prestazione assistenziale con il conseguente diritto al recupero delle somme erogate nell'anno in cui tale dichiarazione avrebbe dovuto essere resa.
La norma, tuttavia, impone il rispetto di tempistiche, stabilendo espressamente che se manca la comunicazione relativa ai redditi, la prestazione assistenziale collegata al reddito dev'essere sospesa dall'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e poi definitivamente revocata se l'inerzia continua oltre i 60 giorni dalla sospensione.
Nella fattispecie in esame è pacifico che il abbia omesso di presentare il modello Pt_2
RED per gli anni 2013 e 2014, ma l' non ha provveduto al rispetto delle tempistiche di cui alla CP_1 predetta legge, sia nel sospendere cautelativamente la prestazione, sia nel revocarla definitivamente CP_ per l'anno successivo a quello di riferimento. Lo stesso ha dedotto di avere comunicato, per i due anni (2013 e 2014) la sospensione della pensione in data 14 ottobre 2016 e la revoca definitiva è avvenuta con missiva del 05\08\2016. Dunque i termini per la sospensione sono stati rispettati solo per l'anno 2014 (dovendo detto provvedimento intervenire entro il 2016) e non già per l'anno 2013
(che imponeva la sospensione entro il 2015) e comunque i 60 giorni dalla sospensione non sono stati rispettati per la revoca relativa ai due anni, essendo intervenuta a distanza di 10 mesi.
Ed allora anche questa Corte ritiene, come già affermato in altre pronunce di merito (vedi tra le altre Corte d'Appello di Palermo, di Torino e di Genova) che detta normativa, così come sanziona il beneficiario che non provvede alla c.d. ricostituzione reddituale in ritardo ovvero nei 60 giorni dal CP_ provvedimento di sospensione, impone anche all' di procedere nel rispetto della tempistica prevista dalla legge, non essendo ammissibili comportamenti tolleranti dell' che a distanza di CP_1 tempo decida di recuperare prestazioni relative ad anni risalenti, ormai utilizzate in buona fede dall'accipiens per il suo sostentamento.
In buona sostanza la norma prevede un obbligo di collaborazione tempestivo per entrambe le parti allo scopo di contemperare i contrapposti interessi: da un lato quello dell'ente erogatore che ha bisogno di poter controllare il mantenimento dei requisiti reddituali in capo ai beneficiari del trattamento assistenziale;
dall'altro quello del titolare della prestazione che, se effettivamente in stato di bisogno, utilizza le somme erogate mensilmente per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento e non è poi più in grado di restituire le somme percepite dopo anni di distanza perché fuoriuscite dalle proprie disponibilità>> (C. App Messina, Sez. Lavoro, n. 52/2019).
Nel caso in esame sia il provvedimento di sospensione che quello di successiva revoca della prestazione per entrambe le annualità sono avvenuti tardivamente con conseguente lesione del legittimo affidamento del beneficiario, né l' ha dimostrato di essersi attivato tempestivamente CP_1 nel rispetto della sopra descritta tempistica.
Tanto basta per ritenere la fondatezza della domanda, e per dichiarare che Parte_1 nulla deve all' in forza del provvedimento di indebito impugnato, da dichiararsi illegittimo. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si regolano in dispositivo ex dm n. 55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 29/01/2025 , Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato, ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di CP_1 detto provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1 liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 25/09/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena