Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 55 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
19.12.2024 e vertente
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 CP_1
Mariangela Basco, giusto mandato in atti;
E
rappresentata e difesa dall' avv. Michele Giardini, giusta Controparte_2 delega in atti;
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 5687/2014 notificato in data
21.11.2014
CONCLUSIONI: come da verbale d' udienza cartolare del 19.12.2024 e relative note di trattazione scritta
Fatto e Diritto
Occorre premettere in punto di fatto che il presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5687/2014 emesso da questo Tribunale in data 22.10.2014
e notificato in data 21/24.11.2014 con il quale era stato ingiunto agli odierni opponenti di pagare la somma complessiva di € 79.104,07 in favore della , Controparte_2 subentrata all' originaria titolare del credito Soc. Credito San Marinese, per effetto del conferimento del credito ad un Fondo di Investimento istituito dalla società opposta come da scrittura notarile del 28.12.2012.
68.006,70, nonché dal saldo passivo del finanziamento n. 100000469 per € 11.097,37, rapporti contratti con la debitrice principale (dichiarata fallita Parte_3 con sentenza del Tribunale di RO del 31.05.2012) ed in relazione ai quali gli odierni opponenti avevano prestato fideiussione omnibus.
Tanto premesso in punto di fatto, occorre rilevare come l' opponente abbia spiegato opposizione evidenziando: 1) inadempimento dell' , Controparte_3 originario titolare del rapporto di conto corrente, alla luce dell' impossibilità per la soc.
di operare sul conto dal Luglio 2011 all' Ottobre 2013, a causa dell' Parte_3 improvvisa chiusura dell' Istituto a seguito di taluni scandali finanziari, evidenzia che nel suddetto periodo il conto sarebbe stato movimentato solo con operazioni avente ad oggetto illegittimi addebiti di interessi passivi per € 14.407,31; 2) applicazione illegittima di anatocismo bancario e CMS non pattuita;
3) applicazione di interessi usurari.
Non formulava eccezioni specifiche relativamente alle garanzie prestate
Concludeva pertanto chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si costituiva l' Istituto opposto eccependo preliminarmente l' inapplicabilità della legge sostanziale italiana ai rapporti contrattuali con conseguente inconferenza dei richiami normativi e giurisprudenziali della parte avversa ed infondatezza dell' opposizione atteso che i rapporti regolati dalla normativa sanmarinese erano rispettosi delle prescrizioni normative vigenti ovvero il Regolamento della Raccolta del Risparmio e dell' Attività
Bancaria cd “ Regolamento n. 2007-07 in vigore dal 1.01.2008.
In ogni caso l' opposta contestava gli avversi assunti relativi ad una paralisi gestoria del conto dal Luglio 2011 all' Ottobre 2013 e depositava gli estratti conto integrali relativi all' andamento del rapporto;
concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell' opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed all' udienza del 19.12.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art
190 cpc.
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In via preliminare va rilevato che, nel caso di specie, trova applicazione la legge sostanziale sammarinense per le ragioni che seguono, circostanza di per sé assorbente in ordine al rigetto delle difese e le eccezioni dell' opponente che muovono dal presupposto dell' applicazioni della disciplina normativa italiana
Va premesso che nella fattispecie, la materia della legge applicabile al contratto è regolata dalla Convenzione di RO (1980) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la quale detta regole uniformi a livello europeo sui conflitti di legge in materia di contratti.
In Italia, l'art. 57 della legge 31 Maggio 1995, n. 218 di "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" rinvia espressamente alla Convenzione in questione, stabilendo che i contratti con elementi di internazionalità sono disciplinati “in ogni caso” dalla Convenzione di RO del 19 Giugno 1980.
L'art. 3 della Convenzione prevede, in linea di principio, che le parti siano libere di scegliere la legge applicabile al loro rapporto;
in assenza di scelta della legge applicabile,
l'art. 4 della Convenzione di RO stabilisce, come criterio sussidiario, l'applicazione al contratto della legge del Paese con il quale il contratto presenta il “collegamento più stretto” (art. 4.1). Ai sensi del secondo comma, si presume che il collegamento più stretto si abbia con il Paese in cui la parte che deve fornire la “prestazione caratteristica” ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o la propria amministrazione Invero, in ambito di contratto bancario stipulato tra correntista italiano e istituto sammarinese, trova applicazione il diritto sammarinese in quanto normativa del
Paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto medesimo, avendo ivi sede il banchiere ossia il soggetto che, nel rapporto, fornisce la prestazione caratteristica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 57 della L. 218/1995 e art. 4 della
L. 975/1984.
Nel caso di specie, all' art 17 del contratto di fideiussione allegato ed all' art 20 del contratto di finanziamento i contraenti, ai sensi del richiamato art 3 della Convenzione di
RO avevano scelto di regolare il rapporto secondo la legge sostanziale San Marinese
(lex contratctus) circostanza di per sé assorbente
In ogni caso i rapporti in questione, pur in assenza di tale scelta pattizia, sarebbero stati comunque regolati dalla Legge Sanmarinese in quanto le prestazioni tipiche del rapporto di conto corrente e di finanziamento sono state fornite dall' Istituto di Credito che ha sede in San Marino.
