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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1485/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIURDANELLA RE ( e dall'avv. Sara ZACCO, C.F._1
elettivamente domiciliato in Modica, via Vittorio Veneto n. 70 presso il primo
RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GUCCIONE NEVA e elettivamente domiciliato in Via Sacro Cuore, n. 114/B, 97015
Modica, presso il difensore avv. GUCCIONE NEVA Cont CAPPELLO VALENTINA NQ CURATORE Controparte_3
(C.F. ), C.F._3
RECLAMATE
pagina 1 di 6
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 36/2024, pubblicata in data 10.10.2024, il Tribunale di Ragusa accoglieva l'istanza presentata dalla creditrice e, nella contumacia Controparte_1
dell'intimata ne dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
nominando curatore l'avv. Milena Basile.
Con provvedimento in data 15.10.2024 il Tribunale, preso atto della rinuncia dell'avv.
Milena Basile, nominava in sostituzione l'avv. Valentina Cappello.
In data 9.11.2024 proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa Parte_1
dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Fissata con decreto del 25.11.2024, per il 29.1.2025, l'udienza di comparizione e dispostane la notifica a cura della cancelleria, con provvedimento dell'1.2.2025 la Corte dava atto, nella contumacia della curatela ed a fronte della costituzione in giudizio della sola creditrice istante, che la notifica era stata eseguita a mani del curatore sostituito e ripetuta a mani del sostituto senza che, in quest'ultimo caso, fosse stato rispettato il termine a comparire, di talché onerava la reclamante di rinnovare la notifica all'avv.
Valentina Cappello, n.q., nel rispetto del termine a comparire, fissando per la trattazione l'udienza del 12.3.2025 di cui disponeva contestualmente la sostituzione con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito delle note, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della curatela non costituitasi in giudizio malgrado sia stata regolarmente citata per l'udienza del 12.3.2025.
Ritiene la Corte che il reclamo sia fondato e vada accolto.
Il primo motivo di gravame è infondato.
Con esso la reclamante si è doluta della violazione del contraddittorio per non essere stata correttamente eseguita la notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione dinanzi al giudice delegato.
In particolare, la reclamante ha sostenuto che il rifiuto di ricevere l'atto, attestato nella pagina 2 di 6 relata dall'ufficiale giudiziario, non potesse valere ai sensi dell'art. 138, comma 2, c.p.c. in difetto di identificazione del soggetto che lo aveva interposto.
Ritiene la Corte che questo motivo di gravame sia infondato.
Va premesso che la notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è avvenuta mediante il deposito presso la casa comunale perché in primo luogo la società debitrice non risultava dotata di casella di posta elettronica certificata (v. documentazione prodotta dalla reclamata) e perché, tentata la notifica con l'ufficiale giudiziario presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese, la stessa risultava impossibile in quanto, come è attestato in relata: “anzi non potuto notificare in quanto non ho rinvenuto il legale rappresentante, né altra persona che abbia voluto ricevere la copia perché lo studio del commercialista non cura più la contabilità della Pt_2
società e non ha contatti con il legale rappresentante”.
All'esito del tentativo infruttuoso di notifica l'ufficiale giudiziario procedeva al deposito del plico presso la casa comunale.
Orbene, come è noto, l'art. 40, comma 8, CCII, nel testo ratione temporis applicabile, dispone che: “Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nel caso a mani, come sopra esposto, contrariamente a quanto sostenuto dalla pagina 3 di 6 reclamante, non si pone, rispetto alla notifica tentata presso la sede sociale, questione di rifiuto del destinatario, bensì meramente di mancato reperimento di soggetto addetto alla sede a cui l'atto avrebbe potuto essere consegnato.
In pratica la notifica non è andata a buon fine e, proprio sulla base di questo presupposto, il procedimento di notificazione è stato correttamente completato con il deposito presso la casa comunale.
Ne consegue che la notifica è regolare ed il primo motivo di reclamo va rigettato.
A diverse conclusioni ritiene la Corte di dovere invece pervenire con riferimento al secondo motivo di reclamo.
Con esso la reclamante ha eccepito l'esistenza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e, a riprova del suo assunto, ha prodotto i bilanci relativi al triennio anteriore alla presentazione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, corredati dalle scritture contabili.
A fronte di detto motivo di reclamo, nella contumacia della curatela, l'istante si è limitata ad evidenziare che si tratta di bilanci non depositati presso il registro delle imprese.
Ritiene la Corte che i bilanci, specie se, come nel caso a mani, corredati dal libro giornale sulla cui base sono stati redatti, vadano comunque valutati ai fini del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non essendo sufficiente il mero dato rappresentato dal loro mancato deposito presso il registro delle imprese per privarli di attendibilità (come reiteratamente chiarito dalla S.C., da ultimo con la sentenza della sezione I, in data 9 novembre 2023, n. 31171, secondo cui: “In ambito di procedimento prefallimentare, il debitore può fornire la prova della non fallibilità L.Fall., ex art.
1, comma 2, anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dalla L.Fall., art. 15, comma 4, - i quali non assurgono infatti a prova legale - avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. Nel caso di specie, la Corte
pagina 4 di 6 d'Appello ha ritenuto non attendibile la documentazione contabile prodotta in sede di reclamo senza provvedere al concreto esame della medesima, ma solo sul rilievo che non sarebbe stata mai consegnata al curatore nonostante le ripetute richieste e perché rileverebbe, a fini della prova dei requisiti dimensionali di cui alla L.Fall., art. 1, non già la produzione di documentazione “non ufficiale”, ma unicamente la produzione dei bilanci regolarmente approvati e depositati presso la Camera di Commercio”; sottolineato aggiunto).
In pratica secondo la S.C., il tribunale fallimentare, in caso di produzione di bilanci non depositati presso il registro delle imprese non può, solo per questo, considerare come inadempiuto l'onere della fallenda di dimostrare il possesso congiunto dei presupposti che ne escludono la fallibilità, dovendo piuttosto, se ne intende procedere in tal senso, esaminare nel merito la documentazione prodotta dando atto delle ragioni della sua inattendibilità.
Orbene, nel caso a mani, in assoluta mancanza di qualsivoglia censura di merito dal parte della creditrice reclamata e nella contumacia della procedura, ritiene la Corte – specie considerato che la reclamante non si è limitata a produrre i soli bilanci degli ultimi tre esercizi prima del deposito dell'istanza, bensì ha anche prodotto il libro giornale dell'impresa –, che non sussistano ragioni per considerare inattendibili i bilanci in questione (anche verificata la compatibilità dell'appostazione dei debiti in bilancio con la certificazione dei crediti contributivi acquisita d'ufficio dal Tribunale e con il modesto credito vantato dalla creditrice istante), con la conseguenza che, in presenza della prova dei requisiti che sottraggono l'impresa commerciale alla liquidazione giudiziale, il reclamo deve essere accolto e l'apertura della liquidazione giudiziale revocata.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti considerato che soltanto in fase di reclamo la debitrice ha fornito la prova del possesso dei requisiti che escludono la sua sottoposizione alla procedura concorsuale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1485/2024 RG avente ad oggetto il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 36/2024, Parte_1
pubblicata in data 10.10.2024 con cui il Tribunale di Ragusa ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante: dichiara la contumacia della curatela;
accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la liquidazione giudiziale dichiarata aperta con la sentenza impugnata nei confronti di Parte_1
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
dispone che con periodicità mensile, renda compiuta informazione Parte_1
in ordine alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, sotto la vigilanza del curatore, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1485/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIURDANELLA RE ( e dall'avv. Sara ZACCO, C.F._1
elettivamente domiciliato in Modica, via Vittorio Veneto n. 70 presso il primo
RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GUCCIONE NEVA e elettivamente domiciliato in Via Sacro Cuore, n. 114/B, 97015
Modica, presso il difensore avv. GUCCIONE NEVA Cont CAPPELLO VALENTINA NQ CURATORE Controparte_3
(C.F. ), C.F._3
RECLAMATE
pagina 1 di 6
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 36/2024, pubblicata in data 10.10.2024, il Tribunale di Ragusa accoglieva l'istanza presentata dalla creditrice e, nella contumacia Controparte_1
dell'intimata ne dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
nominando curatore l'avv. Milena Basile.
Con provvedimento in data 15.10.2024 il Tribunale, preso atto della rinuncia dell'avv.
Milena Basile, nominava in sostituzione l'avv. Valentina Cappello.
In data 9.11.2024 proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa Parte_1
dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Fissata con decreto del 25.11.2024, per il 29.1.2025, l'udienza di comparizione e dispostane la notifica a cura della cancelleria, con provvedimento dell'1.2.2025 la Corte dava atto, nella contumacia della curatela ed a fronte della costituzione in giudizio della sola creditrice istante, che la notifica era stata eseguita a mani del curatore sostituito e ripetuta a mani del sostituto senza che, in quest'ultimo caso, fosse stato rispettato il termine a comparire, di talché onerava la reclamante di rinnovare la notifica all'avv.
Valentina Cappello, n.q., nel rispetto del termine a comparire, fissando per la trattazione l'udienza del 12.3.2025 di cui disponeva contestualmente la sostituzione con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito delle note, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della curatela non costituitasi in giudizio malgrado sia stata regolarmente citata per l'udienza del 12.3.2025.
Ritiene la Corte che il reclamo sia fondato e vada accolto.
Il primo motivo di gravame è infondato.
Con esso la reclamante si è doluta della violazione del contraddittorio per non essere stata correttamente eseguita la notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione dinanzi al giudice delegato.
In particolare, la reclamante ha sostenuto che il rifiuto di ricevere l'atto, attestato nella pagina 2 di 6 relata dall'ufficiale giudiziario, non potesse valere ai sensi dell'art. 138, comma 2, c.p.c. in difetto di identificazione del soggetto che lo aveva interposto.
Ritiene la Corte che questo motivo di gravame sia infondato.
Va premesso che la notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è avvenuta mediante il deposito presso la casa comunale perché in primo luogo la società debitrice non risultava dotata di casella di posta elettronica certificata (v. documentazione prodotta dalla reclamata) e perché, tentata la notifica con l'ufficiale giudiziario presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese, la stessa risultava impossibile in quanto, come è attestato in relata: “anzi non potuto notificare in quanto non ho rinvenuto il legale rappresentante, né altra persona che abbia voluto ricevere la copia perché lo studio del commercialista non cura più la contabilità della Pt_2
società e non ha contatti con il legale rappresentante”.
All'esito del tentativo infruttuoso di notifica l'ufficiale giudiziario procedeva al deposito del plico presso la casa comunale.
Orbene, come è noto, l'art. 40, comma 8, CCII, nel testo ratione temporis applicabile, dispone che: “Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nel caso a mani, come sopra esposto, contrariamente a quanto sostenuto dalla pagina 3 di 6 reclamante, non si pone, rispetto alla notifica tentata presso la sede sociale, questione di rifiuto del destinatario, bensì meramente di mancato reperimento di soggetto addetto alla sede a cui l'atto avrebbe potuto essere consegnato.
In pratica la notifica non è andata a buon fine e, proprio sulla base di questo presupposto, il procedimento di notificazione è stato correttamente completato con il deposito presso la casa comunale.
Ne consegue che la notifica è regolare ed il primo motivo di reclamo va rigettato.
A diverse conclusioni ritiene la Corte di dovere invece pervenire con riferimento al secondo motivo di reclamo.
Con esso la reclamante ha eccepito l'esistenza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e, a riprova del suo assunto, ha prodotto i bilanci relativi al triennio anteriore alla presentazione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, corredati dalle scritture contabili.
A fronte di detto motivo di reclamo, nella contumacia della curatela, l'istante si è limitata ad evidenziare che si tratta di bilanci non depositati presso il registro delle imprese.
Ritiene la Corte che i bilanci, specie se, come nel caso a mani, corredati dal libro giornale sulla cui base sono stati redatti, vadano comunque valutati ai fini del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non essendo sufficiente il mero dato rappresentato dal loro mancato deposito presso il registro delle imprese per privarli di attendibilità (come reiteratamente chiarito dalla S.C., da ultimo con la sentenza della sezione I, in data 9 novembre 2023, n. 31171, secondo cui: “In ambito di procedimento prefallimentare, il debitore può fornire la prova della non fallibilità L.Fall., ex art.
1, comma 2, anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dalla L.Fall., art. 15, comma 4, - i quali non assurgono infatti a prova legale - avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. Nel caso di specie, la Corte
pagina 4 di 6 d'Appello ha ritenuto non attendibile la documentazione contabile prodotta in sede di reclamo senza provvedere al concreto esame della medesima, ma solo sul rilievo che non sarebbe stata mai consegnata al curatore nonostante le ripetute richieste e perché rileverebbe, a fini della prova dei requisiti dimensionali di cui alla L.Fall., art. 1, non già la produzione di documentazione “non ufficiale”, ma unicamente la produzione dei bilanci regolarmente approvati e depositati presso la Camera di Commercio”; sottolineato aggiunto).
In pratica secondo la S.C., il tribunale fallimentare, in caso di produzione di bilanci non depositati presso il registro delle imprese non può, solo per questo, considerare come inadempiuto l'onere della fallenda di dimostrare il possesso congiunto dei presupposti che ne escludono la fallibilità, dovendo piuttosto, se ne intende procedere in tal senso, esaminare nel merito la documentazione prodotta dando atto delle ragioni della sua inattendibilità.
Orbene, nel caso a mani, in assoluta mancanza di qualsivoglia censura di merito dal parte della creditrice reclamata e nella contumacia della procedura, ritiene la Corte – specie considerato che la reclamante non si è limitata a produrre i soli bilanci degli ultimi tre esercizi prima del deposito dell'istanza, bensì ha anche prodotto il libro giornale dell'impresa –, che non sussistano ragioni per considerare inattendibili i bilanci in questione (anche verificata la compatibilità dell'appostazione dei debiti in bilancio con la certificazione dei crediti contributivi acquisita d'ufficio dal Tribunale e con il modesto credito vantato dalla creditrice istante), con la conseguenza che, in presenza della prova dei requisiti che sottraggono l'impresa commerciale alla liquidazione giudiziale, il reclamo deve essere accolto e l'apertura della liquidazione giudiziale revocata.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti considerato che soltanto in fase di reclamo la debitrice ha fornito la prova del possesso dei requisiti che escludono la sua sottoposizione alla procedura concorsuale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1485/2024 RG avente ad oggetto il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 36/2024, Parte_1
pubblicata in data 10.10.2024 con cui il Tribunale di Ragusa ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante: dichiara la contumacia della curatela;
accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la liquidazione giudiziale dichiarata aperta con la sentenza impugnata nei confronti di Parte_1
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
dispone che con periodicità mensile, renda compiuta informazione Parte_1
in ordine alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, sotto la vigilanza del curatore, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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