Con riferimento all' eventuale applicazione dell' art. 5 della Convenzione di RO, secondo cui i contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi al consumatore e i contratti destinati al finanziamento di tale fornitura, in mancanza di una diversa scelta delle parti ed in deroga al criterio generale dell' art. 4 sono sottoposti alla legge nel quale il consumatore ha la sua sede abituale si rappresenta quanto segue. Ai sensi del comma 5 del citato art. 5 della Convenzione di RO “l presente articolo non si applica: a) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente”
Nel caso di specie-trattandosi di servizi bancari e finanziari resi da un Istituto non autorizzato, in linea astratta, a prestare tali servizi di investimento in Italia e di cui la genesi dei rapporti relativi ai c/c in atti è avvenuta comunque da parte della CP_3 presso la sua sede in San Marino, non può trovare applicazione nel caso di specie il criterio di collegamento di cui al citato art.5.
. Tanto premesso, con riferimento alla validità dei contratti posti alla base della pretesa monitoria occorre evidenziare come nella fattispecie, trovi applicazione la legge sammarinese n. 165/2005 ed il regolamento n. 7/2007 emanato dalla Controparte_4
di San Marino, alle quali disposizioni in termini di validità dei contratti
[...] finanziari la citata legge espressamente rinvia.
Invero, nel caso di specie tutti i contratti di c/c allegati rispetto i requisiti di forma e trasparenza previsti dal citato regolamento, essendo stati redatti per iscritto e secondo tutte le specifiche indicazioni delle condizioni economiche applicabili al rapporto con specifica e separata sottoscrizione delle condizioni generali ritenute più gravose;
in analoga applicazione dell' all' art 1341 secondo comma c.c., delle condizioni più vessatorie.
Tanto premesso, ai fini della valutazione in merito alla validità dei contratti allegati,
“fonte” del credito di cui alla pretesa monitoria, occorre ora valutare se ed in che modo la società opposta abbia fornito la prova del propria pretesa nel giudizio di merito.
Sul punto occorre evidenziare che, con riferimento sia al rapporto di conto corrente n. che rispetto al contratto di finanziamento, l' Istituto di Credito abbia prodotto sin dalla fase monitoria (all. 9) , tutti gli estratti conto autenticati e certificati da notaio in San
Marino con legalizzazione ai sensi dell' art. 39 della Convenzione Italo-Sanmaarinese del
31.03.1939 da parte della Segreteria di Stato per gli affari esteri della citata repubblica.
Va poi osservato che vertendosi in tema di regime probatorio, sia in base alle disposizioni di diritto internazionale interne (legge 218/95), secondo la loro interpretazione prevalente, che in base alla Convenzione di RO ( art 1), troverà applicazione, ai fini della valutazione sull' utilizzabilità delle prove, la lex fori in quanto legge del processo.
Ne consegue, al più, la natura ultronea della legalizzazione della certificazione notarile rilasciata in San Marino atteso che gli estratti conto prodotti costituiscono, secondo il nostro ordinamento idonea documentazione, nella fase di merito del giudizio, relativamente alla movimentazione contabile dei citati rapporti. Con riferimento poi alle eccezioni di parte opponente relative all' applicazione dell' anatocismo bancario, va osservato che pur volendo ritenere applicabile alla fattispecie il diritto interno, va osservato come il contratto di conto corrente n. 1014715/5 è stato stipulato in data 11.02.2009, dunque successivamente all' entrata in vigore della Delibera
CICR del 9 febbraio 2000 , entrata in vigore il 22.4.2000, la quale ha previsto all'art. 2 che i contratti successivi possano contenere l'anatocismo bancario, seppur a certe condizioni: “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Nella fattispecie l' appendice al contratto (pag. 204) dà atto della identica reciprocità della chiusura trimestrale del rapporto e quindi quindi la condizione di reciprocità sopracitata.
Con riferimento all' eccezione di applicazione di interessi usurari in relazione al contratto di finanziamento, la stessa è formulata in modo del tutto generico ed indeterminato atteso che non si fa alcun specifico riferimento al tasso soglia temporalmente vigente, ai periodi di presunto sforamento dell' interesse moratorio concretamente applicato né se vi sia stata un' usura originaria o sopravvenuta.
In particolare, la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, pertanto la contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
Con riferimento infine all' eccezione relativa alla illegittimità dell' addebito degli interessi passivi dal Luglio 2011 ad Ottobre 2013 per € 14.407,31, periodo nel quale sarebbe stato inibito alla correntista qualsiasi operazione sul conto in forza di una dedotta chiusura al pubblico dell' , si evidenzia come tale eccezione, attinente al rapporto principale, CP_3 non possa essere formulata dai fideiussori in forza dell' art 9 dei contratti di fideiussione allegati che prevede il cd “pagamento a prima richiesta”.
Come in più occasioni evidenziato dalla Suprema Corte tale clausola, letta in combinato disposto con le ulteriori previsioni negoziali tese a scindere le sorti del rapporto principale rispetto alla garanzia ( nella fattispecie, art 3, art 8, art 10) conferisce alla fattispecie negoziale i connotati di un contratto autonomo di garanzia ( cfr. Cass. Civ. n.
27619/2020), con conseguente impossibilità per il garante di formulare eccezioni relative al rapporto principale ad eccezioni di quelle relative alla nullità per violazione di norme imperative. o per causa illecita ex art 1418 c.c ( anatocismo ed usura) ( cfr Cass. Civ. n.
9071/2023).
Ne consegue che, la dedotta paralisi del conto per un circoscritto arco temporale, costituisce un' eccezione di inadempimento formulabile esclusivamente dalla debitrice principale e non dai garanti in forza delle condizioni contrattuali sottoscritte e vergate con doppia firma che conferiscono al contratto i caratteri di una garanzia autonoma.
Dunque l' opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
P Q. M.
Il Tribunale di Latina Sezione Seconda, in composizione monocratica nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 6.000,00 per competenze oltre accessori di legge in favore di parte opposta
Latina, 20.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli